TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2019-11-08, n. 201912873

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2019-11-08, n. 201912873
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201912873
Data del deposito : 8 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/11/2019

N. 12873/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02739/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2739 del 2019, proposto da
R C, rappresentato e difeso dall'avvocato C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Udine, via Mercatovecchio, 28;

contro

Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento di sollecito di pagamento del prelievo esigibile di cui alla comunicazione nr. NL33_04481056P, intimante il pagamento di euro 98.523,46 (regime “quote latte”).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;

Richiamate le ordinanze collegiali nr. 5771 del 7 maggio 2019 e nr. 4479 del 2 luglio 2019;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2019 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Nell’odierno giudizio, parte ricorrente agisce per l’annullamento di una imputazione di prelievo quote latte, ex art. 8 quinquies, comma 5, della legge nr. 33/2009 (versamento debiti quote latte esigibili e non sospesi).

Lamenta (prime due censure) errato o comunque immotivato calcolo degli interessi;
(terzo motivo) nullità del prelievo per omessa contabilizzazione di operazioni di “compensazione atecnica” effettuata a priori tra il prelievo supplementare asseritamente insoluto ed il credito del produttore per aiuti comunitari e PAC;
(quarto motivo) inesigibilità dei prelievi dal 1995 al 2004 per inattendibilità delle quote (parte ricorrente sostiene di non avere mai superato il proprio QRI;
avrebbe subito decurtazioni per violazione di norme comunitarie sulla individuazione degli eccedentari);
(quinto motivo) prescrizione del credito;
(sesto motivo) inattendibilità del calcolo delle quote latte come accertata successivamente da indagini penali.

All’esito della camera di consiglio del 7 maggio 2019, con ordinanza nr. 5771/2019, la parte è stata invitata a dedurre sulla giurisdizione.

La parte ha prodotto apposita memoria il 13 giugno 2019, sostenendo la sussistenza della giurisdizione del g.a. sulla domanda.

Con ordinanza nr. 4479/2019 è stata disposta istruttoria, sollecitando l’AGEA – ancora non costituita – a fornire documentati chiarimenti in ordine ai presupposti dell’intimazione oggetto di gravame, che l’Ente, costituitosi, ha depositato il 18 ottobre 2019.

Nella camera di consiglio del 21 ottobre 2019 la causa, chiamata per l’esame della domanda cautelare, è stata trattenuta in decisione per essere risolta nel merito, previa conversione del rito in pubblica udienza, con rinuncia delle parti ai termini a difesa.

Preliminarmente, va rilevato che la domanda rientra nella cognizione del giudice amministrativo, secondo i principi di concentrazione delle tutele affermati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (Corte di Cass.SS.UU. ord. 05 dicembre 2018, n. 31370, sent. nr. 15283/2016 ed Ordinanza n. 13897/2009 ivi richiamate) secondo la quale " la previsione contenuta nel D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. t), (CPA), secondo cui "Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo:... t) le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari", deve essere interpretata alla luce del principio di concentrazione delle tutele, di cui è espressione anche la giurisdizione esclusiva del G.A., verificando se le domande proposte dal ricorrente comportano - attraverso la proposizione di una sostanziale domanda di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. - una contestazione del quantum accertato dall'Autorità amministrativa, e perciò mettono in moto l'esercizio delle potestà pubbliche della P.A. la cui verificazione di legittimo esercizio attiene a posizione di interesse legittimo e quindi alla giurisdizione del G.A. che, in tal modo, diventa il dominus dell'intera controversia, ove - come nella specie - caratterizzata dall'intreccio di posizioni di interesse legittimo e diritti soggettivi. ".

Nel caso di specie, la ricorrente, oltre alla prescrizione del credito, contesta il difetto sostanziale di motivazione della cartella in ordine ai suoi presupposti, con riferimento alla quantificazione dell’importo iscritto a ruolo, ciò che comporta una contestazione del “quantum” accertato dall'Autorità amministrativa, attraverso l'esercizio delle sue potestà pubbliche la cui verificazione attiene a posizione di interesse legittimo e quindi alla giurisdizione del G.A.

Nel merito, sulla base della documentazione depositata in giudizio da AGEA, il ricorso non può trovare accoglimento e va respinto.

E’ pregiudiziale l’esame dell’eccezione relativa alla prescrizione decennale delle somme ingiunte, che è priva di fondamento: dal dettaglio dell’intimazione, così come chiarito da AGEA, risulta che le somme oggetto di riscossione sono relative a pretese degli anni 2000-2001;
le relative cartelle venivano impugnate con il ricorso 9897/2001, nell’ambito del quale, con ordinanza nr. 5550/2001 del 29 agosto 2001 veniva accolta la domanda cautelare;
il ricorso veniva poi dichiarato inammissibile il 30 gennaio 2012 con sentenza n. 1008/12;
ulteriore ricorso veniva proposto con nr. rg 10277/2000, dichiarato perento l’8 febbraio 2012;
ed anche in questo giudizio veniva accolta la domanda cautelare (ordinanza nr. 6390 del 26 luglio 2000).

Nessuno dei dati suddetti, come risultanti nel dettaglio dell’intimazione e chiariti dall’Avvocatura, è stato contestato dal ricorrente.

