Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-11-15, n. 202210013

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-11-15, n. 202210013
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202210013
Data del deposito : 15 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/11/2022

N. 10013/2022REG.PROV.COLL.

N. 01112/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1112 del 2021, proposto da
M A, G A, V A, A A, A A, A A, E B, G B, D B, I B, L C, R C, R C, A C, A C, A C, A C, C C, P C, G C, F C, I C, S C, L C, B D A, L D F, C D B, R D, B D B, A D S, T D L, R D M, A D M, M D M, S D, S D Nardo, Valeria Di Pardo, Daniela Di Petrillo, Paola Faleni, Bruno Falcone, Rosaria Favaro, Lucia Ferrigno, Maria Figari, Anna Forte, Rita Gambino, Antonella Giordano, Mimmo Golino, Elena Granuzzo, Nicolina Grieco, Luisa Guaitani, Maya Guzzo, Maria Hernandez Garcia, Marianna Iacomino, Francesca Infante, Erika Ingenito, Emanuele Inzaghi, Agnese Lagioia, Dario Lecce, Ylenia Leonte, Angelo Lizza, Monica Lo Cascio, Luca Gaetano Lombardi, Gisella Pasqua Lo Porto, Valentina Loré, Gianvito Loseto, Francesco Salvatore Maggiore, Dino Magnotta, Gabriella Marandola, Federico Martoro, Fabio Marzano, Maria Michela Marzano, Anna Pia Mastrangelo, Laura Melchiorre, Ilenia Miglietta, Mario Moles, Ciro Monti, Maria Assunta Morelli, Liliana Moretta, Cecilia Morselli, Maria Muzio, Alessandro Nappo, Gilda Nassa, Teresa Orlando, Mariagrazia Padovano, Giancarlo Pagano, Ilaria Panichelle, Laura Parisi, Maria Rosa Adria Perez, Benedetta Pergolesi, Antonella Petraccaro, Gaetano Piccione, Donatella Irene Pristipino, Ida Piccolantonio, Mariavittoria Pugliese, Mimmo Luca Quintieri, Roberta Sannino, Santo Venerdi' Patella, Chiara Sardo, Romina Scarvaci, Marco Secci, Paola Semonella, Patrizia Staccioli, Oriana Severino, Enrica Tosetto, Azzurra Tortora, Stefania Truglia, Maria Vanni, Massimiliano Vastola, Elisa Veltro, Laura Ilaria Verdesca, Giuseppina Verrone, Tonia Visone, Pasquale Vespa, Elisabetta Zanchi, Davide Zizioli, Antonella Zoccola Botto, Sonia Zarzana, rappresentati e difesi dall’avvocato Gianluca Fuccillo, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;

contro

Ministero dell’istruzione, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi 12;

nei confronti

Sigillò Rosa, Bruccola Valeria, Cacciafesta Flaminia, Casciaro Bruno, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – sede di Roma (sezione terza- bis ) n. 10708/2020


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione;

Visti la memoria di parte appellante e tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2022 il consigliere Fabio, sull’istanza di passaggio in decisione di parte appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Gli appellanti in epigrafe agiscono nel presente giudizio per ottenere l’inserimento: nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, non consentitogli in occasione dell’aggiornamento triennale per gli anni scolastici 2017-2020 con il decreto dell’(allora denominato) Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 1° giugno 2017, n. 374;
e nella I fascia delle nuove graduatorie provinciali di supplenza, di cui all’ordinanza del Ministero dell’istruzione del 10 luglio 2020, n. 60 ( Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n.124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo) .

2. Il ricorso, integrato da motivi aggiunti, si fonda sul presupposto dell’abilitazione all’insegnamento conseguita dai ricorrenti, in possesso di diploma di laurea, con il conseguimento di 24 crediti formativi universitari nelle discipline atropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, e tre annualità di servizio presso istituzioni scolastiche statali o paritarie, ai sensi dell’art. 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 ( Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107 ).

3. In primo grado, davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – sede di Roma, il ricorso è stato respinto con la sentenza in epigrafe.

4. Con il presente appello i ricorrenti ripropongono gli assunti a fondamento della loro pretesa all’inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto e di circolo e I delle graduatorie provinciali di supplenza, e criticano sotto diversi profili la decisione di rigetto di primo grado.

DIRITTO

1. L’appello ripropone gli assunti a sostegno dell’abilitazione all’insegnamento conseguita dai ricorrenti il precedente di giurisprudenza favorevole, consistente nella sentenza di questo Consiglio di Stato, sezione VI, 30 giugno 2020, n. 4167, la quale ha statuto che il servizio didattico svolto per un triennio presso scuole statali « è considerato titolo equiparabile alla abilitazione », in coerenza con i « principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 26 novembre 2014, cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (c.d. sentenza Mascolo) »;
ed è stato da ultimo riconosciuto dal legislatore nazionale, con decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 (recante Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti ;
convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159), ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria di reclutamento del personale docente prevista all’art.

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