Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-04-19, n. 201902552
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Pubblicato il 19/04/2019
N. 02552/2019REG.PROV.COLL.
N. 06668/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6668 del 2009, proposto da
Consorzio fra i caseifici dell’altopiano di Asiago s.c. a r. l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato M A, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A P in Roma, via Nizza, 59;
contro
Regione Veneto, in persona del Presidente della Regione in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati R C, T M, L L ed E Z, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. R C in Roma, via del Viminale, 43;
Uniriscossioni s.p.a., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 01733/2008, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2019 il Cons. Federico Di Matteo e uditi per le parti gli avvocati A P, su delega dell'avv. Aldegheri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con verbale di accertamento e contestazione 12 settembre 1997, n. 92 l’Ispettorato regionale all’agricoltura di Vicenza contestava al Consorzio dell’Altopiano di Asiago soc. coop. a r.l. di non aver accantonato il prelievo supplementare anticipato per i soci che avevano superato la propria quota – latte nella campagna 1995/1996 e di non aver richiesto loro alcuna forma di garanzia a salvaguardia dell’eventuale versamento del prelievo.
Era contestato, inoltre, che per i soci soggetti al pagamento del prelievo supplementare come da elenco comunicato dall’A.I.M.A., il Consorzio non avesse accantonato le somme prestabilite, né fosse titolare di crediti sufficienti per coprire il versamento di tali importi. Altre violazioni della normativa in materia di quote – latte erano accertate dagli agenti verificatori.
1.1. Per ciascuna delle violazioni accertate erano indicati, nel minimo e nel massimo edittale, le sanzioni pecuniarie irrogabili ai sensi dall’art. 11, comma 2 e 4, l. 26 novembre 1992, n. 468, rinviando ad una successiva ordinanza del Presidente della Giunta regionale per la esatta determinazione degli importi, e, al punto 5), era previsto l’obbligo del Consorzio trasgressore di versare l’importo del prelievo supplementare per la somma di lire 223.931.148 entro trenta giorni dalla notifica del verbale.
1.2. La Regione Veneto, sulla base del predetto verbale di accertamento, emetteva l’ordinanza ingiunzione 22 maggio 2002, n. 534 nella quale “ Dato atto che al trasgressore è stato inoltre ingiunto dall’IRA di Vicenza, con il suindicato verbale di versare l’importo di L. 223.931.148 oltre alla ulteriore somma pari al 30% del prelievo dovuto per un importo di lire 67.179.344 ed anche l’importo di lire 24.074,132 a titolo di interessi sull’intero prelievo dovuto … ” e “ Considerato che, con diversa procedura, l’IRA di Vicenza si attiverà per l’effettivo pagamento da parte della ditta di che trattasi, dell’importo di L. 223.931.148 ( € 115.650,79) al Ministero del Tesoro per il prelievo supplementare e gli importi di L. 67.179.344 (30%) par ad € 34.695,23 e L. 24.074.132 (interessi) pari ad € 12.433,25 a favore di AIMA ora Agea ”, ingiungeva al Consorzio il pagamento della somma di € 23.250,00 di cui € 23.240,00 ai sensi dell’art. 11, comma 2 e 4, l. n. 468 cit. entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’ordinanza stessa.
1.3. Con comunicazione 1 luglio 2002, prot. n. 20482/48.15/10 l’Ispettorato regionale per l’agricoltura di Vicenza, richiamata l’ordinanza – ingiunzione, chiedeva la trasmissione della documentazione attestante il versamento del prelievo supplementare, avvisando che, in mancanza, avrebbe attivato la riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi dell’art. 7, comma 2, l. 468 cit.
1.4. Formato il ruolo, Uniriscossioni s.p.a., concessionario del servizio nazionale di riscossione per la provincia di Vicenza il 7 giugno 2004, notificava al Consorzio la cartella esattoriale n. 124 2004 0015991347 per € 301.727,56, quali somme dovute per il prelievo supplementare per il latte vaccino relativo alla campagna 1995/1996 oltre maggiorazioni, interessi e spese.
