Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-02-15, n. 201200774
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Testo completo
N. 00774/2012REG.PROV.COLL.
N. 08960/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8960 del 2011, proposto da:
A S, L M, V B, A C, C M, G I, A O, L M, G B, G G, L B, L A M, A P, A F, M G, M R, G C, rappresentati e difesi dagli avv. G B, P P, E C, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, V. Monte Acero, 2/A;
contro
Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Gianluca Uccio, Silvia Turtura, Luca Maria Liccardi;
per l'annullamento
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 07616/2011, resa tra le parti, concernente APPELLO AVVERSO SENTENZA CON CUI IL GIUDICE AMMINISTRATIVO HA DICHIARATO IL DIFETTO DI GIURISDIZIONE - AGGIORNAMENTO GRADUATORIE AD ESAURIMENTO PER PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
visti gli artt. 105, co. 2 e 87, co. 3, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012 il Cons. Roberto Giovagnoli;sentito l’avvocato Bazzani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha declinato la giurisdizione, richiamando le sentenze con le quali sia le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (12 ottobre 2010, n. 22805), sia l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (4 luglio 2011, n. 11) hanno riconosciuto la giurisdizione ordinaria in materia di graduatorie in esaurimento per il personale docente della scuola sulle controversie promosse per l’accertamento del diritto di modificare dette graduatorie ad esaurimento mediante l’attribuzione (previo spostamento da altra graduatorie) di punteggi aggiuntivi maturati da alcuni docenti ed agli stessi già riconosciuti in altre analoghe graduatorie.
2. L'appellante sostiene che, nel caso di specie, la giurisdizione sarebbe comunque del giudice amministrativo in quanto i ricorrenti non lamentano la violazione dei diritti afferenti la loro collocazione, ma impugnano il d.m. n. 44 del 2011, nella misura in cui tale provvedimento preclude la possibilità di nuovi inserimenti
3. Rileva il Collegio che il giudice amministrativo non ha giurisdizione sulla presente controversia, in quanto, al di là del petitum formale, la pretesa fatta valere si configura come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l’Amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi (cfr., in fattispecie analoga, Cons. Stato, sez. VI, 11 gennaio 2012, n. 113).
Come la richiamata giurisprudenza ha precisato, infatti, i decreti ministeriali disciplinanti le graduatorie ad esaurimento non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che restano compresi tra le determinazioni assunte con le capacità e i poteri simili a quelli del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi.
Ciò vale certamente anche per gli atti che precludono l’inserimento nelle graduatorie, come avviene nel caso di specie.
4. L’appello va, pertanto, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.