Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-10-17, n. 201604275

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-10-17, n. 201604275
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201604275
Data del deposito : 17 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/10/2016

N. 04275/2016REG.PROV.COLL.

N. 06741/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero di registro generale 6741 del 2015, proposto da:
Marche Motori S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Bruno C.F. BRNGNN73T25D086W, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Savoia, n. 31;

contro

Comune di Pescara, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Di Marco C.F. DMRPLA60H45G482T, con domicilio eletto presso Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi, n. 35 B;

nei confronti di

Romolo Marinelli, Emiliana Zecchini, Pasquale Di Lullo, Franca Galeota, Carlo Falappa, Loredana Galeota, Ettore Galeota, Raffaela De Nicola, Alessio Miletti, Daniela Di Fonzo, Pasqualina Mancini, Enrico Casale, Anna Mucciante, Vittoria Malagrida, Graziano Paris, Massimiliano Paris, Angela Divisi, Isabella Ambrosini, non costituiti in giudizio;

per la revocazione

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V, n.02173/2015, resa tra le parti, concernente ottemperanza della sentenza, n. 4234/10 Consiglio di Stato, Sezione V, concernente l’utilizzo a parcheggio del piano di copertura - formulazione proposta di risarcimento del danno.


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pescara;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi l’avv. Daniele Granara, su delega dell'avv. Bruno, per l'appellante, e l’avv. De Flavia, su delega dell'avv. Di Marco, per il Comune di Pescara;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Marche Marche Motori S.r.l. chiede la revocazione della sentenza indicata in epigrafe, lamentando innanzitutto un contrasto tra le sentenza di questa stessa Sezione n. 4234/2010 e n. 2173/2015.

In particolare quest’ultima, resa in sede di giudizio di ottemperanza sulla prima, secondo la tesi della ricorrente, avrebbe sostanzialmente rivalutato il merito della questione sottoposta al suo esame, negandole il diritto al risarcimento del danno che la sentenza n. 4234/2010 aveva, invece, riconosciuto, ritenendo sussistente tutti gli elementi costituitivi dell’illecito. Infatti, la sentenza di cui si invoca la revocazione, avrebbe negato il risarcimento del danno sulla base del mancato tempestivo utilizzo dei primi tre piani del fabbricato, mentre la controversia aveva avuto ad oggetto l’utilizzo dell’ultimo piano: in definitiva la sentenza revocanda non si sarebbe pedissequamente attenuta al criterio di liquidazione del danno fissato dal giudicato della cognizione.

Altro vizio revocatorio, poi, sarebbe da individuare nell’errore di fatto contenuto nella sentenza n. 2173/2015, che non avrebbe tenuto conto di tutta l’attività effettivamente svolta dalla ricorrente al fine di intraprendere l’esecuzione dei lavori.

2. Costituitasi in giudizio l’amministrazione comunale chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

3. Nelle successive memorie entrambe le parti insistono nelle proprie argomentazioni.

4. Il ricorso è inammissibile non sussistendo i denunciati vizi revocatori.

4.1. Preliminarmente la Sezione deve osservare che nelle due precedenti udienze fissate per la decisione della causa la difesa della ricorrente aveva chiesto un rinvio della trattazione per integrare i propri poteri rappresentativi, adducendo che la società aveva proposto domanda di concordato preventivo.

Malgrado la Sezione abbia accordato detti rinvii, fissando da ultima l’odierna udienza per la trattazione della causa, nessuna documentazione inerente l’annunciata integrazione dei poteri rappresentativi è stata prodotta agli atti di causa: ciò non giustifica in alcun modo alcun ulteriore rinvio della decisione, tanto più che nel corso della odierna udienza il difensore della parte ricorrente non ha formulato alcuna ulteriore domanda in tal senso, essendo appena il caso di aggiungere che non vi è alcuna notizia o prova dell’eventuale fallimento della società, unica circostanza che determinerebbe l’interruzione del giudizio, ex art. 43, comma 1, L.F., fattispecie che non si ricollega invece al concordato preventivo.

4.2. Passando all’esame dei due motivi di revocazione si osserva quanto segue.

4.2.1. Quanto al primo va rilevato che non è dato riscontrare il denunciato contrasto tra i giudicati sopra indicati, dal momento che la sentenza n. 4234/2010 si limita ad esprimersi sull’ an della pretesa risarcitoria, ma non opera alcuna valutazione in ordine alla concreta determinazione del quantum dello stesso.

Pertanto correttamente la pronuncia di cui si invoca la revocazione accerta l’insussistenza in concreto del danno il che esclude la ricorrenza del denunciato vizio revocatorio, posto che in tema di ricorso per revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 5 Cod. proc. civ., perché una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, occorre che tra i due giudizi vi sia identità di oggetto e di soggetti e quindi vi sia una concordanza degli elementi sui quali è stato espresso il secondo giudizio con gli elementi oggetto di un giudizio già concluso con una precedenza decisione passata in giudicato (cfr. ex plurimis , Cons. St., Sez. III, 30 novembre 2011, n. 6344).

La diversità dell’oggetto delle sentenza in questione esclude in radice la possibilità di ritenere fondato il vizio denunciato dall’odierna ricorrente.

4.2.1. Stessa sorte merita il secondo motivo alla luce dell’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1/2013, che ha precisato come, secondo l'espresso dettato legislativo (art. 395 n. 4 Cod. proc. civ., art. 81 n. 4 R.D. 17 agosto 1907 n. 642 e art. 36 L. 6 dicembre 1971 n. 1034), l'errore di fatto che consente di rimettere in discussione il decisum del giudice con il rimedio straordinario della revocazione è solo quello che non coinvolge l'attività valutativa dell'organo decidente, ma tende, invece, ad eliminare un ostacolo materiale frappostosi tra la realtà del processo e la percezione che di questa il giudice abbia avuto, ostacolo promanante da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato, dovendosi escludere che il giudizio revocatorio, in quanto rimedio eccezionale, possa essere trasformato in un ulteriore grado di giudizio.

Il vizio denunciato dall’odierno ricorrente, infatti, attiene alla prova del quantum del risarcimento del danno, che è stato l’oggetto principale della pronuncia di cui si invoca la revocazione, in quanto tale il punto controverso della stessa, sicché qualora si aderisse alla tesi del ricorrente in questa sede si attiverebbe di fatto un ulteriore grado di giudizio rispetto alla pronuncia n. 2173/2015 di questa Sezione.

5. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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