Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-06-30, n. 202104999

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-06-30, n. 202104999
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202104999
Data del deposito : 30 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/06/2021

N. 04999/2021REG.PROV.COLL.

N. 01689/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1689 del 2021, proposto dal
signor G R, rappresentato e difeso dall'avvocato D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Campania, Presidente della Regione Campania, Ufficio centrale regionale non costituiti in giudizio;



nei confronti

signor C M, rappresentato e difeso dagli avvocati L L e Biagio Matera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 721/2021, resa tra le parti, concernente l’impugnativa del verbale del 13 ottobre 2020 delle operazioni dell’Ufficio centrale regionale presso la Corte di Appello di Napoli per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale nella Regione Campania del 20-21 settembre 2020, e dell’atto di proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere regionale della Campania, inserito in detto verbale, nella parte in cui non ha proclamato eletto alla carica di Consigliere regionale della Campania il signor G R; di tutti gli atti allegati al verbale e dei verbali delle operazioni degli Uffici centrali circoscrizionali; nonché del decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 98 del 20 luglio 2020 e dell’allegato A) al detto decreto DPGR – n. 98/2020; di tutti gli ulteriori atti preordinati, connessi e conseguenziali e per l’accertamento del diritto del signor G R ad essere dichiarato eletto alla carica di consigliere regionale della Regione Campania con conseguente correzione del verbale di proclamazione degli eletti ed inclusione nell'elenco dei proclamati eletti alla carica di Consigliere Regionale della Campania; e, in via subordinata, l’integrale annullamento del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Napoli e del verbale di proclamazione degli eletti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio territoriale del Governo di Napoli e del signor C M;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2021, tenuta ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Cons. Cecilia Altavista e uditi, da remoto, per la parte appellante l’avvocato D C e per il controinteressato l’avv. L L;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con il presente atto di appello è stata impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, n. 721 del 3 febbraio 2021, che ha respinto il ricorso proposto dal signor G R avverso il verbale del 13 ottobre 2020 delle operazioni dell’Ufficio centrale regionale presso la Corte di Appello di Napoli per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Campania e l’atto di proclamazione degli eletti, nella parte in cui non hanno proclamato eletto il signor G R alla carica di Consigliere regionale della Campania nelle elezioni tenutesi il 20 e 21 settembre 2020; nonché avverso il decreto del Presidente della giunta regionale n. 98 del 20 luglio 2020 di ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni provinciali e avverso tutti gli atti delle operazioni elettorali preordinati e connessi.

Con il ricorso di primo grado il signor R aveva esposto di avere partecipato alle consultazioni per la elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale nella Campania, svoltesi il 20 e 21 settembre 2020, quale candidato nella circoscrizione di Avellino della lista con il contrassegno “Fare Democratico – Popolari”, collegata al candidato Presidente eletto; che, pur avendo ottenuto un numero di voti e di preferenze tali da consentire l’elezione, l’Ufficio centrale regionale presso la Corte di Appello di Napoli non lo ha proclamato eletto, essendo stati già assegnati tutti i seggi della circoscrizione provinciale di Avellino, mentre ha proclamato eletto altro candidato della medesima lista con minore numero di voti, individuato come controinteressato; aveva quindi formulato i seguenti motivi in diritto:

- violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, dell’art. 7 in combinato disposto con l’art. 11 della legge elettorale della Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4; difetto assoluto dei presupposti, violazione del giusto procedimento, difetto di motivazione e di istruttoria, contrasto tra atti, illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti , sostenendo che i seggi residui spettanti alle circoscrizioni provinciali avrebbero dovuto essere assegnati in base alla graduatoria unica regionale decrescente, in quanto l’unico contemperamento previsto in tale fase per l’assegnazione dei seggi su base provinciale sarebbe costituito dalla norma dell’art.11 della legge regionale in caso di mancata elezione di un candidato per una circoscrizione provinciale, non applicabile nella presente vicenda, in quanto ogni circoscrizione provinciale aveva avuto già un candidato eletto; pertanto in base alla graduatoria unica regionale decrescente il sig. R avrebbe dovuto superare il candidato della lista Fare Democratico – Popolari di altra circoscrizione provinciale (quella di Salerno) il signor C M, in quanto tale lista nella circoscrizione di Avellino aveva ottenuto la cifra elettorale residuale percentuale (6,0497%) più alta rispetto a quella (5,4532%) conseguita nella circoscrizione di Salerno;

