Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-06-13, n. 202405315
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Testo completo
Pubblicato il 13/06/2024
N. 05315/2024REG.PROV.COLL.
N. 04130/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4130 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Agenzia Marittima Cap. F. Iannaccone s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Zaza D'Aulisio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Cardarelli in Roma, via G.P. da Palestrina, 47;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Teresa Chieppa, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina, Sezione Prima, n. 377/2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2024 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti gli avvocati Zazza e Chieppa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, l’Agenzia Maritima Cap. F. Iannaccone s.r.l., titolare della concessione demaniale marittima n. 61 reg. e n. 1732 rep. del 15 novembre 2006,
rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Gaeta, per occupare una zona demaniale marittima della superficie di mq. 13 nel Porto di Formia allo scopo di tenere una parte di fabbricato di proprietà dello Stato adibito a biglietteria, impugnava il provvedimento con il quale la Regione Lazio ordinava lo sgombero del detto immobile, alla luce di tre presupposti:
- l’intervenuta scadenza, il 31 dicembre 2017, del titolo concessorio, stante il compimento dell’ultima proroga legale in base a quanto previsto dalla l. n. 19 del 2017;
- la condizione di inutilizzo, da circa un anno, del bene demaniale, come attestato dai verbali di
sopralluogo in data 23 aprile 2018 e 16 novembre 2018;
- la difformità dell’attività svolta nei locali rispetto a quanto previsto nel titolo concessorio, a suo tempo rilasciato per lo svolgimento del servizio biglietteria per le navi Caremar adibite al
servizio di trasporto pubblico per le isole pontine.
Il ricorso era affidato a tre motivi di impugnazione, con i quali veniva lamentata la violazione di legge e l’eccesso di potere.
In particolare, la ricorrente sosteneva che la propria concessione avesse finalità turistico-ricreative, ragion per cui si sarebbe prorogata sino al 2020, in ragione di quanto previsto dall’art. 1, comma 18 della l. n. 194 del 2009: diversamente dunque da quanto ritenuto dall’amministrazione regionale, che avrebbe erroneamente applicato al caso in esame la disciplina della l. n. 125 del 2015, non potrebbe esservi alcun dubbio in ordine alle finalità turistico/ricreative della concessione demaniale di cui trattasi.
L’attività di biglietteria, in particolare, sarebbe stata una attività economica organizzata per l’intermediazione e la gestione di servizi turistici (in quanto funzionale al trasporto turistico), ai sensi dell’art. 4 d.lgs, n. 79 del 2011 ( Codice del turismo ).
Tale conclusione avrebbe trovato ulteriore conforto nella previsione dell’art. 1, comma 683, l. n. 145 del 2018, la quale aveva ha prorogato tutte le concessioni demaniali previste dall’art. 1 del d.l. n. 400 del 1993, vigenti alla data di entrata in vigore del d.l. 31 dicembre 2009, n. 194 (dunque anche quelle in precedenza escluse dai regimi di proroga), sino al 31 dicembre 2034.
Costituitasi in giudizio, la Regione Lazio concludeva per l’infondatezza del gravame, chiedendo che fosse respinto.
Con sentenza 19 ottobre 2020, n. 377, il giudice adito respingeva il ricorso.
Avverso tale decisione l’Agenzia Marittima Cap. F. Iannaccone s.r.l. interponeva appello, deducendo i seguenti motivi di impugnazione:
1) Erroneità dell’impugnato pronunciamento: titolarità della concessione .
2) Erroneità dell’impugnato pronunciamento: oggetto della concessione .
3) Riproposizione di motivo di censura non considerato dal TAR: in ordine al presunto mancato utilizzo e/o all’uso difforme dell’area in concessione .
Costituitasi in giudizio, la Regione Lazio insisteva per l’infondatezza dell’appello, chiedendo che fosse respinto.
Nelle more del giudizio, il Comune di Formia, divenuto nel frattempo attributario delle potestà demaniali marittime sulle aree portuali ex art. 7, l.r. Lazio 27 febbraio 2020, n. 1, con nota prot. 51392 del 20 novembre 2020 chiedeva all’appellante elementi per determinare