Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-02-27, n. 202401910

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-02-27, n. 202401910
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202401910
Data del deposito : 27 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/02/2024

N. 01910/2024REG.PROV.COLL.

N. 09832/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9832 del 2022, proposto da
Fiore&Lina s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F A M in Roma, Matteo Boiardo, 12;



nei confronti

3ESSEBIO S.r.l., 3p Società Agricola Cooperativa, Michele Franconeri, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 00735/2022, resa tra le parti,


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 il Cons. Roberta Ravasio e uditi per le parti gli avvocati Michelangelo Derosa per delega di F P e Paolo Migliaccio per delega di D G;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. La società appellata (in proseguo indicata anche “F&L”) ha partecipato alla procedura indetta della Regione Calabria con l’avviso pubblico “ Pacchetto Giovani – PSR Calabria 2014-2020 – Pacchetto integrato interventi 4.1.1. – 4.13 – 4.1.4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali” – Annualità 2016 ”, pubblicato il 29 giugno 2016.

2. In esito alla procedura la Società si collocava nella graduatoria definitiva con 39 punti, sulla base di una domanda in cui la medesima attestava il possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), alla stessa riconosciuta a titolo provvisorio (“ sotto condizione ”) con provvedimento n. 15782 del 19 marzo 2015. Il punteggio era idoneo ad ammettere la appellante a fruire di un finanziamento di €. 63.045,58, alla stessa riconosciuto con atto n. 116360 del 20 marzo 2019.

3. A seguito di ulteriore istruttoria conseguente alla rendicontazione e alla richiesta di pagamento del I SAL del progetto finanziato, la Regione chiedeva alla Società di produrre la attestazione di IAP “definitivo”.

4. La Società, allora, con nota del 1° luglio 2018 chiedeva il rilascio della predetta attestazione, ma la Regione, con nota prot. 259242 del 25 luglio 2018, respingeva l’istanza in quanto tardivamente presentata oltre il biennio dalla richiesta di certificazione originaria, biennio che nella specie era venuto a scadere il 3 marzo 2017.

5. Con nota del 28 maggio 2020 la Regione avviava quindi il procedimento di revoca del contributo, precisando che la mancata trasmissione dell’attestato di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP definitivo) avrebbe comportato la perdita dei 6 punti assegnati in fase di istruttoria di riesame per il criterio di valutazione “agricoltori professionali”, con conseguente ricalcolo del punteggio assegnato in 33 punti, inferiore al punteggio minimo di 36 punti, necessario per l’ammissione al finanziamento.

6. La Società presentava allora al competente Settore della Regione Calabria istanza del 4 giugno 2020, di riesame in autotutela del provvedimento con cui era stata respinta la richiesta di attestazione di IAP “definitivo”: di seguito a ciò veniva riunita la Commissione esaminatrice delle istanze in autotutela, appositamente costituita presso il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, che concludeva nel senso che “ non si può riconoscere la qualifica di IAP alla Fiore&Lina s.r.l…..poiché il soggetto qualificante “C franca) non ha ottemperato agli impegni assunti entro la data consentita, pertanto decade dalla qualifica di IAP sotto condizione sin dalla data del riconoscimento ”.

7. La procedura avviata il 28 maggio 2020 si concludeva con la Determinazione Dirigenziale n. 13711 del 16 dicembre 2020, mediante la quale veniva disposta la revoca del provvedimento n. 15162 del 19 dicembre 2018, limitatamente alla parte di interesse per la Fiore&Lina s.r.l., sul presupposto che la attestazione di IAP del 19 marzo 2015 aveva ormai perso efficacia e che la Società non aveva prodotto, in sostituzione di quella, la attestazione di IAP “definitiva”.

8. La F&L proponeva ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, che lo respingeva con la sentenza in epigrafe indicata.

9. La Società ha proposto appello.

10. La Regione Calabria si è costituita in giudizio per resistere al gravame.

11. La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 6 dicembre 2023, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

12. Preliminarmente si osserva come l’appellante rappresentava nell’appello di aver inoltrato alla Regione Calabria, il 12 febbraio 2021, istanza di annullamento del precedente provvedimento del 25 luglio 2018, sostenendo la sussistenza dell’obbligo della Regione Calabria di provvedere in merito nonché la sussistenza del diritto della Società ad ottenere la attestazione di IAP definitivo.

Da ultimo, con le memorie depositate ai sensi dell’art. 73 c.p.a., comunica di avere ottenuto il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) con atto del 26 luglio 2023, ricavando da tale rilascio ulteriori argomenti a sostegno della fondatezza del proprio ricorso.

Sul punto ha replicato la Regione sottolineando come tale atto vada messo in relazione all’ultima delle istanze presentate dalla ricorrente, risalente al 10 maggio 2023, a riprova del fatto che il nuovo riconoscimento in questione si baserebbe su presupposti sopravvenuti e, come tale, non influisce sul provvedimento per cui è causa.

12.1. Il Collegio osserva al riguardo come, dall’esame del decreto dirigenziale del 26 luglio 2023 (depositato in allegato all’istanza di prelievo del 28 luglio 2023), risulta che il riconoscimento trova fondamento in una richiesta e in una istruttoria entrambi di molto successive – nell’ordine di alcuni anni - all’epoca dei fatti per cui è causa. In assenza di altri elementi, di diverso segno, si deve quindi ritenere che tale decreto non possa dispiegare effetti per il passato ma solo per il futuro.

13. Ciò chiarito, questi i motivi d’appello posti a fondamento dell’impugnazione:

(i) violazione ed errata interpretazione del D. L.vo 99/2004 e delle Linee Guida della Regione Calabria pubblicate sul BRUC n. 35 del 15 marzo 2019. Le suddette linee Guida prevedono, all’art. 7 lett. c) che “ la richiesta volta al rilascio della certificazione definitiva, può essere presentata in data successiva alla scadenza del termine previsto dei 36 mesi, a condizione che venga dimostrato il possesso dei requisiti previsti senza soluzione di continuità, a far data dalla richiesta dell’impegno ad acquisirli ”; sostiene, pertanto, l’appellante che la Regione Calabria, con la nota di rigetto del 25 luglio 2018 avrebbe manifestamente violato tale previsione.

(ii) violazione ed errata interpretazione del reg. UE n.

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