Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-10-31, n. 201806184

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-10-31, n. 201806184
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201806184
Data del deposito : 31 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/10/2018

N. 06184/2018REG.PROV.COLL.

N. 01794/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1794 del 2018, proposto da:
Presidenza del Consiglio dei ministri, Avvocatura generale dello Stato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;



contro

A G, rappresentato e difeso dall'avvocato D I, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;



nei confronti

S C, rappresentato e difeso dall'avvocato C M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 284;



per la riforma

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 01945/2018, resa tra le parti, concernente l’impugnativa della nomina nel ruolo di Avvocato generale aggiunto dell’avvocato dello Stato Carlo S;

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da ALBENZIO GIUSEPPE il 4 aprile 2018:

per la conferma, in parte qua , e il conseguente rigetto dell'avverso appello, nonché per l'annullamento/riforma, in altera parte ,

della sentenza [definitiva] del TAR Lazio, sez. I, 20 febbraio 2018, n. 1945/2018, e per l'annullamento/riforma , in parte qua ,

della sentenza non definitiva del TAR Lazio, sez. I, 2 dicembre 2016, n. 12054/2016.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’avvocato Giuseppe A e dell’avvocato Carlo S;

Visto l’appello incidentale dell’avvocato Giuseppe A;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2018 il Cons. S F e uditi per le parti gli avvocati Iaria Domenico, Malinconico Carlo, nonché l’avvocato dello Stato Di Martino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1.- La Presidenza del Consiglio dei ministri e l’Avvocatura dello Stato hanno interposto appello avverso la sentenza 20 febbraio 2018, n. 1945 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, che ha accolto il ricorso dell’avvocato dello Stato Giuseppe A avverso il d.P.R. 16 aprile 2016, n. 1133, di nomina al posto di ruolo di Avvocato generale aggiunto (da qui in poi AGA ) dell’avvocato dello Stato Carlo S ed avverso gli atti presupposti, tra cui la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 aprile 2016 e la conseguente proposta del Presidente del Consiglio dei ministri al Presidente della Repubblica, nonché la proposta dell’Avvocato Generale dello Stato del 10 marzo 2016 al Presidente del Consiglio dei Ministri ed il parere del Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato (CAPS) del 25 febbraio 2016.

Con il ricorso in primo grado, l’avvocato A ha dedotto una pluralità di vizi della nomina ad AGA dell’avvocato S, concernenti il procedimento (dalla composizione del CAPS nella seduta del 25 febbraio 2016, all’adozione del parere espresso dallo stesso organo collegiale senza il rispetto della maggioranza qualificata di sei membri su nove, e, soprattutto, su proposta unica dell’Avvocato Generale), nonché il merito della proposta, contestando l’esperienza professionale dell’avvocato S e dunque i suoi meriti professionali, specie se comparati con le competenze da lui maturate, per di più collocato in posizione di ruolo più elevata di dieci posti (corrispondente ad un’anzianità di servizio superiore di quattro anni e mezzo), vizi, questi, determinanti l’illegittimità derivata del terminale provvedimento presidenziale. Unitamente all’azione impugnatoria, l’avvocato A ha domandato il risarcimento dei danni all’equilibrio psico-fisico, alla vita familiare e di relazione, nonché all’immagine.

2. - Con sentenza non definitiva 2 dicembre 2016, n. 12054, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - previa estromissione dal giudizio della Presidenza della Repubblica, carente di legittimazione passiva rispetto a provvedimento di alta amministrazione adottato con decreto presidenziale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, che controfirma l’atto assumendosene la responsabilità politica ed amministrativa - ha respinto i primi quattro motivi di ricorso e disposto istruttoria in relazione ai restanti, in particolare ordinando all’Avvocatura dello Stato « il deposito della documentazione atta a comprovare “le pratiche [complessivamente] affidate e trattate dall’avv. A e dall’avv. S”, unitamente ad una documentata relazione sulla vicenda, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza non definitiva ».

In adempimento dell’ordine istruttorio l’Amministrazione ha depositato il 31 gennaio 2017 una relazione corredata da documenti e successivamente, il 15 febbraio 2017, anche il ricorrente ha effettuato una produzione documentale.

