Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-06-05, n. 202405059
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2024
N. 05059/2024REG.PROV.COLL.
N. 03353/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3353 del 2022, proposto da
TO RO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Marascio e Stefano Genovese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
PER LA REVOCAZIONE
della sentenza n. 7140/2021 del Consiglio di Stato (RG 7084/2019), pubblicata il 25 ottobre 2021, non notificata;
E PER L'EFFETTO, IN VIA RESCISSORIA, PER L'ACCOGLIMENTO
previa rimessione del giudizio alla CGUE sulla questione pregiudiziale sollevata, delle conclusioni già formulate dall'esponente società nell'ambito del giudizio d'appello R.G. n. 7084/2019, all'esito dei quali è stata pronunciata la sentenza qui impugnata per revocazione;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2024 il Cons. RA Raffaella Molinaro;
Nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La controversia riguarda la portata dell’omologazione CE del dispositivo per traino di autovetture MS 1600, denominato commercialmente Remora, da parte del Kraftfahrt Bundesant di Flensburg.
2. Con provvedimento 2 dicembre 2014 il Ministero ha respinto la “ richiesta tesa a ottenere l’autorizzazione ad utilizzare, previo aggiornamento del documento di circolazione dell’autoveicolo trattore, il dispositivo Meb System tipo MS1600, denominato commercialmente “remora”, per trainare, a modo di rimorchio, un autoveicolo da parte di un altro autoveicolo ”, formulata da TO RO s.r.l. (di seguito “TO RO”).
3. Con sentenza 25 ottobre 2021 n. 7140 il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto da TO RO, confermando la sentenza del Tar Lazio - Roma n. 6316 del 2019, di reiezione del ricorso.
4. La società ha chiesto la revocazione della sentenza con ricorso n. 3353 del 2022.
4.1. Si è costituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. All’udienza del 23 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. Il ricorso per revocazione è ammissibile.
7. TO RO ha proposto ricorso per revocazione per errore di fatto, ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395 n. 4 c.p.c., quanto alla fase rescindente e ha riproposto i corrispondenti motivi di appello per la fase rescissoria.
8. Quanto alla fase rescindente la domanda di revocazione si fonda sull’omesso esame di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ex art. 267 Tfue, quale errore di fatto per mancata valutazione della relativa domanda.
8.1. L’omessa pronuncia su domanda, motivo di ricorso o eccezione è ragione di revocazione della sentenza del Consiglio di Stato per errore di fatto ai sensi dell’art. 395 comma 4 c.p.c., cui rinvia l’art. 106 c.p.a., alle condizioni fissate dalla sentenza dell’Adunanza plenaria 22 gennaio 1997 n. 3, in base alla quale:
- l’omessa pronuncia del giudice costituisce violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (e, dunque, un errore di diritto per violazione di norma processuale, art. 112 c.p.c.);
- ciò, però, non significa che questa violazione non possa aver causa in un errore di fatto revocatorio;
- può, infatti, accadere che il giudice, pur rendendosi conto del suo dovere di pronunciare, poi, però, in concreto, non l’abbia fatto;
- è necessario che ciò emerga dalla sentenza e la motivazione è lo strumento principale mediante il quale può emergere l’errore di fatto nel quale sia incorso il giudice per non aver pronunciato su di un motivo che gli era stato proposto.
8.2. Il tema che qui si pone è quello della sussumibilità della mancata valutazione di una richiesta di rinvio pregiudiziale nella fattispecie revocatoria dell’errore di fatto.
La questione origina dalla connotazione dell’istituto (del rinvio pregiudiziale) in termini di strumento a disposizione di “ cooperazione diretta tra la Corte e i giudici nazionali ” e non come rimedio a disposizione delle parti (“ è estraneo ad ogni iniziativa delle parti ” e, pertanto, “ il sistema instaurato dall’articolo 267 TFUE non costituisce quindi un rimedio giuridico esperibile dalle parti ”, così Cgue, Grande Sezione, 6 ottobre 2021, C-561/19, che ha approfondito un orientamento già espresso a partire dalla sentenza 6 ottobre 1982, C-283/81).
Il Collegio non ignora che sul punto (sussumibilità della mancata valutazione di una richiesta di rinvio pregiudiziale nella fattispecie revocatoria dell’errore di fatto per omessa pronuncia) si registra un contrasto fra pronunce (fra le sentenze della IV sezione 26 aprile 2018 n. 2530, che ritiene configurabile l’errore di fatto, e della V sezione, 28 gennaio 2021 n. 838, su posizione opposta, seguita dalla sentenza della VI sezione, 15 febbraio 2022 n. 1088).
Senonché la recente sentenza della Grande Sezione del 6 ottobre 2021 in C-561/19 ha fornito rilevanti indicazioni in tal senso.
La Corte di giustizia