Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-07-30, n. 202406847
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Testo completo
Pubblicato il 30/07/2024
N. 06847/2024REG.PROV.COLL.
N. 01404/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1404 del 2024, proposto da
RI LO, titolare dell'Autoscuola LO, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Mastri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Fermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Piermartiri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Monte Urano, non costituito in giudizio;
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 7924/23 del 18.5.23, pubblicata il 23.8.23 e non notificata, che ha respinto l'appello del ricorrente avverso la sentenza del TAR Marche 27.8.20 n. 490.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Fermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2024 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti gli avvocati Misiti su delega di Mastri, Piermartiri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è titolare di autorizzazione all'esercizio di scuola guida automobilistica, con sede in Monte Urano – Via Tenna n. 90.
Con comunicazione 23.5.19 la Provincia di Fermo ha rappresentato che, a seguito della cessazione del rapporto di collaborazione di due insegnanti e istruttori di guida, l'Autoscuola disponeva, in qualità di istruttore di guida, di una sola unità, nella persona del suo titolare, il quale però aveva abilitazione alla guida e possibilità di svolgimento delle funzioni di istruttore di guida limitate
in ragione dell'età anagrafica, ai sensi dell'art. 126 d. lgs. n. 285/92 e del comma 6 dell'art. 8 del D.M. 317/95. Pertanto, l'Autoscuola non risultava disporre di un istruttore alla guida per la formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria.
Con successiva Determinazione n. 90/19, integrata dalla successiva Determinazione n. 91/19, la Provincia di fermo ha disposto sospensione, per mesi uno, dell’attività dell’Autoscuola. Con diffida 19.12.2019 la Provincia ha poi intimato al ricorrente il ripristino, entro trenta giorni, nell’organico dell’Autoscuola, di “ un istruttore di guida in possesso di tutte le categorie di patenti necessarie a garantire la formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria ai sensi del citato comma 7 dell'art. 123 del C.d.S, presentando apposita SCIA di variazione dell'organico