Con successiva ordinanza 20 luglio 2017, n. 8769 il Tribunale amministrativo, alla stregua della contestazione di incompletezza del deposito documentale relativo ai primi anni di servizio dell’avvocato A, ha ordinato all’Avvocatura dello Stato la produzione in giudizio delle « schede cartacee relative alle pratiche complessivamente affidate e trattate dall’avv. A nel periodo 1974-1989 presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze ». A tale incombente è stata data ottemperanza con deposito documentale del 18 settembre 2017.

E’ quindi intervenuta la sentenza definitiva 20 febbraio 2018, n. 1945, che ha accolto il ricorso, respingendo la domanda di risarcimento del danno (per non essere stata accertata la spettanza, in capo al ricorrente, della nomina ad AGA).

In particolare, la sentenza, premesso che la nomina dell’AGA avrebbe dovuto conformarsi a tre criteri valutativi fissati dal CAPS nella seduta del 3 settembre 2015 in ordine di rilevanza (la professionalità, ed in specie le competenze direttive acquisite; la comparazione tra le competenze maturate e le esigenze funzionali da soddisfare attraverso il conferimento dell’incarico da ricoprire; la laboriosità e diligenza), ha censurato il parere del CAPS, non coerente con i predetti criteri, perché, con riguardo alla professionalità, non era stato attribuito il giusto rilievo al pregresso svolgimento dell’incarico direttivo di Avvocato Distrettuale di Firenze da parte dell’avvocato A, mentre era stata data preminenza agli incarichi esterni (di rilievo istituzionale) dell’avvocato S; e non risultava valutata la maggiore anzianità di servizio dell’avvocato A, di per sé indice dell’esperienza professionale acquisita (e già valutata nella medesima seduta del 25 febbraio 2016 per il conferimento dell’incarico di Vice Avvocato Generale-VAG).

3. - L’appello critica la sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2, Cod. proc. amm. e del principio che stabilisce l’immodificabilità, in sede di prosecuzione del giudizio, delle sentenze non definitive, la violazione dell’art. 15 r.d. n. 1611 del 1933, dell’art.16- bis della legge n. 103 del 1979, la violazione dei criteri per il conferimento di incarichi direttivi agli avvocati dello Stato deliberati dal CAPS il 3 settembre 2015, nonché l’insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.

4. - Si è costituito in resistenza l’avvocato A G eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello principale e proponendo appello incidentale avverso la sentenza non definitiva n. 12054 del 2016, nella parte in cui ha respinto il quarto motivo di ricorso (non coltivando invece la riserva di appello per i capi della sentenza concernenti la reiezione dei primi tre motivi, rispetto ai quali ha prestato acquiescenza), nonché avverso la sentenza definitiva con riguardo al capo che ha respinto il nono motivo di ricorso.

5. - Si è altresì costituito in giudizio l’avvocato S C concludendo per l’accoglimento dell’appello principale e per il rigetto di quello incidentale.

6. - All’udienza pubblica del 14 giugno 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

1.- Il primo motivo dell’appello principale deduce la violazione dell’art. 36, comma 2, Cod. proc. amm. e del principio dell’efficacia vincolante delle sentenze non definitive nell’ambito del processo, osservando che la sentenza non definitiva del Tribunale amministrativo del Lazio, I, 2 dicembre 2016, n. 12054, nel rigettare il quarto motivo del ricorso, ha affermato che la legge attribuisce in via esclusiva all’Avvocato Generale il potere di formulare le proposte sulla nomina dell’AGA e in generale sul conferimento degli incarichi direttivi agli avvocati dello Stato, in coerenza con il carattere fiduciario delle funzioni di diretta collaborazione che tali incarichi sottendono, sì che il parere del CAPS non può che concernere la proposta dell’Avvocato Generale, (proposta) peraltro formulata all’esito di un’attenta disamina, nel corso della seduta del 25 febbraio 2016, del curriculum e del fascicolo personale dei due avvocati dello Stato che avevano manifestato la disponibilità all’incarico: da qui la non ravvisabilità di un difetto di istruttoria ed il corollario per cui si tratta di nomine che sottendono valutazioni di merito assoluto, e non valutazioni comparative.

L’Amministrazione appellante lamenta come dunque erroneamente la sentenza definitiva del Tribunale amministrativo, I, 20 febbraio 2018, n. 1945 abbia capovolto o disatteso le conclusioni cui

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