Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-12-06, n. 202210680

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-12-06, n. 202210680
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202210680
Data del deposito : 6 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/12/2022

N. 10680/2022REG.PROV.COLL.

N. 08037/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 8037 del 2016, proposto da
Regione Emilia-Romagna, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G P e S R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A M in Roma, via Confalonieri 5;

contro

G P, P D, S A, G L, B G, C B, B D, F A, P C, P M, R S, C C, L G, B A, T C, S F, T F, P S, G M A, T R, Pi Massimo, R C, R L, L C, V D, C D, G B, B P M, G A, M P, T D, B P, P C, A M, L F, G A, F S, G A, G P G, T L, B G, B M, P S, P S, G M, M M E, S A, C L, M E, C E, M P P, I C, V E, D E C, M R, C M, C V, Pmeggiani Luca, M F, P I, N F, F G, M C, D J, P G M F, G L, B E, C S, V D, P N, F G, C S, R A, C G, C L, Z A, G L, V V, B U, G G, S S, B E, S C, T F, B C M, Z G, S S, L M S, D M, B P, D F R, B C, D S A, Cassani Moreno, Zanarini Arsenio, Marco Manaresi, Stefano Nanni, Sara Veronese, Simona Boragini, rappresentati e difesi dagli avvocati Federico Gualandi e Francesca Minotti, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
Maria Pungetti, Mingozzi Lucio, Tamburin Maurizio, Centurelli Massimo, Tugnoli Alfredo, Zocca Marco, Tafuri Clorinda, Di Marzio Matteo, Zardi Claudio, Tassinari Christian, Cassetta Mario, Archetti Nazzareno, Bini Simona, Bolognesi Elisa, Angelini Maria Edvige, Riciputi Matteo, De Gregori Diego, Lipparini Paolo, Benatti Federica, Braghiroli Francesca, Marino Marcello, Puccetti Elisa, Frabotta Laura, Borgese Silvio, Bortolotti Alberto, Palmieri Giacomo, Segato Francesco, Chiari Michele, Rebecchi Perla, Guidotti Marco, Fogacci Federico, Fiocchi Maurizio, Spina Francesco, Ricchi Stefano, Di Donato Maria, Piancastelli Alberto, Rossi Alessandra, Natalini Luca, Cornia Ilaria, Grieco Gianluca, Cerella Innocenzo, Bianco Paola, Andina Natalia, Simone Chiara, Bagnato Tommaso, Mingardi Luca, Mingardi Pompeo, Buttaro Gaetano, Marchi Cristina, Simonazzi Saverio, Donati Lorenzo, Sassi Enrico, Ortolani Davide, Masera Francesco Michele, Albertazzi Andrea, Zucchini Mario, De Bonis Lavinia, Calari Tamara, Trigonos Associati, Fanti Gloria, Pezzolesi Fabio, Giannini Daniela, Vanzini Andrea, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna - sede di Bologna (sezione prima) n. 215/2016


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di G P, P D, S A, G L, B G, C B, B D, F A, P C, P M, R S, C C, L G, B A, T C, S F, T F, P S, G M A, T R, Pi Massimo, R C, R L, L C, V D, C D, G B, B P M, G A, M P, T D, B P, P C, A M, L F, G A, F S, G A, G P G, T L, B G, B M, P S, P S, G M, M M E, S A, C L, M E, C E, M P P, I C, V E, D E C, M R, C M, C V, Pmeggiani Luca, M F, P I, N F, F G, M C, D J, P G M F, G L, B E, C S, V D, P N, F G, C S, R A, C G, C L, Z A, G L, V V, B U, G G, S S, B E, S C, T F, B C M, Z G, S S, L M S, D M, B P, D F R, B C, D S A, Cassani Moreno, Zanarini Arsenio, Marco Manaresi, Stefano Nanni, Sara Veronese e Simona Boragini;

Viste le memorie e tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza ex art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 22 novembre 2022 il consigliere F F e uditi per le parti gli avvocati Puiatti e Ricci per la Regione e Gualandi per gli appellati;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La Regione Emilia-Romagna ha proposto appello contro la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado disposta dal Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna - sede di Bologna con la sentenza in epigrafe, resa all’esito del giudizio promosso dagli odierni appellati per l’annullamento dell’«(a) tto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 2/2009;
dell’art. 16, L.R. n. 20/2000
», adottato dal consiglio regionale con delibera in data 17 dicembre 2013, n. 149.

2. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in conformità alla dichiarazione resa dagli stessi ricorrenti, che dopo avere preannunciato l’intenzione di estendere l’impugnazione a mezzo di motivi aggiunti al successivo atto di indirizzo regionale, sostitutivo di quello impugnato (approvato con delibera di giunta regionale del 15 giugno 2015, n. 699), non davano seguito al proposito dichiarato, e per il quale era stato disposto un rinvio della trattazione.

3. Per quanto di interesse ai fini del presente appello, la sentenza di primo grado ha compensato le spese di causa « in via equitativa » ed in ragione della « peculiarità e novità delle questioni dedotte » (così in dispositivo).

4. L’appello, in resistenza della quale si sono costituiti alcuni dei ricorrenti, censura per manifesta irragionevolezza la statuizione ora richiamata, e chiede pertanto di « riconoscere come dovute alla Regione Emilia-Romagna le spese di lite relative al giudizio di primo grado ».

DIRITTO

1. La censura della Regione Emilia-Romagna di manifesta irragionevolezza nei confronti della compensazione delle spese di causa disposta in primo grado si fonda sull’« utilizzo distorto dello strumento giurisdizionale », a causa del fatto che è stato proposto un ricorso da soggetti privi di legittimazione attiva. Si deduce che la sentenza avrebbe errato nel non rilevare perciò l’inammissibilità del ricorso.

2. Tanto premesso, il motivo è infondato.

3. Come deducono gli appellati nelle loro difese, la dichiarazione di improcedibilità non è stata fatta oggetto di appello. La statuizione è pertanto intangibile, in conseguenza del formarsi su di essa del giudicato interno. Invano l’amministrazione resistente invoca quindi il mancato rilievo del difetto originario di una condizione dell’azione giurisdizionale, consistente nel difetto di legittimazione ad agire in giudizio degli stessi appellati e degli altri ricorrenti non costituitisi nel presente giudizio di secondo grado.

4. Non emerge peraltro nemmeno un utilizzo distorto del rimedio giurisdizionale, come da ultimo ribadito dalla difesa dell’amministrazione all’udienza di discussione del 22 novembre 2022. A questo riguardo gli appellati hanno dedotto, senza contestazioni sul punto da parte della Regione, che il nuovo atto di indirizzo regionale per la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile avrebbe recepito « talune delle sollecitazioni/istanze contenute nel ricorso ». La circostanza rende dunque coerente nel suo complesso il comportamento processuale di parte ricorrente ed in particolare la sua dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, in conformità della quale la sentenza appellata ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso.

5. Deve al riguardo evidenziarsi che in base agli elementi sopra esposti la pronuncia ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. resa in primo grado si fonda sul dato obiettivo costituito dal sopravvenire di atto emendato, sia pure in parte, dalle asserite illegittimità all’origine del ricorso, e dunque su un fisiologico succedersi di discipline amministrative in senso migliorativo per la posizione dei ricorrenti. In questo quadro sono pienamente ravvisabili i presupposti ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ. per la compensazione delle spese in deroga al criterio della soccombenza previsto dall’art. 91, comma 1, cod. proc. amm., tanto più in ragione dell’ampio potere di apprezzamento discrezionale riconosciuto al giudice amministrativo dalla costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ( ex multis : Cons. Stato, II, 14 aprile 2022, n. 2827;
13 aprile 2022, n. 2813;
28 maggio 2021, n. 4141;
III, 6 maggio 2022, nn. 3565 e 3566;
IV, 17 gennaio 2022, n. 277;
15 ottobre 2021, n. 6949;
2 agosto 2021, n. 5665;
3 giugno 2021, n. 4250;
V, 24 maggio 2022, n. 4116;
VI, 31 agosto 2021, n. 6121;
27 aprile 2021, n. 3402;
15 maggio 2021, n. 2201).

6. L’appello deve essere pertanto respinto, per cui va confermato il capo di decisione concernente le spese del giudizio di primo grado. Per ragioni di omogeneità con la valutazione fatta dalla sentenza di primo grado e tenuto conto del limitato ambito di cognizione devoluto in appello può essere disposta la compensazione delle spese anche di quest’ultimo grado di giudizio.

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