Ne deriva che, non essendo esigibile il pagamento del prelievo durante la pendenza dei ricorsi avverso i relativi provvedimenti (essendo sospesi i provvedimenti in sede cautelare), il termine prescrizionale ha iniziato a decorrere dalla loro estinzione ed al momento della notifica dell’intimazione oggetto dell’odierno gravame esso non era ancora maturato.

Sulla durata della prescrizione, è già stato chiarito dalla giurisprudenza della Sezione che trova applicazione il termine generale di dieci anni, non venendo in rilievo nessuna delle ipotesi per le quali operano i termini quinquennali ridotti (il prelievo dipende da eventi e determinazioni collegate al superamento delle quote che va accertato caso per caso e per ciascuna annualità).

Più precisamente, il diritto di AGEA di procedere al recupero delle somme dovute per le eccedenze produttive nel settore lattiero-caseario annotate nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea stessa ex art. 8 ter L. n. 33/2009 è soggetto al termine di prescrizione decennale sia in riferimento alla sorte capitale che agli interessi, che sono geneticamente collegati all’obbligazione principale ai sensi della stessa legge n. 33/2009 (TAR Lazio, II ter, 4 dicembre 2018, nr. 11776/2018 e 20 marzo 2019, nr. 03709, che hanno respinto l’argomentazione secondo la quale il prelievo avrebbe dovuto essere assoggettato al termine quinquennale previsto per le obbligazioni periodiche ex art. 2948 n. 4, sulla scorta del principio secondo cui, mentre queste ultime, per giurisprudenza pacifica, sono quelle periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, nell’ambito di rapporti obbligatori fondati su un titolo unico che genera adempimenti ripetuti ed autonomi gli uni rispetto agli altri;
di converso, alle obbligazioni unitarie, suscettibili di esecuzione istantanea, differita o ripartita, in cui è o può essere prevista una pluralità di termini successivi per l’adempimento di una prestazione strutturalmente eseguibile anche “uno actu”, opera l’ordinaria prescrizione decennale e ciò vale sia per le somme dovute a titolo di capitale che per gli interessi ad esse accessori;
vedasi anche Tar Brescia I 181/2017 ed altresì TAR Parma 20 marzo 2017, nr. 106).

Le doglianze attinenti al metodo di calcolo del prelievo (terzo motivo di gravame), incluse l’omessa contabilizzazione di operazioni di “compensazione atecnica” effettuata a priori tra il prelievo supplementare asseritamente insoluto ed il credito del produttore per aiuti comunitari e PAC, l’inesigibilità dei prelievi dal 1995 al 2004 per inattendibilità del QRI e delle quote e gli altri profili attinenti la sorte capitale ingiunta, non possono essere riproposte nella odierna sede di giudizio, essendo riferite a vizi già dedotti nei ricorsi avverso i provvedimenti determinativi delle quote, oppure che avrebbero dovuto essere dedotti in quella sede.

Sono inammissibili nella odierna sede di giudizio anche le doglianze dedotte nel quarto motivo (circa la previsione delle categorie privilegiate di produttori che usufruiscono della compensazione nazionale in via prioritaria) dal momento che i relativi provvedimenti determinativi delle quote si sono consolidati e, comunque, il ricorrente non quantifica gli importi che avrebbero dovuto essere sottratti all’ammontare del dovuto in applicazione di quanto affermato di recente dalla Corte di Giustizia U.E., sez. VII, con la decisione C-348/18 del 27 giugno 2019 (vedasi Consiglio di Stato, 07472/2019 del 31 ottobre 2019) e C-46/18 dell’11 settembre 2019.

Ne deriva che la doglianza è inammissibile per genericità, restando ovviamente salva la facoltà della parte ricorrente di chiedere la revisione dell’importo riscosso in autotutela nei limiti di quanto risulterà da calcolarsi in applicazione dei principi eurounitari da ultimo affermati.

Quanto al metodo di calcolo degli interessi (prime due censure), è sufficiente al Collegio rinviare alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui “ le previsioni contenute nei Regolamenti CE nn. 536/93, 1392/2001 e 1468/2006 hanno introdotto ipotesi di mora ex lege, nel senso che la loro applicabilità nel tempo, oltre ad essere sottratta all'accordo delle parti, è connessa al momento dell'inadempimento ed è, pertanto, soggetta alle sopravvenienze normative intercorse quando ancora perdura l'omesso pagamento del debito. ” (Cons. Stato Sez. III, Sent., 25-01-2018, n. 511, richiamata dall’Avvocatura).

Ne deriva che non trova fondamento quanto lamentato dal ricorrente e cioè che il tasso di interesse avrebbe dovuto rimanere regolato dalle norme tempo per tempo applicabili in ordine alle diverse previsioni legali succedutesi negli anni (Reg. CE 536/93, Reg. CE 1392/2001, Reg. CE 595/04 e così via) e dunque, per le annualità in questione, dal solo tasso previsto al momento dell’inadempimento;
quanto al secondo motivo, secondo cui sarebbe la stessa AGEA ad aver riconosciuto in precedenza l’erroneità del calcolo degli interessi, si tratta di una doglianza generica e come tale inammissibile.

Per queste ragioni, dunque, il ricorso va respinto, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite che si liquidano come in dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi