Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza breve 2024-05-21, n. 202404512
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Testo completo
Pubblicato il 21/05/2024
N. 04512/2024REG.PROV.COLL.
N. 03241/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex
artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 3241 del 2024, proposto da M F, S B, M F, A C, G A, M F e M P, rappresentati e difesi dagli avvocati A D A, D N e D P, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Vitorchiano, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato X S, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
nei confronti
del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
della Provincia di Viterbo, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata n. 6030 del 2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vitorchiano e del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2024 il Cons. Eugenio Tagliasacchi e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe i signori M F, S B, M F, A C, G A, M F e M P hanno proposto appello avverso la sentenza del T.a.r. Lazio n. 6030 del 27 marzo 2024 che ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti dai medesimi proposti per l’annullamento della D.G.C. n. 63 del 15 giugno 2023 con cui il Comune di Vitorchiano ha approvato il progetto definitivo in variante al P.R.G. finalizzato alla realizzazione, in località Pallone, di un polo per l’infanzia innovativo con elevate prestazioni di efficienza energetica ed acustica, finanziato dall’Unione Europea - Progetto Next Generation EU, nell’ambito del P.N.R.R., nonché per l’annullamento degli ulteriori atti connessi, specificamente richiamati nell’atto di appello. Si tratta, dunque, di una controversia attinente a progetti finanziati con i fondi del P.N.R.R., con conseguente applicazione dell’art. 119 c.p.a..
2. In punto di fatto va rilevato che con D.G.C. n. 13 del 22 febbraio 2022, il Comune di Vitorchiano ha approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dell’anzidetto progetto e, successivamente, con nota prot. 17799 del 28 ottobre 2022, il Ministero dell’Istruzione ha accolto la richiesta di finanziamento ai sensi dell’avviso pubblico del 2 dicembre 2021 del predetto Ministero, per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia da finanziare nell’ambito del P.N.R.R., Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1.
Con D.C.C. n. 5 del 31 gennaio 2023, il Comune di Vitorchiano ha poi provveduto all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica in variante al P.R.G. concernente la realizzazione dell’anzidetto polo per l’infanzia e successivamente il progetto stesso è stato depositato presso gli uffici del Comune.
Il Comitato “Viva il Verde A Vitorchiano” – soggetto ricorrente in primo grado ma che non ha proposto appello avverso la sentenza del T.a.r. – e alcuni degli odierni appellanti, formulando le proprie osservazioni in relazione al progetto depositato presso gli uffici comunali, hanno rappresentato che il progetto in questione, a loro avviso, non rispettava gli standard urbanistici minimi relativi agli spazi destinati a verde pubblico.
Con D.C.C. n. 28 del 5 giugno 2023, il Comune di Vitorchiano ha esaminato le osservazioni presentate senza accoglierle e ha adottato il progetto di fattibilità tecnica ed economica in variante al P.R.G.. In seguito, con la già menzionata D.G.C. n. 63 del 15 giugno 2023 è stato approvato il predetto progetto.
3. Il Comitato “Viva il Verde A Vitorchiano” e i signori M F, S B, M F, A C, G A, M F e M P hanno dunque proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, seguito dai motivi aggiunti, per il cui tramite hanno chiesto l’annullamento della D.G.C. n. 63 del 15 giugno 2023 e degli ulteriori atti connessi.
4. Il T.a.r. Lazio ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti in ragione del difetto di legittimazione tanto del Comitato quanto degli altri ricorrenti.
Con riferimento alla posizione del Comitato, il giudice di prime cure ha rilevato il difetto dei requisiti di adeguata rappresentatività e di stabile collegamento con il territorio e ha altresì ritenuto che non fosse provato lo svolgimento per un apprezzabile periodo di tempo dell’attività prevista dallo statuto. Più precisamente, il T.a.r. ha evidenziato come l’atto costitutivo del Comitato risalisse al 23 febbraio 2023, desumendone che si trattasse di “ un organismo ad hoc, preordinato a contestare la legittimità degli atti amministrativi finalizzati alla realizzazione dell’intervento (il cui studio di fattibilità risale al 9 giugno 2022) ”;sotto il profilo della rappresentatività e del collegamento col territorio il Tribunale ha invece osservato che il Comitato risultava costituito da appena sei persone, nemmeno tutte residenti nel comune di Vitorchiano.
