Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-07-07, n. 202205642

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-07-07, n. 202205642
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202205642
Data del deposito : 7 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/07/2022

N. 05642/2022REG.PROV.COLL.

N. 02794/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2794 del 2017, proposto da
ES ND, rappresentato e difeso dagli avvocati Renata Angelini e Aldo Lucarelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alfredo Irti in Roma, via Andrea Vesalio n. 22;



contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;
Comune di SE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Conti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Stefano Cruciani in Roma, via Bu Meliana n. 12;
Paola Perni, non costituita in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 03268/2017, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e del Comune di SE;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2022 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

1. Il sig. ES ND ha agito dinanzi al T.A.R. per il Lazio avverso la deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 387 del 9 settembre 2011, avente ad oggetto la revisione della pianta organica delle farmacie della provincia di Rieti per l’anno 2010, limitatamente alla pianta organica delle farmacie del Comune di SE (RI), nonché avverso l’avviso prot. n. 1739 del 6 marzo 2012, con il quale il Sindaco del Comune di SE ha manifestato l’intendimento di assegnare la gestione provvisoria della seconda sede farmaceutica del Comune istituita con la predetta delibera regionale, ed il provvedimento del medesimo Sindaco prot. n. 3030 del 26 aprile 2012, con il quale esso ha autorizzato la dr.ssa Paola Perni a gestire in via provvisoria la seconda sede farmaceutica del Comune di SE.

1.1.- Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente, titolare dell’unica farmacia spettante al Comune di SE in base alla proporzione di legge tra numero di esercizi e popolazione residente, ha dedotto l’illegittimità della deliberazione suindicata, con la quale era stata istituita una seconda sede farmaceutica secondo il criterio cosiddetto “topografico”, in deroga all’ordinario criterio “demografico” di cui all’art. 1 l. n. 475/1968, sul presupposto dell’esistenza di una situazione di grave carenza dell’assistenza farmaceutica, ai sensi dell’art. 104 R.D. n. 1265/1934.

1.2.- Poiché la parte ricorrente ha lamentato essenzialmente la carenza dei presupposti giustificativi della istituzione di una seconda sede farmaceutica, il T.A.R., al fine di respingere le doglianze, ha evidenziato che la delibera regionale impugnata fa riferimento a tal fine alle delibere comunali n. 13 del 9 marzo 2010 e n. 78 del 23 luglio 2010, con le quali (così, testualmente, la sentenza impugnata) “ il Comune ha indicato, con notevole dettaglio, le ragioni delle difficoltà legate alla viabilità che caratterizza la zona per raggiungere l’unica sede farmaceutica da parte dei cittadini di SE (si legge, infatti, che: “… il paese capoluogo SE unitamente a svariate frazioni, per raggiungere il centro abitato di Corvaro, ove si trova l’unica sede farmaceutica si servono dell’unica strada esistente (S.P. 67 ex S.S. 579) per una distanza di oltre 4,2 Km. L’arteria in questione è a doppio senso di marcia, senza marciapiede, in assenza di illuminazione e si snoda all’interno di una vallata non esposta al sole, pertanto è particolarmente difficoltosa nei mesi invernali che in un Comune montano come SE vanno dal mese di Novembre a quello di Maggio. Il tratto di strada che va da SE a Collefegato verso Corvaro, per circa 2,8 Km è particolarmente soggetto ad improvvise gelate del fondo stradale, che unite alle serie di curve, alla neve, alla nebbia e alla caduta massi ne fanno uno dei punti più rischiosi dell’intero Cicolano, come evidenziato da segnaletica stradale (foto allegate da Codici nella loro relazione) e già in passato chiusa per frana per circa un mese (cfr. Ordinanza del Presidente della Provincia n° 9883 del 09.02.07). I numerosi incidenti dovuti alla perdita di controllo dei veicoli per ghiaccio, fondo innevato o pioggia da anni causano danni ai veicoli, alle cose e alle persone con perdite di vite umane come testimoniano le lapidi ai bordi della strada in questione, tanto da indurre il settore viabilità della Provincia, a trattare più volte al giorno con sale o ghiaia il tratto di strada. L’eventuale chiusura di detta strada per qualsivoglia motivo, come già avvenuto in passato, comporterebbe l’uso di strade alternative aumentando la distanza dai 15 ai 18 Km. Alla luce di quanto precede, persistendo le oggettive difficoltà di cui in narrativa le quali colpiscono il 50 % della popolazione residente e maggiormente le frazioni limitrofe al capoluogo, le quali distano anche più di 10 Km dall’unica sede farmaceutica (vedi tabella)…”), evidenziando la maggiore distanza tra i paesi verso la farmacia del ricorrente sita in Corvaro rispetto alla farmacia da istituire in SE; il Comune, quindi, ha effettuato una approfondita valutazione delle condizioni ambientali che caratterizzano un ambito territoriale molto vasto (146 Km quadrati confinanti per 3/4 con la regione Abruzzo che ne fanno uno dei comuni montani più estesi della regione, ove sono disseminate oltre il paese capoluogo altre 16 frazioni situate anche a 1000 metri sul livello del mare), ritenendole idonee alla istituzione di una seconda farmacia al dichiarato scopo di consentire una adeguata assistenza farmaceutica anche alle fasce di popolazione più debole quali gli anziani, le persone diversamente abili, i non automuniti e i giovani. E’ stato evidenziato, infatti, che l’istituzione della seconda farmacia faciliterebbe l’accesso alla nuova sede anche in considerazione della presenza nel paese capoluogo del capolinea e deposito dei mezzi Cotral, oltre che della presenza di tutte le sedi amministrative, scuole di ogni ordine e grado, laboratori analisi, poliambulatori, caserme, studi medici di base, stadio comunale e poste. Ha, poi, esaminato la frequenza dei mezzi pubblici che collegano il territorio comunale a Corvaro, risultate piuttosto carenti sotto il profilo della frequenza e della compatibilità con gli orari di apertura della farmacia di Corvaro, tanto che “per alleviare e rendere meno difficoltoso l’approvvigionamento dei medicinali, la farmacia ND ha istituito delle cassette presso gli ambulatori per la raccolta delle ricette le quali sono prese in consegna da un dipendente della farmacia e il giorno seguente le medicine vengono recapitate a domicilio, come dichiarato dal titolare”. Ha, infine, esaminato, la distribuzione degli abitanti tra le due sedi (quella esistente e quella istituenda) per dedurne la quasi pariteticità”.