2. Il Consorzio impugnava la cartella esattoriale alla Commissione provinciale di Venezia che, tuttavia, declinava la propria giurisdizione a favore del giudice amministrativo. Il giudizio era, dunque, riassunto al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto.
2.1. In giudizio si costituiva la Regione Veneto e Uniriscossioni s.p.a. che concludevano per il rigetto del ricorso. Il giudizio era concluso dalla sentenza sez. III, 11 giugno 2008, n. 1733 di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
3. Propone appello il Consorzio fra i Caseifici dell’Altopiano di Asiago soc. coop. a r.l.;si è costituita in giudizio la Regione Veneto;le parti hanno presentato memoria ex art. 73 Cod. proc. amm., cui è seguita memoria di replica del Consorzio appellante. All’udienza del 21 marzo 2019, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il giudice di primo grado ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per aver il Consorzio ricorrente contestato atti della procedura coattiva di riscossione delle somme dovute, ritenuta attività dell’amministrazione successiva all’accertamento del debito e diretta alla realizzazione della pretesa patrimoniale.
Ha aggiunto, inoltre, che il ricorrente “ pretende di dar ingresso a censure che avrebbe dovuto esporre in sede di gravame avverso l’intimazione di pagamento (non impugnato neppure come atto presupposto), rispetto alla quale ha invece prestato acquiescenza (cfr. le doglianze di cui al quarto, quinto, sesto e settimo motivo) ”.
Il ricorso, alfine, è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
5. Il Consorzio contesta la sentenza di primo grado per non aver tenuto conto né della natura delle somme oggetto di riscossione mediante la cartella esattoriale né delle censure svolte dal ricorrente relativamente all’atto impugnato;sostiene, infatti, che la giurisprudenza (anche delle Sezioni Unite della Cassazione) ha chiarito che la situazione soggettiva del privato al quale è richiesto il prelievo supplementare sul latte vaccino in base alla l. n. 468 cit. è di interesse legittimo e le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Aggiunge, inoltre, di non aver contestato l’irregolarità formale del titolo o la sopravvenienza di fatti o circostanze successive alla sua formazione tali da impedire la riscossione delle somme – motivi di opposizione effettivamente rimessi alla cognizione del giudice ordinario – ma l’assoluta mancanza dei presupposti in base al quale il titolo stesso è stato formato. Di essi, sostiene l’appellante, deve conoscere il giudice amministrativo.
6. Il motivo è fondato.
6.1. Con l’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, la materia oggetto dell’odierno giudizio è stata attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
L’art. 133, comma 1, lett. t) Cod. proc. amm. dispone che: “ Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: … f) Le controversie relative all’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero – caseari ”.
La giurisprudenza interpreta tale disposizione in senso ampio come rivolta a comprendere nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche i casi di impugnazione del ruolo (cfr. Cons. Stato, sez. III, 10 giugno 2016, n. 2508) e di impugnazione della cartella esattoriale (cfr. Cass. civ., SS.UU., 2018, n. 31370) in quanto controversie aventi ad oggetto la fase dell’attuazione del prelievo supplementare.
6.2. L’odierno giudizio – avviato con ricorso di primo grado notificato nel 2005 – è stato instaurato prima dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 entrato in vigore il 16 settembre 2010);il giudice fornito di giurisdizione andava, pertanto, individuato facendo applicazione dell’ordinario criterio di riparto della giurisdizione fondato sulla situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio, se diritto soggettivo ovvero interesse legittimo, almeno fino all’entrata in vigore dell’art. 2- sexies (Controversie relative a prodotti caseari ) d.l. 24 maggio 2005, n. 63, conv. in l. 25 giugno 2005, n. 109, che al primo comma, prevedeva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative all’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero – caseari se instaurate a decorrere dell’entrata in vigore della legge di conversione (cfr. Cass. civ., SS.UU., 1 ottobre 2009, n. 21050 che assegna al giudice ordinario l’opposizione ad ordinanza ingiunzione con la quale l’amministrazione ingiunge il pagamento di una somma a titolo di sanzione per omessa trattenuta del prelievo supplementare in quanto vertenze relative a provvedimenti sanzionatori in senso proprio che coinvolgono posizioni di diritto soggettivo;Cass. civ., SS.UU., 20 agosto 2009, n. 18505, secondo cui, invece, sono della giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo le controversie relative ad atti con i quali è determinato l’ammontare dei diritti di prelievo supplementare a carico che ha effettuato consegne di latte eccedenti la quota assegnata).
