Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-02-14, n. 202401468

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-02-14, n. 202401468
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202401468
Data del deposito : 14 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/02/2024

N. 01468/2024REG.PROV.COLL.

N. 06414/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6414 del 2021, proposto da
Circolo Nautico Avio a.p.s. - Azienda di produzione sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ente Parco Regionale Migliarino - San Rossore - Massaciuccoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Ciari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Sergio Fienga in Roma, Piazzale delle Belle Arti, n. 8;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 012/2021, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pisa e dell’Ente Parco Regionale Migliarino - San Rossore - Massaciuccoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2024 il Cons. G P e udito per le parti l’avvocato Marco Trevisan in sostituzione dell'avv. Fabio Ciari;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il Circolo Nautico Avio a.p.s. propone appello avverso la sentenza del Tar per la Toscana n. 12/2021 con cui è stato respinto il ricorso di primo grado proposto (dallo stesso Circolo Nautico) avverso:

- il provvedimento n. 76/11 del 5 aprile 2011 a firma del Direttore dell'Ente Parco Regionale Migliarino - San Rossore - Massaciuccoli recante « Istanza di nulla osta ex art. 20 l.r. 24/1994 n. 76/2011, intestata a Circolo Nautico Avio, - per progetto di: Accertamento di conformità con attestazione di compatibilità ambientale per opere di sistemazione e consolidamento di sponda fluviale in assenza di autorizzazioni, - Comune di Pisa – in località: Lungarno D’Annunzio, 246 » con il quale è stato disposto il “non accoglimento”;

- ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi inclusa la Scheda Norma n. 48 delle “Unità di Servizio Nautico del secondo Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e di Coltano”, in specie nella parte in cui regola la perimetrazione del rimessaggio nautico.

2. In punto di fatto l’appellante espone le seguenti circostanze:

- il Circolo Nautico Avio, affiliato ACLI e di cui il signor P N è l’attuale Presidente, svolge - esclusivamente per i propri soci - attività di rimessaggio nautico ed approdo per piccole imbarcazioni, su di un’area in parte di proprietà comunale ed in parte di proprietà demaniale, posta sulla sponda sinistra del fiume Arno, in prossimità della sua foce in Pisa, sul Viale Gabriele D’Annunzio, al numero 246;

- per l’attività il Circolo utilizza manufatti che ricadono integralmente su detta area, tra i quali un fabbricato utilizzato per l’attività ricreativa del circolo con tettoia, una terrazza, un fabbricato per piccolo giardinaggio, un locale ripostiglio ed un locale per i servizi igienici e docce, ed altre strutture indispensabili per l’attività di rimessaggio quali in special modo i pontili galleggianti destinati all’attracco delle imbarcazioni, non integralmente ricadenti nell’area individuata dalla scheda norma n. 48 delle Unità di Servizio Nautico del vigente Piano di Gestione ed attribuita appunto al Circolo Nautico Avio;

- nel mese di agosto 2010 il signor N riceveva la notifica dell’ordinanza di rimozione e ripristino n. 44 del 26.8.2010 emessa dal Corpo di Vigilanza Antincendio e Protezione Civile dell’Ente Parco con la quale, a seguito del Rapporto di Violazione n. 37/10/Vig. del 20/10/2010 veniva ordinata la rimozione delle seguenti opere: « platea in calcestruzzo armato della superficie di circa mq 60, realizzata lungo la sponda della presella di terreno in concessione, lato mare, per uno sviluppo lineare lungo il fiume Arno di mt. 15 ed altezza di mt. 1 sull'attuale livello dell'acqua;
recinzione in pali di legno e rete metallica del lato mare della presella di terreno, di dimensione di mt. 30 x 1,60 h, in parte realizzata su cordolo in calcestruzzo e in parte su trave in ferro;
nuovo pontile in alveo del fiume Arno, perpendicolare alla sponda, delle dimensioni di mt. 26,40 x 1,50 con piano di calpestio in legno e struttura portante (pali e traversi) in ferro;
all'estremità dello stesso parallelo alla sponda, altro pontile di mt. 9 x 1,70 in pali e tavole di legno
»;
ed il conseguente «… ripristino dei luoghi attraverso la loro demolizione e con l'allontanamento dei materiali di risulta dal territorio del Parco Regionale, producendo la documentazione di legge che attesta il regolare smaltimento o recupero degli stessi, entro e non oltre il termine di giorni 90 (novanta) a decorrere dal giorno successivo a quello di notifica del presente provvedimento »;

