Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-09-12, n. 201805344

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-09-12, n. 201805344
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201805344
Data del deposito : 12 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/09/2018

N. 05344/2018REG.PROV.COLL.

N. 05039/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5039 del 2016, proposto da
A T, A T, F T, E T, rappresentati e difesi dall'avvocato A E, con domicilio eletto presso lo studio Studio Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini 30;

contro

Comune di Nocera Inferiore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F A, domiciliato presso la Cons. Di Stato Segreteria in Roma, piazza Capo di Ferro 13;
Dirigente Area Assetto Territorio Ecologia del Comune di Nocera Inferiore non costituito in giudizio;

nei confronti

Santa M, rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Falcone, Chiara Falcone, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Gualtieri in Roma, via Pieve di Cadore n. 30;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 01246/2016, resa tra le parti, concernente silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di adozione provvedimenti in autotutela nei confronti dei titoli edilizi rilasciati a favore della controinteressata


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Nocera Inferiore e di Santa M;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2018 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati Esposito e Gualtieri, per delega di Falcone.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Gli odierni appellanti, proprietari di un immobile sito in Nocera Inferiore alla via Indipendenza 77, hanno intrapreso un giudizio civile nei confronti della confinante M accusando la stessa di aver edificato manufatti e pertinenze in violazione delle norme sulle distanze.

All’esito di tale giudizio il Tribunale di Nocera Superiore, con sentenza 721/2013, condannò la convenuta all’abbattimento di talune opere appunto per violazione delle distanze.

Su impugnazione della soccombente, la Corte d’Appello di Salerno con ordinanza del 15.4.2014 ha però sospeso l’esecutività di quella sentenza.

In data 1.6.2015 gli odierni appellanti hanno inoltrato al comune un atto di diffida chiedendo, alla luce di quanto statuito dal giudice civile, un controllo sui titoli edilizi rilasciati in favore della controinteressata.

Il comune, interpretando la diffida come volta a pretendere l’esecuzione della sentenza civile, con nota del novembre 2015 ha risposto negativamente, in ragione della intervenuta sospensione cautelare della stessa.

Successivamente il comune con atto del novembre 2015 ha disposto l’archiviazione del procedimento.

Gli interessati hanno impugnato tali atti avanti al TAR Salerno con ricorso e motivi aggiunti, che la sentenza in epigrafe indicata ha però respinto.

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello oggi all’esame dai soccombenti i quali ne hanno chiesto l’integrale riforma deducendo cinque motivi di impugnazione.

Si è costituito in resistenza il comune di Nocera Inferiore che ha domandato il rigetto dell’avverso gravame.

Anche la controinteressata/appellata M si è costituita per chiedere il rigetto dell’appello.

Le Parti hanno depositato memorie, insistendo nelle già rappresentate conclusioni.

Alla camera di consiglio del 19 luglio 2018 l’appello è stato trattenuto dal Collegio per essere deciso con sentenza in forma semplificata giusta il disposto dell’art. 117 comma 2 c.p.a..

L’appello è infondato e va pertanto respinto, con integrale conferma della sentenza gravata.

Con i primi tre motivi, che possono essere unitariamente scrutinati attesa la evidente interconnessione, gli appellanti in sostanza tornano a dedurre che il comune aveva l’obbligo giuridico di attivare un procedimento di controllo sulla regolarità dei titoli edilizi in sanatoria rilasciati alla signora M.

Tale obbligo discendeva dall’accertamento contenuto nella sentenza del Giudice civile e dalla diffida che essi, in quanto titolari di una situazione dominicale e quindi di stabile collegamento con l’area oggetto dei contestati interventi, avevano ritualmente presentato.

I mezzi non meritano favorevole considerazione.

In linea generale, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale dal quale questo Collegio non intende discostarsi, non è ravvisabile alcun obbligo per l'Amministrazione di pronunciarsi su un'istanza volta ad ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile ab extra l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità degli atti amministrativi mediante l'istituto del silenzio - rifiuto, costituendo l'esercizio del potere di autotutela facoltà ampiamente discrezionale dell'Amministrazione, che non ha alcun dovere giuridico di esercitarla, con la conseguenza che essa non ha alcun obbligo di provvedere su istanze che ne sollecitino l'esercizio, per cui sulle stesse non si forma il silenzio e la relativa azione, volta a dichiararne l'illegittimità, è da ritenersi inammissibile. ( cfr. da ultimo III Sez. n. 3507 del 2018).

D’altra parte, se si ammettesse tale obbligo in capo alla P.A. si consentirebbe a coloro che non hanno tempestivamente impugnato un provvedimento ( nella specie: la concessione in sanatoria) di eludere i relativi termini di decadenza.

A identiche conclusioni si perviene anche a ritenere che gli appellanti avessero sollecitato non già la rimozione del titolo condonistico quanto piuttosto l’esercizio da parte del comune del potere/dovere di sorveglianza sul corretto sviluppo dell’attività edilizia nel territorio.

In tal senso, effettivamente la giurisprudenza della Sezione ha da tempo chiarito che

l'obbligo giuridico per la Pubblica amministrazione di provvedere - ai sensi dell'art. 2, l. 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 7, l. 18 giugno 2009, n. 69 - sussiste in tutte le fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità le impongano l'adozione di un provvedimento e, quindi, tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione pubblica. ( cfr. IV Sez. n. 3234 del 2017).

Ma, come bene evidenziato dal TAR, affinché una istanza privata generi un tale obbligo di provvedere occorre che la stessa attinga una soglia ragionevole di verosimiglianza e attendibilità, perché in caso contrario l’imposizione dell’obbligo confliggerebbe con i principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa.

Nel caso all’esame gli appellanti addirittura danno per assodata la verace esistenza della situazione di illegittimità da loro stigmatizzata.

Ma, a ben vedere, tale affermazione trova esclusivo supporto nelle statuizioni contenute nella sentenza civile di primo grado, sentenza la cui esecutività – come si è visto sopra – era stata invece sospesa dal Giudice d’appello già in epoca anteriore all’inoltro della diffida.

Ne consegue che difettavano, nella specie, i presupposti minimi atti a giustificare l’esercizio di poteri di controllo da parte del comune.

Con il quarto e quinto motivo gli appellanti deducono l’irrilevanza, nel caso all’esame, del provvedimento di condono rilasciato dal comune in favore della controinteressata.

In tal senso osservano che le norme sulle distanze sono in via primaria poste a tutela di interessi pubblicistici di carattere igienico sanitario di talché la loro violazione va sanzionata anche in presenza di titoli edilizi regolarmente rilasciati.

I mezzi non meritano positiva considerazione per le ragioni già in precedenza enunciate.

Al riguardo è quindi sufficiente ribadire da un lato che nel caso all’esame il titolo edilizio rilasciato dal comune alla signora M non è stato a suo tempo impugnato, di talché gli appellanti non possono pretendere di addebitare all’amministrazione l’obbligo di intervenire in autotutela su un provvedimento ormai inoppugnabile;
dall’altro che i titoli edilizi vengono comunque rilasciati con salvezza dei diritti dei terzi, i quali dunque hanno piena possibilità di far valere tali diritti dominicali avanti al Giudice competente.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va perciò respinto.

Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.


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