Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2025-02-18, n. 202501318

CS
Decreto presidenziale
24 novembre 2023
TAR Campobasso
Sentenza
31 agosto 2023
CS
Ordinanza cautelare
21 dicembre 2023
CS
Rigetto
Sentenza
18 febbraio 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2025-02-18, n. 202501318
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202501318
Data del deposito : 18 febbraio 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/02/2025

N. 01318/2025REG.PROV.COLL.

N. 09199/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9199 del 2023, proposto da
Regione Molise e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n.12;



contro

PP CE, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Guida, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

RI ES, rappresentata e difesa dall'avvocato Lucia Liberatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
RI ER D'AM, non costituita in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 238/2023, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di PP CE e di RI ES;

Viste le memorie difensive delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2024 il Consigliere Annamaria Fasano e uditi per le parti l’avvocato Giorgio Santini dell'Avvocatura generale dello Stato, e l’avvocato Aldo Pinto su delega dell'avvocato Antonio Guida;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. PP CE proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Molise per l’annullamento del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 208/2022 del 29 novembre 2022, con il quale la sig.ra RI ES e la sig.ra RIteresa D’AM erano state nominate, rispettivamente consigliera di parità effettiva e consigliera di parità supplente della Regione Molise, riferendo quanto segue.

La ricorrente, già consigliera di parità effettiva della Regione Molise ai sensi del d.lgs. n. 198/2006, per il quadriennio 2017 – 2021, partecipava con domanda del 27 luglio 2021 alla nuova procedura di designazione, da parte del Consiglio regionale del Molise, per la nomina di consigliere/a di parità effettivo/a e/o supplente per i successivi quattro anni.

L’avviso pubblico, pubblicato sul B.U.R.M. n. 30 del 9 luglio 2021, disponeva a tale fine che: “ Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 <Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246>, possono rivestire il ruolo di consigliera di parità coloro i quali possiedono specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione. Secondo quanto previsto dalla Circolare Ministeriale n. 20 del 22 giugno 2010, il requisito della specifica competenza attiene ai percorsi di studio, ricerca, formazione. Il requisito dell’esperienza pluriennale è correlato allo svolgimento di attività lavorative di durata non inferiore ai due anni presso enti e amministrazione pubbliche o private. I requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro devono, inoltre, essere comprovati da idonea documentazione. Il Consiglio regionale sulla base dei requisiti di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 198/2006 s.m.i., previo espletamento di una procedura comparativa (co. 3, art. 12 del d.lgs. n. 198/2006), procede alla designazione per la nomina della/ del consigliere regionale di parità regionale effettiva/o e della consigliere di parità regionale supplente. Nell’espletamento della procedura comparativa saranno esaminate le manifestazioni di disponibilità pervenute alla scadenza del termine previsto dal presente avviso”.

2. Il Segretario generale del Consiglio regionale nominava apposita Commissione per l’attività istruttoria, ai fini della redazione di un elenco di idonei in possesso dei requisiti.

La Commissione, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti dei sei candidati, redigeva una scheda riepilogativa sub allegato A, nella quale veniva indicati, per ogni candidato, la data di nascita, il titolo di studio ed eventuali corsi o master frequentati, la professione e la descrizione sintetica della tipologia di esperienze, e un elenco dei sei candidati sub allegato B, stilato secondo l’ordine di ricezione al protocollo del Consiglio regionale.

Il verbale e gli allegati venivano trasmessi al Segretario generale, il quale, con determinazione n. 59 del 1 ottobre 2021, prendeva atto del verbale redatto della Commissione e dei relativi allegati A e B e disponeva ‘ di trasmettere al Presidente del Consiglio regionale del Molise gli allegati A e B, affinchè il Consiglio possa provvedere alla valutazione comparativa dei candidati ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i. ’.

Il Consiglio regionale, nella seduta del 18 gennaio 2022, designava, mediante votazione a scrutinio segreto, quale consigliera di parità effettiva la sig.ra ES RI, con n. 12 voti, e quale consigliera di parità supplente la sig.ra RIteresa D’AM, giusta deliberazione consiliare n. 2 pubblicata sul B.U.R.M. della Regione Molise n. 9 del 16 febbraio 2022.

La ricorrente, invece, riceveva per la carica di consigliera di parità effettiva n. 9 voti.

3. PP CE, dopo aver presentato richieste di accesso agli atti che venivano esitate dall’Amministrazione, proponeva opposizione al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con nota del 17 marzo 2022, con la quale, sulla base dei motivi ivi indicati, chiedeva, previa comunicazione di avvio del procedimento, di ‘ non procedere alla nomina e rinviare gli atti al Consiglio Regionale del Molise al fine di annullare in autotutela la deliberazione in oggetto e riaprire il procedimento onde procedere alla valutazione comparativa delle proposte pervenute ’.

Il Direttore Generale presso il Ministero riscontrava l’opposizione con nota del 6 settembre 2022, precisando che la Regione ‘ ha esclusiva competenza in merito all’iter di designazione, che inizia con la pubblicazione di un avviso pubblico e si conclude con il provvedimento dell’organo politico competente alla designazione, previa valutazione delle candidature pervenute tramite la comparazione dei curricula’, e richiamando, a tale fine, la giurisprudenza amministrativa che aveva circoscritto il potere di controllo del Ministero alla presenza dei requisiti in capo ai designati, e alla sola legittimità, ‘ non estesa al merito della scelta ’.

La ricorrente contrastava il contenuto della nota ministeriale con ulteriore atto dell’8 settembre 2022, al quale non veniva dato riscontro.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali disponeva, con decreto n. 208 del 29 novembre 2022, la formale nomina della consigliera di parità effettiva e della consigliera di parità supplente della Regione Molise. Di conseguenza, il Segretario generale comunicava la cessazione delle funzioni svolte dalla ricorrente, nel frattempo, in regime di prorogatio.

4. Con il ricorso introduttivo, PP CE lamentava che il Segretariato generale, la Commissione esaminatrice e, all’esito, il Consiglio regionale, sia nella fase preparatoria che nella successiva fase deliberativa, avevano

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