- le suddette strutture erano state considerate come realizzate in assenza del prescritto nulla osta dell’Ente Parco Migliarino - San Rossore - Massaciuccoli, in violazione dell’art. 52 del Piano di Gestione a tenore del quale ogni uso o trasformazione anche provvisori, del territorio e delle acque superficiali e di falda, che non rientri nell’attività agricola, deve essere preventivamente assentito dall’Ente Parco;

- in data 22.02.2011 il Circolo Nautico Avio presentava all'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli l'istanza di richiesta di nulla osta n. 76/2011 volta ad ottenere l'« Accertamento di conformità con attestazione di compatibilità ambientale per opere di sistemazione e consolidamento di sponda fluviale in assenza di autorizzazione » per le opere oggetto del provvedimento demolitorio;

- il signor N, nella qualità sopra indicata, veniva dapprima reso edotto con la nota resa ex art. 10- bis l. n. 241/90 dall’Ente Parco della sussistenza di elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza alla quale faceva seguito il provvedimento finale di diniego dello stesso Ente (n. 76/11 del 5 aprile 2011) in merito alla richiesta di accertamento di conformità fondato sulla circostanza che « Trattandosi di area a verde le opere realizzate sono in contrasto con quanto previsto dalla destinazione di zona indicata nel Piano di Gestione, inoltre si tratta di una tipologia di opere non ammissibile in quanto non compatibile con il corretto inserimento ambientale »;

- ritenendo illegittima tale previsione, risultante dalla vecchia formulazione e perimetrazione della scheda norma n. 48, in data 12.5.2011, il signor N presentava al Comune di Pisa ed al Presidente dell'Ente Parco la domanda di variante per l'inserimento nel nuovo Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano, al fine di ottenere una regolarizzazione perimetrale e di destinazione dell'Unità di Servizio Nautico, rappresentata nella citata scheda norma;

- nelle more della decisione del ricorso in primo grado il Comune di Pisa, Direzione Urbanistica – Edilizia Privata –

SUAP

Attività Produttive – Mobilità – pratica n. 4553/2010 notificava all’odierno ricorrente in appello il « Diniego n. 6 del 03.11.2014 di Attestazione di Conformità in sanatoria per consolidamento parte finale sponda Arno, smontaggio pontile e montaggio altro pontile, rete di confine, il tutto in Marina di Pisa (PI) Viale G. D’Annunzio n. 246 ».

3. A sostegno dell’impugnativa avverso il provvedimento n. 76/11 del 5 aprile 2011 venivano formulati i seguenti motivi di ricorso:

I. Violazione e/o falsa applicazione della legge sub specie dell’art. 3 l. 241/1990 per carenza di motivazione. Eccesso di potere per insufficienza, incongruenza e contraddittorietà della motivazione. Eccesso di potere per errore e difetto nell’istruttoria, travisamento dei fatti, errore e difetto dei presupposti.

II. Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifeste, travisamento dei fatti, errore sui presupposti. Violazione delle norme del II Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e di Coltano, approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Regionale Migliarino - San Rossore - Massaciuccoli con Delibera n. 18 del 10.05.2002.

4. Nel giudizio di primo grado si costituiva l’Ente Parco Regionale Migliarino - San Rossore - Massaciuccoli chiedendo il rigetto del ricorso.

5. Con sentenza n. 12 del 2021 il Tar per la Toscana in parte ha respinto il ricorso e in parte lo ha dichiarato improcedibile.

5.1 Il Tar ha ritenuto infondato il primo motivo, con il quale il ricorrente lamentava il difetto di motivazione, in relazione al giudizio di incompatibilità delle opere finalizzate all’attività di rimessaggio barche con la disciplina di tutela.

5.2 Il Tar ha ritenuto improcedibile il motivo con il quale il Circolo lamenta che l’Ente Parco non avrebbe preso in considerazione la domanda di variante al Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano, giacché la scheda n. 48 descriverebbe uno stato di fatto erroneo, riferito al 1991 e non corrispondente all’attuale conformazione dei luoghi.

6. Avverso la sentenza del Tar per la Toscana n. 12/2021 ha proposto appello il Circolo Nautico Avio per i motivi che saranno più avanti esaminati.

7. L’Ente Parco Regionale Migliarino - San Rossore - Massaciuccoli si è costituito chiedendo il rigetto dell’appello. In giudizio si è costituito anche il Comune di Pisa.

8. All’udienza dell’8 febbraio 2024 l’appello è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Con il primo motivo di appello si lamenta: Error in iudicandum . Violazione e/o falsa applicazione art. 97 Cost. e art.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi