Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-05-29, n. 202404825
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Testo completo
Pubblicato il 29/05/2024
N. 04825/2024REG.PROV.COLL.
N. 04832/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4832 del 2019, proposto da
Strada dei Parchi s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato M T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
F.lli Totani s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato R L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di L’Aquila, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo n. 00161/2019, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di F.lli Totani s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2023 il Cons. Antonino Masaracchia e uditi per le parti gli avvocati Terrigno;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con l’appello in esame, la società Strada dei Parchi s.p.a., concessionaria dell’omonima autostrada, ha chiesto la riforma – limitatamente alla parte per lei lesiva – della sentenza del TAR Abruzzo, meglio indicata in epigrafe, pronunciata, su ricorso della F.lli Totani s.r.l., a margine di una complessa vicenda i cui tratti salienti possono essere riassunti come di seguito.
Nel 2003 la società F.lli Totani, titolare di un’attività commerciale di rivendita di autoveicoli, ha domandato al Comune di L’Aquila l’ampliamento del proprio impianto produttivo, comportante variazione dello strumento urbanistico, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 447 del 1998. A seguito di apposita conferenza di servizi, tale domanda ha ottenuto, in data 14 settembre 2009, un parere favorevole avente valore di proposta di variante urbanistica sulla quale, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 447 del 1998, sarebbe stata necessaria una pronuncia definitiva del Consiglio comunale. La seguente inerzia del Comune ha condotto la società richiedente a promuovere ricorso giurisdizionale contro il silenzio, ricorso che è stato accolto dal TAR Abruzzo con sentenza n. 435 del 2013, confermata dalla sentenza di questa Sezione n. 201 del 2014. Riattivato il procedimento, tuttavia, il dirigente dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), responsabile del procedimento di ampliamento, ha preso atto di alcune circostanze di fatto sopravvenute, tali da comportare la necessità del riesame del precedente parere favorevole del 2009 e, di conseguenza, con proprio provvedimento del 5 febbraio 2014, ha revocato l’esito positivo della conferenza di servizi di cui al menzionato parere. Tale provvedimento è stato impugnato dalla società richiedente dinnanzi al TAR Abruzzo il quale, con sentenza n. 388 del 2015, l’ha annullato per motivi di natura formale, ritenendo la necessità che un eventuale provvedimento di secondo grado, riguardante il parere della conferenza di servizi, fosse adottato seguendo il medesimo iter procedurale, e quindi mediante l’intervento di un nuovo parere della conferenza medesima.
Perdurando l’inerzia del Comune, la società ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza n. 388 del 2015, allibrato al n. RG 319/2016 del TAR Abruzzo, chiedendo anche il ristoro dei danni patiti.
Nelle more della decisione di quest’ultimo ricorso, tuttavia, il procedimento è ripartito ed è stata convocata, da parte del Comune, una nuova conferenza di servizi per il giorno 30 novembre 2016. Quest’ultima, con decisione di cui al verbale in pari data, ha deciso di archiviare l’intero procedimento di ampliamento della struttura produttiva, alla luce dei pareri negativi che erano frattanto pervenuti sia dal dirigente del SUAP (con nota prot. n. 19456 del 2014), sia dalla concessionaria autostradale Strada dei Parchi s.p.a. (con nota prot. n. 024162/2016, del 29 novembre 2016), in qualità di concessionaria della limitrofa autostrada A24 “dei Parchi”. Tale determinazione di archiviazione è stata poi confermata dalla stessa conferenza di servizi con nuovo verbale decisorio in data 30 marzo 2017 (ciò, a seguito di apposita riconvocazione della conferenza, resasi necessaria a causa della mancata convocazione della società richiedente in occasione della precedente riunione).
I descritti esiti negativi della conferenza di servizi sono stati impugnati dalla società F.lli Totani dinnanzi al TAR Abruzzo (il primo, con il ricorso introduttivo e il secondo con motivi aggiunti), con ricorso allibrato al n. RG 50/2017.
2. – Con la sentenza oggetto dell’odierno giudizio di appello, il TAR Abruzzo ha riunito i ricorsi RG n. 319/2016 e n. 50/2017 e ha così deciso: quanto al ricorso per l’ottemperanza (RG n. 319/2016), l’ha dichiarato improcedibile limitatamente alla domanda di ottemperanza (dando atto che, nelle more, il procedimento era stato concluso) e, quanto alla domanda di risarcimento del danno da ritardo, l’ha respinto rilevando la mancanza del requisito dell’ingiustizia del danno; quanto, poi, al ricorso RG n. 50/2017, avente ad oggetto le determinazioni conclusive di archiviazione della conferenza di servizi, in parte lo ha dichiarato improcedibile (ciò, con riferimento al ricorso introduttivo, concernente la determinazione del 30 novembre 2016, che è stata sostituita da quella successiva) e, per la restante parte, di cui ai motivi aggiunti, lo ha accolto limitatamente al secondo e al terzo dei motivi aggiunti, annullando la determinazione finale della conferenza del 30 marzo 2017. Il TAR ha invece respinto il primo dei motivi aggiunti, con il quale era stata dedotta la nullità del verbale della conferenza di servizi per contrasto con il giudicato discendente dalla precedente sentenza n. 388 del 2015 dello stesso TAR.
Contro tale statuizione ha dunque proposto appello la società Strada dei Parchi, nella sua qualità di concessionaria autostradale, lamentandone l’erroneità sotto diversi profili, inerenti al difetto e/o contraddittorietà della motivazione e alla violazione di legge riferita a diversi parametri normativi.
3. – Il Comune di L’Aquila non si è costituito nel presente giudizio di appello.
Si è invece costituita la F.lli Totani s.r.l. che ha presentato appello incidentale, depositato il 18 luglio 2019. Con tale mezzo di impugnazione la sentenza del TAR Abruzzo viene censurata nella parte in cui ha respinto la domanda di risarcimento del danno, che era stata avanzata in seno al giudizio RG n. 319/2016, e nella parte in cui ha respinto il primo dei motivi aggiunti promossi in seno al ricorso RG n. 50/2017, concernente la dedotta nullità del verbale della conferenza di servizi per contrasto con