Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-04-12, n. 202202730
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Pubblicato il 12/04/2022
N. 02730/2022REG.PROV.COLL.
N. 05470/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5470 del 2020, proposto da
Azienda Agricola Rosario Carnevale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Udine, via Mercatovecchio, 28;
contro
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 12873/2019, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2022 il Cons. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti gli avvocati delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il contenzioso in esame concerne il provvedimento di sollecito di pagamento del prelievo esigibile (regime quote latte) di cui alla comunicazione n. NL 33-04481056P, a mezzo del quale l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (di qui in avanti per brevità solo AGEA) ha intimato alla odierna appellante Azienda Agricola Rosario Carnevale (d’ora in avanti per brevità solo Azienda) il pagamento di euro 98.523,46.
2.- Con ricorso al Tribunale amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, l’Azienda operante nel settore lattiero-caseario ha impugnato il visto provvedimento ipotizzando i seguenti sei motivi di censura e precisamente: con le prime due censure la ricorrente lamentava l’asserito immotivato calcolo degli interessi;con il terzo motivo la nullità del prelievo per omessa contabilizzazione di operazioni di "compensazione atecnica" effettuata a priori tra il prelievo supplementare asseritamente insoluto ed il credito del produttore per aiuti comunitari;con il quarto motivo , ancora, contestava l’ inesigibilità dei prelievi dal 1995 al 2004 per inattendibilità delle quote, assumendo l’Azienda di non avere mai superato il proprio QRI ;con l’ultimo motivo eccepiva infine la prescrizione del credito, nonché l’ inattendibilità del calcolo delle quote latte come accertata successivamente da indagini penali.
2.1. - In estrema sintesi l’Azienda ricorrente oltre alla prescrizione del credito, aveva contestato il difetto sostanziale di motivazione della cartella in ordine ai suoi presupposti, con riferimento alla quantificazione dell'importo iscritto a ruolo.
3. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, con sentenza n. 2739/2019, ha dichiarato inammissibile le prime due censure, non riproposte in appello, e respingeva nel merito tutte le altre, condannando la ricorrente alle spese di giudizio.
3.1. - Nello specifico il Tribunale ha dichiarato inammissibile la censura relativa all’ inesigibilità dei prelievi relativi alle annualità dal 1995 al 2004 per inattendibilità del QRI e degli altri profili attinenti la sorte capitale ingiunta, nonché quella relativa alle categorie privilegiate dei produttori che avrebbero potuto usufruire della invocata compensazione.
4.- Con il ricorso in appello l’Azienda non ha peraltro riproposto le viste censure dichiarate, come detto, inammissibili dal Tribunale, di tal che le questioni con le stesse avanzate sono divenute definitive essendosi su di esse formato il giudicato.
Si è costituita in appello Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, resistendo al gravame.
L’Azienda appellante ha versato in atti documentazione varia e copiosa giurisprudenza, nazionale e comunitaria.
All’udienza del 24 marzo 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
5.- Il Collegio ritiene anzitutto superfluo ripercorrere nuovamente i passaggi salienti della vicenda giuridica delle quote latte, della quale non solo il giudice di prima istanza, ma anche questo Consiglio si è già occupato e, nello specifico, rispettivamente nel ricorso R.G. n. 10277/2000 (dichiarato perento) e, n. 9897/2001 (dichiarato inammissibile con sent. n.1008/2012), relativamente alle pretese oggetto di riscossione di cui alle pregresse cartelle esattoriali - annualità 2000/2001, risolvendo anche le questioni attinenti al metodo di calcolo del prelievo supplementare – già oggetto di doglianze in quei giudizi, oppure che avrebbero dovuto esserle in quella sede – incluse l’omessa contabilizzazione di operazioni di compensazione atecnica .
Epurata, dunque, la vicenda, dagli asseriti profili di illegittimità inerenti al metodo di calcolo, nonché dalla determinazione a monte delle somme riguardanti i prelievi, occorre circoscrivere lo scrutinio ai soli profili di doglianza che ad avviso della Azienda appellante, sarebbero stati erroneamente interpretati dal primo giudice.
6. - Con il primo motivo (pp.