Con riferimento alla posizione dei ricorrenti persone fisiche, il T.a.r. ha ritenuto che non fosse provato il requisito della vicinitas poiché i ricorrenti si erano limitati a depositare alcune immagini di Google Maps e, anche a seguito della specifica eccezione sollevata dall’amministrazione resistente, non avevano dato prova di essere proprietari o titolari di altri diritti reali sui beni immobili che figurano nelle anzidette immagini di Google Maps né avevano precisato la distanza esistente tra i predetti immobili e il sito ove deve essere realizzato il polo per l’infanzia.
Inoltre, ad avviso del T.a.r. – anche a prescindere dalla mancata dimostrazione del requisito della vicinitas – sarebbe ravvisabile un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso, non essendo stato sufficientemente esplicitato l’interesse a ricorrere, solo genericamente prospettato attraverso il riferimento a un “ ipotetico ed imprecisato pregiudizio ” derivante dal “ deterioramento delle concrete e oggettive connotazioni urbanistico e ambientali dell’area ”.
5. Avverso tale sentenza hanno proposto appello i signori M F, S B, M F, A C, G A, M F e M P;non ha, invece, impugnato la sentenza il Comitato “Viva il Verde A Vitorchiano”, nei cui confronti si è dunque formato il giudicato.
6. Con il primo motivo di appello, gli appellanti contestano la sentenza sostenendo che il T.a.r. abbia fatto erronea applicazione del principio di non contestazione, in quanto nell’ambito del ricorso di primo grado i ricorrenti avevano affermato quanto segue: “ sussiste comunque la legittimazione attiva in capo ai singoli ricorrenti – alcuni dei quali membri del predetto Comitato – in quanto soggetti residenti in area contigua a quella in cui verrà realizzato l’intervento per cui è causa (invero residenti all’interno dello stesso comparto oggetto di intervento) ” e, ad avviso degli appellanti, la contestazione del Comune sul punto sarebbe stata, per l’appunto, soltanto generica. Sostengono, inoltre, che il T.a.r. avrebbe potuto accertare la residenza dei ricorrenti anche d’ufficio proprio alla luce del principio di non contestazione.
7. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui ha affermato che non sia stata dimostrata la sussistenza dell’interesse a ricorrere e, sul punto, sostengono che il T.a.r. non abbia considerato la circostanza che la riduzione degli standard urbanistici minimi determina di per sé un oggettivo pregiudizio, idoneo a fondare l’interesse a ricorrere.
8. Dopo aver formulato i due motivi di gravame che precedono, gli appellanti hanno riproposto, ai sensi dell’art. 101 c.p.a., le censure prospettate con il ricorso introduttivo, sulle quali il T.a.r. non si è pronunciato in ragione della definizione del giudizio in rito.
Tali censure, in estrema sintesi, riguardano tre distinti profili: in primo luogo il venir meno degli standard urbanistici minimi con particolare riferimento al “verde pubblico”;in secondo luogo il vizio di incompetenza, derivante dalla circostanza che il progetto definitivo era stato approvato con la D.G.C. n. 63 del 15 giugno 2023 anziché con D.C.C. e, infine, l’eccesso di potere in quanto l’opera risulterebbe volta a “ soddisfare esigenze oggettivamente inesistenti ”. Sono del pari state riproposte le censure prospettate con i motivi aggiunti, per il cui tramite era stata dedotta l’illegittimità derivata degli altri atti impugnati.
9. Si è costituito in giudizio il Comune di Vitorchiano, replicando alle censure proposte e chiedendo il rigetto dell’appello;si è costituito altresì il Ministero dell’Istruzione e del Merito, senza tuttavia svolgere alcuna difesa.
10. Alla camera di consiglio del giorno 16 maggio 2024, fissata per la discussione dell’istanza cautelare, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione, dopo avere avvisato le parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., come risulta dal verbale.
11. Sul punto, va dato atto che sussistono i presupposti richiesti dall’art. 60 c.p.a. in considerazione, da un lato, della completezza del contraddittorio (tenuto peraltro conto del passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del Comitato “Viva il Verde A Vitorchiano”) e della completezza dell’istruttoria e, dall’altro lato, della circostanza che l’appello è stato notificato il 22 aprile 2024 e, quindi, è decorso il termine previsto dagli artt. 60 e 119 c.p.a..
12. Tanto premesso, il Collegio reputa che il primo motivo di appello, relativo al capo della sentenza che ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione dei ricorrenti, sia infondato per le ragioni di seguito esposte.
13. Fermo restando che, come è noto, il difetto di legittimazione a ricorrere è rilevabile d’ufficio anche nel grado di appello, come confermato , ex multis , ancora recentemente da Cons. Stato, Sez. II, 26 settembre 2022, n. 8263, va osservato che, a differenza di quanto sostenuto dagli appellanti, la contestazione del Comune è da ritenersi specifica in quanto il Comune medesimo, eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione a ricorrere, ha evidenziato la mancata dimostrazione, da parte dei ricorrenti, del requisito della vicinitas , indicando espressamente ciò che i ricorrenti avrebbero dovuto provare per dimostrare la loro legittimazione. Conseguentemente, la tesi degli appellanti secondo cui il T.a.r. avrebbe fatto errata applicazione del principio di non contestazione è da ritenersi del tutto infondata. A tale proposito appare sufficiente richiamare quanto dedotto dalla difesa del Comune con la memoria del 19 gennaio 2024, ove, a pagina 8, si legge quanto segue: “ non è dimostrato il requisito della vicinitas. Infatti, i ricorrenti non producono in atti alcun supporto documentale (né sarebbe utile ed ammissibile produrre ora questa documentazione, dovendo i requisiti essere dimostrati al momento della proposizione del ricorso) che possa comprovare la relazione di vicinitas con le aree interessate dalla variazione urbanistica, (vuoi che si tratti di attestazione anagrafica di residenza, di titolo dominicale di proprietà o possesso di diritti reali di godimento, o di diritto personale di godimento in forza di contratti di comodato o locazione). I ricorrenti hanno prodotto delle visure da Google maps senza alcuna ulteriore spiegazione ”. Con la successiva memoria del 23 febbraio 2024, poi, il Comune ha ulteriormente osservato che: “ Quanto ai singoli ricorrenti, il Comune ha contestato la loro carenza di legittimazione attiva non essendo stato dimostrato il requisito della vicinitas. Non è sufficiente, infatti, la mera residenza nel Comune, affermata ma non provata, ma occorre dimostrare la contiguità con le aree interessate dalla variazione urbanistica, (vuoi che si tratti di attestazione anagrafica di residenza, di titolo dominicale di proprietà o possesso di diritti reali di godimento, o di diritto personale di godimento in forza di contratti di comodato o locazione). C ritiene che la vicinitas sarebbe provata dal suo documento n. 14, che tuttavia corrisponde a n. 4 visure da Google maps senza peraltro alcuna ulteriore spiegazione ”.
In considerazione del tenore letterale dell’eccezione che precede, dunque, non può sussistere alcun dubbio circa la specificità della contestazione del Comune con riferimento al requisito della vicinitas .
Ne consegue altresì che non si può neppure ipotizzare alcuna violazione del contraddittorio dal momento che, proprio in ragione dell’eccezione prospettata dal Comune di Vitorchiano, il T.a.r. – che, lo si ribadisce, avrebbe anche potuto rilevare ex officio il difetto di legittimazione dei ricorrenti – non era tenuto a dare l’avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a..
14. Così escluso che vi sia stata erronea applicazione del principio di non contestazione da parte del T.a.r., il Collegio reputa che sia da ritenere parimenti corretta la valutazione del giudice di prime cure circa l’inidoneità delle immagini di Google Maps, depositate dai ricorrenti sub doc. 14, a dimostrare il requisito della vicinitas , dal momento che dette immagini, come evidente, non provano che i ricorrenti siano titolari del diritto di proprietà sugli immobili rappresentati nelle immagini stesse né che essi abbiano alcun altro titolo idoneo a fondare il predetto requisito, vieppiù ove si consideri che la prova dei predetti titoli, ove esistenti, sarebbe stata del tutto agevole in quanto assolvibile con l’ordinaria diligenza.
15. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del primo motivo di appello, con conferma del capo della sentenza appellata che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione a ricorrere, con assorbimento degli altri motivi di appello per ragioni processuali derivanti dalla definizione del giudizio in rito.
16. Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza nei rapporti tra gli appellanti e il Comune di Vitorchiano mentre possono essere compensate nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito costituitosi solo con una memoria formale senza ulteriore attività processuale.