6.3. Quale che fosse il giudice fornito di giurisdizione prima dell’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo, il Collegio ritiene che la controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativa ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. t) del codice in applicazione del principio della c.d. giurisdizione sopravvenuta.
6.4. L’art. 5 Cod. proc. civ., applicabile al processo amministrativo per il rinvio esterno alle disposizioni del codice di procedura civile effettuato dall’art. 39, comma 1, Cod. proc. amm., pone il principio della c.d. perpetuatio jurisdictionis a mente del quale: “ La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo ”.
La giurisprudenza interpreta la disposizione nel senso che “ i successivi mutamenti della legge ” privi di rilevanza siano esclusivamente quelli che sottraggono la giurisdizione sulla controversia al giudice adito e non, invece, quelli che ve l’attribuiscono (cfr. Cass. civ., SS.UU., 16 aprile 2009, n. 8999;SS.UU., 13 settembre 2005, n. 18126;SS.UU., 18 maggio 2000, n. 367;SS.UU., 27 luglio 1999, n. 156;contra isolata Cass. civ., SS.UU., 8 agosto 2001, n. 10964).
6.5. L’interpretazione proposta va condivisa: per essere la disposizione diretta a perpetuare ( id est a tener ferma) la giurisdizione del giudice adito, essa presuppone la sua sussistenza al momento della proposizione della domanda e realizza il proprio obiettivo privando di rilevanza le vicende, anche normative, sopravvenute. Ne sono escluse, pertanto, dall’ambito di operatività i casi di giurisdizione (o la competenza) carente al momento della proposizione della domanda, per i quali – per regola generale derivante del principio tempus regit actum – vale la giurisdizione esistente al momento dell’adozione degli atti processuali.
Si aggiungono, inoltre, le esigenze di interpretare la disposizione in conformità al principio di ragionevole durata dei giudizi (di rilevanza costituzionale, ex art. 111 Cost.) e, per questo, diretta a favorire e non ad impedire la perpetuatio jurisdictionis ;situazione che si verificherebbe se il giudice, pur fornito di giurisdizione al momento della decisione, dovesse chiudere in rito in giudizio solo perché al momento della proposizione della domanda ne era privo (cfr. Cass. civ., SS.UU., 27 luglio 1999, n. 516);e, quindi, comportare un conflitto negativo di giurisdizione, per aver il giudice ordinario già declinato la propria giurisdizione a favore del giudice amministrativo, davanti al quale il giudizio è stato poi riassunto, come nel caso di specie.
In definitiva, qualora, in pendenza del giudizio proposto dinanzi al giudice originariamente sfornito di giurisdizione a conoscere la controversia, sopravvenga una normativa che allo stesso attribuisca la potestas iudicandi di cui era carente, il giudizio resta incardinato presso l’autorità giudiziaria adita.
6.6. Per le ragioni esposte, quale che fosse il giudice fornito di giurisdizione al momento della proposizione della domanda al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, la controversia è ora, per la vigenza dell’art. 133, comma 1, lett. t) Cod. proc. amm., del giudice amministrativo in sede esclusiva.
7. La sentenza di primo grado va riformata con rinvio al primo giudice ex art. 105, comma 2, Cod. proc. amm.;l’annullamento della sentenza di primo grado travolge anche la statuizione con la quale il giudice, dopo aver declinato la propria giurisdizione sull’intera controversia, ha statuito sulla inammissibilità per intervenuta acquiescenza di taluno dei motivi proposti.
8. La chiusura in rito della controversia giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.