Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-04-07, n. 201701615

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-04-07, n. 201701615
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201701615
Data del deposito : 7 aprile 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/04/2017

N. 01615/2017REG.PROV.COLL.

N. 05714/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5714 del 2014, proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

A P, rappresentato e difeso dall'avvocato P L, con domicilio eletto presso lo studio studio legale Pieretti in Roma, via di Priscilla,.106;

nei confronti di

A M, F R, A T, F F, G S, C B, M C, G P, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Saverio Marini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Villa Sacchetti 9;
Maria Silvestro, Matilde Prota, Giuseppina Adaldo, Giacomo Corsale, Raffaele Docimo, Annamaria Zaino, Giovanni Natale, Luigi Vassallo, Gaetano Seguino, Antonio Enicchiaro, Francesco Pascarella, Antonio Sorice, Loredana Angela Salerno, Pasquale Rianna, Giovanni Festa, Antonio De Prisco, Daniela Zollo, Roberto Avagliano, Santolo Coppola, Umberto Vitale, Rosaria Romano, Adalgisa Murat, Eugenio Russo, Vincenzo Flagiello, Gaetano Iannotti, Angelo D'Ortona, Antonio Romano, Costantino Nappi, Sonia Avella, Antonio Biricchini, Vincenzo Rippa, Paola Autiero, Pasquale Zannella, Paolo Simongini, Rosanna Rusconi, Francescopaolo Lecce non costituiti in giudizio;
Rosalia Trapanese, Andrea Gambardella, Michele Gruosso, Veronica Volpe, Carmen Barone, Antonio Pecora, Roberta De Sio, Vincenzo Formicola, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Armenante, Annalisa Di Giovanni, con domicilio eletto presso lo studio Eugenio Picozza in Roma, via di San Basilio 61;
Enza Di Gaetano, rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Gentile, con domicilio eletto presso lo studio L. Paolo Carbone in Roma, via del Pozzetto, 122;
Girolamo Carotenuto, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Di Giovanni, Francesco Armenante, con domicilio eletto presso lo studio Eugenio Picozza in Roma, via San Basilio, 61;
Rossella Sacco, Giuseppe Ruggiero, Vincenzo Mola, Enrico Belli, Erasmo De Sena, Antonio Tramontano, Chiara De Laurentis, Luigi Rega, rappresentati e difesi dagli avvocati Biagio Lauri, Carmine Lauri, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Ferrara in Roma, via del Chisimaio, 42;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE IV n. 02037/2014, resa tra le parti, concernente non idoneità alla prova del concorso indetto dall'Agenzia delle Entrate per il passaggio dalla II alla III area funzionale, fascia retributiva F1


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di A P, A M, Rosalia Trapanese, Enza Di Gaetano, F R, A T, F F, Andrea Gambardella, Girolamo Carotenuto, Rossella Sacco, Michele Gruosso, Giuseppe Ruggiero, Vincenzo Mola, Veronica Volpe, Enrico Belli, G S, C B, M C, G P, Carmen Barone, Antonio Pecora , Roberta De Sio, Vincenzo Formicola, Erasmo De Sena, Antonio Tramontano, Chiara De Laurentis, Luigi Rega;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2017 il Cons. O F e uditi per le parti gli avvocati G N (avv. Stato), A D G, U G, U C su delega di F.S. Marini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con l’appello in esame, l’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza 10 aprile 2014 n. 2037, con la quale il TAR per la Campania, sez. IV, in accoglimento del ricorso proposto da A P, ha annullato una pluralità di atti relativi alla procedura per il passaggio dalla II alla III area funzionale, fascia retributiva F1, profilo funzionario, indetta con bando 24 dicembre 2009 n. 193306.

In particolare, oltre al provvedimento con il quale veniva disposta la non idoneità del ricorrente alla prova, sono stati annullati la graduatoria definitiva dei vincitori del concorso, approvata con atto del direttore generale 4 febbraio 2013 n. 6162 ed i verbali della Sottocommissione per la Campania, e precisamente quello (n. 3/2012) con il quale il Presidente nominava quattro membri esperti in aggiunta ai membri della Commissione e quello (n. 5/2012) dal quale si evince l’avvenuta correzione di 640 elaborati.

In particolare, il ricorso è stato accolto “a prescindere dalle censure afferenti il merito della valutazione degli elaborati . . . per le assorbenti censure relative alla illegittima integrazione della Sottocommissione regionale per la Campania, ed alla mancata verbalizzazione delle operazioni di correzione degli elaborati”.