-in via subordinata è stato impugnato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 98 del 20 luglio 2020, concernente la individuazione delle circoscrizioni elettorali su base provinciale e la ripartizione dei seggi su base provinciale in base alla popolazione residente, lamentando carenza di potere, violazione dell’art. 2 comma 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, violazione dell’art. 10 commi 1 e 2 lettera f) della legge 5 giugno 2003, n. 131, della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6, difetto assoluto dei presupposti, violazione del giusto procedimento, difetto di motivazione e di istruttoria, contrasto tra atti, illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti, sostenendo l’incompetenza del Presidente della Giunta regionale all’adozione di tale decreto, essendo competente il Commissario del Governo in base alla legge 108 del 1968, e quindi, in base alla legge 131 del 2003, il Prefetto preposto all’ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della Regione, ovvero, nel caso di specie, il Prefetto di Napoli, come sarebbe confermato dalla legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 che, nell’indicare le competenze del Presidente della Giunta regionale non avrebbe indicato quella relativa alla ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni elettorali.

Nel giudizio di primo grado si sono costituiti l’Ufficio territoriale del Governo di Napoli e l’Ufficio centrale regionale con atto di mero stile; si è costituito altresì il controinteressato signor C M, eccependo l’improcedibilità del ricorso per la mancata notifica agli altri controinteressati ovvero ai consiglieri regionali eletti, in quanto il diverso modo di calcolo dei voti sostenuto nel gravame comporterebbe una modifica complessiva dell’assegnazione dei seggi; è stata contestata poi la fondatezza del ricorso.

Il giudice di primo grado ha respinto nel merito le censure ritenendo che, in base alla legge elettorale regionale, l’attribuzione dei seggi residui debba avvenire entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, i quali costituiscono il limite massimo spettante ad ogni circoscrizione su base provinciale; ha ritenuto, infondata, altresì, la censura relativa alla incompetenza del Presidente della Giunta regionale alla ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni elettorali, in quanto tale potere era stato attribuito dalla legge 131/2003 al Prefetto fino “ alla data di entrata in vigore di diversa previsione contenuta nelle leggi e statuti regionali ”, mentre la legge regionale n. 4 del 2009 ha attribuito la competenza alla indizione delle elezioni regionali al Presidente della Giunta regionale, con ciò dovendo ritenersi compresa l’attribuzione di competenza per tutti gli atti preparatori e necessari allo svolgimento delle elezioni, ivi compresi quelli relativi alla determinazione dei seggi consiliari ed alla assegnazione di essi alle singole circoscrizioni; inoltre, l’applicazione alle elezioni regionali delle leggi 17 febbraio 1968, n. 108, e 23 febbraio 1995, n. 43, è prevista dalla legge regionale solo in quanto compatibile con quanto disposto dalla legge elettorale regionale .

Avverso tale pronuncia ha proposto appello il signor G R, riproponendo le censure del ricorso di primo grado, lamentando l’omissione di pronuncia e l’erroneità della motivazione del giudice di primo grado. In particolare, con riferimento al primo motivo, si è sostenuto che il giudice di primo grado non avrebbe correttamente compreso che la censura era relativa all’assegnazione dei seggi residui, per i quali, una volta assicurata la rappresentatività territoriale di ogni provincia, ai sensi dell’art. 11, comunque si sarebbe dovuto procedere all’assegnazione dei seggi sulla base della graduatoria unica regionale decrescente per

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