Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-01-02, n. 201800015

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-01-02, n. 201800015
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201800015
Data del deposito : 2 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/01/2018

N. 00015/2018REG.PROV.COLL.

N. 03685/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3685 del 2017, proposto dal signor C P, rappresentato e difeso dall'avvocato L D, domiciliato ex art. 25 del c.p.a. presso la Segreteria della Sesta Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

l’Università degli Studi ‘Roma La Sapienza’, in persona del Rettore pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma della sentenza n. 4910 del 2017 del TAR per il Lazio, che ha respinto il ricorso proposto per l'ottemperanza della sentenza del TAR per il Lazio, Sez. III, n. 4910/2017;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi ‘Roma La Sapienza’;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2017 il Cons. Davide Ponte e udito l’avvocato dello Stato D'Ascia;


- rilevato che la presente controversia ha ad oggetto l’appello proposto nei confronti della sentenza n. 4910\2017, con cui il Tar Lazio ha respinto il ricorso n. 1066/2017 proposto dall’odierno appellante al fine di ottenere l’ottemperanza della sentenza n. 7965\2013 del medesimo Tar;

- considerato che la sentenza n. 7965/2013 accoglieva l’originario ricorso proposto avverso il rigetto dell'istanza di reintegro del ricorrente nella carriera universitaria, ritenendo che «il mancato pagamento di alcune rate delle tasse universitarie non assurge né in astratto né in concreto a causa estintiva dello status di studente, con conseguente illegittimità della motivazione posta a base dell’atto impugnato, che statuisce che il mancato pagamento delle tasse avrebbe comportato la decadenza dallo status di studente in ossequio a quanto previsto dal decreto rettoriale di rateizzazione»;

- atteso che l’Università, all’esito di una nuova istruttoria, adottava un nuovo atto di rigetto basato sul diverso presupposto del mancato superamento di esami per otto anni (cfr. delibera datata 25 maggio 2016);

- rilevato che con il ricorso di primo grado parte ricorrente chiedeva l’esecuzione della sentenza, con la dichiarazione di nullità o l’annullamento della delibera del 25 maggio 2016;

- rilevato che il TAR respingeva il ricorso d’ottemperanza, in considerazione del rinnovato esercizio del potere di riesaminare l’istanza, con l’emanazione dell’ulteriore atto basato sul nuovo elemento ostativo rilevato;

- con l‘appello in esame, l’originario ricorrente ripropone le censure sollevate in primo grado e respinte dal Tar, contestando le argomentazioni svolte dal giudice di prime cure e chiedendo l’ottemperanza alla sentenza del 2013 e l’annullamento della delibera sopravvenuta, reputata elusiva del giudicato;

- ritenuto che l’appello sia infondato;

- atteso che dall’analisi della sentenza n. 7965/2013 emerge prima facie come l’annullamento dell’originario diniego sia stato disposto in ordine all’elemento del rilevato mancato pagamento delle tasse universitarie;

- rilevato che, in sede di riesercizio del potere, l’amministrazione ha emanato un nuovo diniego, fondato sul diverso presupposto (sul quale non si era pronunciata la sentenza 7965/2013) del mancato superamento per otto anni consecutivi di alcun esame, ai sensi dell’art. 149 del r.d. n. 1592 del 1933;

- atteso che, piuttosto, nell’originaria sentenza il Tar aveva rilevato come «l’Università non contesta e non ha mai contestato la ricostruzione in ricorso e non eccepisce e non ha mai eccepito l'inerzia protratta per otto anni senza il superamento di esami», senza per ciò solo precludere all’Amministrazione di rilevare tale circostanza in sede di riesercizio del potere;

- considerato che in linea di diritto va ribadito (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. IV 29 febbraio 2016, n. 830) come la corretta instaurazione del giudizio di ottemperanza vada valutata alla luce delle modalità di riesercizio del potere da parte dell'Amministrazione che, a seguito di un giudicato di annullamento, non perde il potere di emanare un ulteriore provvedimento col medesimo dispositivo, purché il medesimo sia emendato dei vizi che lo inficiavano e tenuto conto delle statuizioni contenute nel giudicato amministrativo;

- atteso che in sede di esecuzione del giudicato l’Amministrazione è tenuta, oltre ad uniformarsi alle indicazioni rese dal giudice, anche a prendere in esame la situazione controversa nella sua complessiva estensione, valutando non solo i profili oggetto della decisione del giudice, ma anche quelli comunque rilevanti per provvedere sull'oggetto della pretesa fatta valere, allo scopo di evitare ogni elusione del giudicato;

- atteso che, applicando le coordinate appena richiamate, nel caso de quo l’Amministrazione ha riesercitato il potere\dovere di provvedere sull’istanza, rigettandola sulla base di una diversa ragione, rispetto alla quale non discendeva dalla sentenza alcuna preclusione;

- ritenuto che – poiché l’Università si è attenuta ai predetti principi in tema di riesercizio del potere, riesaminando l’affare nella sua interezza – l’appello nel suo complesso risulta infondato e va respinto;

- considerato che sussistono giusti motivi per compensare le spese del secondo grado di lite

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