Avverso tale decisione, l’Agenzia delle Entrate ha proposto appello, articolando i seguenti motivi:

a) inammissibilità del ricorso instaurativo del giudizio di I grado per tardività;

b) carenza di interesse ad agire del ricorrente;

c) legittimità del potere direttivo del presidente della commissione nella nomina di membri aggiuntivi;

d) insussistenza della violazione del principio di buon andamento della P.A., ex art. 97 Cost., con riferimento alla illegittima composizione della sottocommissione autointegrata dalla nomina di due ulteriori membri;

e) errata applicazione del principio di imparzialità;

f) insussistenza della violazione dei principi di imparzialità e trasparenza nella omessa verbalizzazione delle sedute della commissione.

Si è costituito in giudizio il signor Alfonso Piscitello, che ha concluso richiedendo il rigetto dell’appello.

Con ordinanza 30 luglio 2014 n. 3397, questa Sezione – ritenendo l’appello, in particolare, “assistito da sufficiente fumus boni juris , in relazione alla dedotta irricevibilità per tardività del ricorso in I grado” – ha accolto la domanda di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.

Successivamente, si sono altresì costituiti in giudizio, aderendo ad adiuvandum all’appello dell’amministrazione, una pluralità di vincitori del concorso, come in epigrafe indicati, ed in particolare:

- un gruppo di essi (C ed altri, con memoria depositata il 6 giugno 2016), assumendo di avere già sottoscritto, per effetto dell’utile collocazione in graduatoria, il contratto individuale di lavoro per il profilo di funzionario;

- un altro gruppo (De Sena Erasmo ed altri, con memoria depositata il 15 luglio 2016), richiedendo anche, preliminarmente, la riunione con il giudizio r.g. n. 6441/2014).

Con atto depositato il 14 settembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha espresso la volontà di rinunciare all’appello poiché “nelle more del presente gravame, l’amministrazione procedeva all’esecuzione della sentenza impugnata, nominando . . . una nuova commissione esaminatrice di differente composizione, la quale ha già provveduto a stilare la nuova graduatoria di nomina dei nuovi vincitori”.

A tale rinuncia si sono opposti parte degli interventori, avendo essi interesse alla prosecuzione del giudizio.

Si sono altresì costituti, con memoria depositata il 15 dicembre 2016, una pluralità di “idonei in base alla prima graduatoria” (C G ed altri, come in epigrafe indicati), che, aderendo anch’essi all’appello, ne chiedono l’accoglimento, opponendosi alla rinuncia dell’amministrazione.

All’udienza pubblica di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.

DIRITTO

2. L’appello deve essere dichiarato improcedibile, stante il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione (il che rende superfluo l’esame della domanda di riunione del presente ad altro giudizio).

Come dichiarato dall’Agenzia delle Entrate nel proprio atto di rinuncia, la medesima, in esecuzione della sentenza di I grado, ha provveduto a nominare una nuova commissione di concorso diversamente composta, la quale ha provveduto a “stilare la nuova graduatoria di nomina dei nuovi vincitori”.

Tale graduatoria, come si evince dalla memoria del 9 dicembre 2016 dei signori C ed altri, approvata dall’Agenzia delle Entrate, è stata già impugnata innanzi al TAR per il Lazio.

Orbene, se è vero che, ai sensi dell’art. 84, co. 3, Cpa, le parti del giudizio che hanno interesse alla prosecuzione possono opporsi alla rinuncia, tuttavia (in disparte ogni verifica se tale facoltà di opposizione sia o meno esercitabile da parte di interventori ad adiuvandum ), il giudice può, ai sensi dell’art. 84, co. 4 Cpa, trarre argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa da “fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso” ovvero dal comportamento delle parti.

Nel caso di specie, la approvazione di una nuova graduatoria del concorso (previa nomina di una nuova commissione giudicatrice) comporta certamente il sopravvenire del difetto di interesse, in capo all’Agenzia delle Entrate, alla decisione sull’appello da essa proposto, stante l’antiteticità del comportamento da essa tenuto, la sopravvenienza di nuovi atti amministrativi, e la stessa dichiarazione di rinuncia, che costituisce indice del sopravvenuto difetto di interesse.

D’altra parte, avverso gli atti di approvazione della nuova graduatoria è assicurato dall’ordinamento il diritto alla tutela giurisdizionale, che parte degli interventori dichiara, peraltro, di avere già esercitato.

Per tutte le ragioni sin qui esposte, l’appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Stante la natura delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese ed onorari del presente grado di giudizio.


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