Ciò premesso il T.A.R., ai fini complessivamente reiettivi del gravame, ha quindi rilevato che:

- la discrezionalità spettante all’Amministrazione regionale, al fine di apprezzare le condizioni alla cui ricorrenza è possibile derogare all’ordinario principio demografico, “ non è travalicabile dall’autorità giurisdizionale, se non nei limiti della manifesta irragionevolezza o irrazionalità, che, dunque, non può sostituire una propria valutazione a quella che è stata posta a fondamento della determinazione assunta ”;

- la parte ricorrente “ tende a sconfessare i presupposti che sorreggono l’istituzione della seconda farmacia con il criterio topografico, formalmente sulla base di una erronea ricostruzione degli elementi in fatto, ma, nella sostanza, offrendo al Collegio una diversa valutazione e considerazione delle condizioni ambientali che hanno giustificato la revisione della pianta organica in parte qua ”, tentando di “ indurre ad una diversa valutazione delle ragioni di pubblico interesse che sottendono la scelta di ampliare il numero di farmacie, al fine di preservare integra la propria posizione ”;

- “ la finalità di offrire a tutta la popolazione comunale residente una più efficace assistenza farmaceutica a fronte di oggettive difficoltà esistenti in ampie aree geografiche di cui questa si compone non può soccombere a fronte dell’interesse economico, pure apprezzabile, ma certo non prevalente, del singolo operatore farmaceutico ”;

- la discrezionalità della competente autorità regionale “ deve garantire, in un’ottica di più ampio respiro, un equilibrato accesso al servizio farmaceutico a tutti i cittadini, soprattutto se questi si trovano in oggettive condizioni di inferiorità a causa delle difficoltà connesse alla viabilità che impediscono, in concreto, un agevole accesso alle farmacie esistenti nel territorio comunale ”;

- “ pertanto, il provvedimento resiste alla censura dedotta, non essendo rinvenibili, nel caso in esame, lacune istruttorie o erronea valutazione dei presupposti che soli consentirebbero l’intervento demolitorio del giudice ”;

- l’onere motivazionale può ritenersi sufficientemente assolto “ con il meccanismo del richiamo per relationem alle ampie motivazioni fornite dal Comune proponente ”;

- “ la rilevata inidoneità della farmacia esistente a soddisfare il fabbisogno complessivo di tutta la popolazione comunale si rivela, infatti, ragione sufficiente alla istituzione della seconda sede in un territorio caratterizzato da una viabilità particolare e, in definitiva, soddisfa appieno la finalità della norma applicata che è quella di assicurare agli utenti una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, in un corretto bilanciamento di tutti gli interessi

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