Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-12-03, n. 202409658

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-12-03, n. 202409658
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202409658
Data del deposito : 3 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/12/2024

N. 09658/2024REG.PROV.COLL.

N. 07448/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7448 del 2022, proposto da:
Azienda Pubblica di Servizi Alla persona AN RI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Piciocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la GU n. 00163/2022, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2024 il Cons. Gudrun Agostini.

Vista la domanda di passaggio in decisione di parte appellante.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con l’appello in trattazione l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “ EL RI ” chiede la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la GU, Sez. I, n. 163/2022 che ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento: (i) del Decreto del Direttore Regionale della Direzione per i Beni Culturali e Paesaggistici della GU – Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. (2669) 4181 del 15 novembre 2007 avente ad oggetto il diniego dell’istanza di riesame del Decreto del Direttore Regionale n. 59 del 23.04.2007 che ha dichiarato di interesse storico-artistico il complesso immobiliare denominato “ ex Istituto IA ”, nonché i terreni a monte dello stesso e la casa colonica ivi esistente; (ii) del pregresso Decreto del Direttore Regionale della Direzione per i Beni Culturali e Paesaggistici della GU – Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 59 del 23 aprile 2007 e l’allegata relazione storico-artistica e (iii) della nota della medesima Direzione prot. n. (PI 1672) 2695 del 12 settembre 2007, recante il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990 dell’istanza di riesame presentata in data 27 luglio 2007 dall’A.S.P. EL RI.

2. L’Azienda appellante in punto di fatto espone che:

- nel novembre 2005 l’APSP “ EL RI ” ha acquistato parte del complesso denominato “ ex Istituto IA ”, situato nel quartiere genovese di Struppa, nella Media Val Bisagno, ove attualmente gestisce la Residenza Sanitaria Assistenziale “ IA ”;

- detto complesso, la cui edificazione è stata avviata dal Comune di Genova nel 1909 per ospitarvi anziani indigenti, è composto da tre edifici prospicenti via Struppa e due edifici centrali, e comprende, inoltre, una chiesa, alcuni terreni e zone alberate;

- nell’area a monte degli edifici vi sono taluni appezzamenti di terreno ed un piccolo fabbricato (Foglio STR/33, particelle 293, 1161, 1163, 1156 e 1159), affittati fin dal 1911 ad una famiglia di coloni per svolgervi attività agricola; ad oggi, peraltro, i terreni sono incolti e la casa colonica (tutt’ora locata con contratto agricolo) risulta in stato di abbandono;

- con Decreto n. 59 del 23 aprile 2007 la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della GU ha dichiarato di interesse storico-artistico, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.lgs. n. 42/2004, l’intero complesso denominato “ ex Istituto IA ”, compresi i terreni a monte degli edifici e la casa colonica;

- stante le perplessità circa la declaratoria dell’interesse storico-culturale dei terreni posti a monte degli edifici e della casa colonica, con istanza datata 27 luglio 2007 ha chiesto alla Direzione Regionale il riesame del decreto impositivo del vincolo e, in particolare, lo stralcio dei beni suddetti, in quanto totalmente mancanti di pregio storico-artistico, e di effettivo collegamento con gli edifici ove storicamente è svolta l’attività socio-sanitaria;

- a seguito di ciò, la Direzione Regionale ha avviato una nuova istruttoria finalizzata a rivalutare le condizioni per l’apposizione del vincolo; tuttavia, con nota prot. n. (PI 1672) 2695 del 12 settembre 2007 ha inviato all’A.S.P. EL RI il preavviso di rigetto dell’istanza di riesame;

- con provvedimento prot. n. (2669) 4181 del 15 novembre 2007, l’A.S.P. EL RI, nonostante le osservazioni presentate, la Direzione Regionale ha confermato l’interesse storico-artistico dell’intero complesso “ ex Istituto IA ”.

3. Ne è seguito il ricorso al T.a.r. per la GU, affidato a cinque motivi di censura per dolersi della violazione e falsa applicazione di varie norme del D.lgs. n. 42/2004, della L. n. 241/1990 e dell’eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti ed illogicità. Riassuntivamente l’Azienda ricorrente affermava che non sarebbe dato comprendere come i terreni posti a monte degli edifici e la casa colonica potrebbero contribuire a conservare il decoro dell’immobile principale e l’originaria cornice di area verde al grande complesso costruito, oltre che alla comprensione dell’architettura del complesso in relazione alla sua funzione; sosteneva che la relazione storico-artistica allegata al Decreto n. 59 del 23 aprile 2007, e richiamata dal successivo provvedimento prot. n. (2669) 4181 del 15 novembre 2007, sarebbe stata redatta senza aver effettuato alcun sopralluogo presso i suddetti terreni; vi sarebbe contraddittorietà tra il preavviso di diniego e il diniego; la Direzione Regionale non si sarebbe attenuta agli indirizzi ministeriali di carattere generale di cui all’art. 12 del codice dei beni culturali e avrebbe riconosciuto che dall’affitto di tali immobili l’Istituto traeva introiti da utilizzare per finanziare i compiti istituzionali; l’Amministrazione avrebbe omesso di instaurare un contraddittorio prima di adottare il Decreto del 23.04.2007.

4. Con l’appellata sentenza il T.a.r. GU ha respinto il ricorso ritenendo che:

- le motivazioni esposte dall’Amministrazione in punto di stretto merito sono sottratte al sindacato del G.A.;

- è dirimente la circostanza, non contestata, che i terreni e la casa colonica, ancorché affittati a terzi, abbiano sempre fatto parte del complesso e siano collocati all’interno del muro di cinta; in questo contesto, non è irragionevole la decisione di ricomprenderli nel vincolo in modo di mantenere « l’originaria unitarietà, integrità ed omogeneità della proprietà »;

- un tanto non risulta smentito dalla nota n. 972 dell’11.10.2004 che ha autorizzato l’alienazione di alcuni appezzamenti già appartenenti all’Istituto, in quanto privi d’interesse culturale, siti all’esterno del muro di cinta del complesso di cui si discute;

- emerge dal provvedimento impugnato che sia stato effettuato un sopralluogo;

- risulta altresì che già la relazione storico-artistica allegata al decreto del 23.04.2007 dia conto della specifica funzione dei sei terreni di cui si discute;

- non vi è contraddizione, perché l’argomento speso nel provvedimento finale (l’esigenza di mantenere l’integrità di un complesso unitario, sia dal punto di vista della “proprietà storica”, sia in considerazione dell’unico muro di cinta che circonda il compendio) era stato già esposto nel preavviso di rigetto;

- non appare dirimente il fatto che, anche all’esito del contraddittorio con il privato, l’Amministrazione abbia ritenuto di non ribadire una delle ragioni indicate quali ostative all’accoglimento dell’istanza (la destinazione dei canoni d’affitto dei terreni).

5. Di qui il ricorso in appello dell’A.S.P. che ritiene non condivisibili le motivazioni di rigetto del primo giudice, per ottenere il riesame di tre delle censure formulate nel ricorso originario.

6. Il Ministero, costituito in giudizio il 3.10.2022, con memoria del 16.10.2024 ha eccepito, in

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