Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-01-11, n. 202400376

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-01-11, n. 202400376
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202400376
Data del deposito : 11 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/01/2024

N. 00376/2024REG.PROV.COLL.

N. 07113/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7113 del 2018, proposto dal Comune di San Giovanni Incarico, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato I C in Roma, via Attilio Regolo, n. 12 D,



contro

l’Unione di Comuni “Antica Terra di lavoro”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,



nei confronti

dei Comuni di Falvaterra e di Rocca D’Arce, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore , non costituiti in giudizio,



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, 11 luglio 2018, n.396, resa tra le parti, avente ad oggetto l’approvazione di una variazione del bilancio dell’Unione relativo all’anno 2017.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Unione di Comuni “Antica Terra di Lavoro”;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 28 novembre 2023, in collegamento da remoto in videoconferenza, il Cons. Antonella Manzione e udito per l’appellato l’avvocato Ivan Santopietro, in dichiarata delega dell’avvocato G S;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Il Comune di San Giovanni Incarico, facente parte, insieme ai Comuni di Rocca D’Arce e di Falvaterra, di un’Unione istituita ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.u.e.l.), denominata “Antica Terra di Lavoro”, ha adito il T.a.r. per il Lazio per l’annullamento delle deliberazioni, rispettivamente della Giunta e del Consiglio di quest’ultima, n. 40 del 28 novembre 2017 e n. 10 del 29 dicembre 2017, con le quali è stata apportata una variazione al bilancio dell’anno 2017, in assenza dei propri rappresentanti.

1.1. Va premesso che il loro mancato coinvolgimento trovava fondamento nella sostanziale estromissione del Comune medesimo dalla compagine associativa, in precedenza deliberata dal Consiglio dell’Unione (provvedimento n. 7 del 2 agosto 2017, non impugnato tempestivamente) sull’assunto che sarebbe venuto meno il necessario rapporto fiduciario tra gli Enti locali coinvolti, giusta la scelta dell’amministrazione appellante di annullare l’avvenuto ampliamento delle funzioni delegate.

In maggior dettaglio, il Comune di San Giovanni Incarico, infatti, aveva optato per il mantenimento del solo assetto concordato nel dicembre del 2012 (con deliberazioni di ciascuno dei Comuni coinvolti e successivo accordo), riferito alla gestione congiunta del catasto, della pianificazione della protezione civile e dell’organizzazione e gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, con riscossione dei relativi tributi - che veniva ad innestarsi, peraltro, su un preesistente sodalizio la cui genesi e il cui contenuto non sono adeguatamente chiariti in atti - non avallando invece la successiva deliberazione n. 15 del 3 maggio 2017, di conferimento all’Unione della pressoché totalità dei propri servizi, e segnatamente « i servizi tecnici, i servizi urbanistici, i servizi dei lavori pubblici e di manutenzione, i servizi sociali ed i servizi finanziari, con le relative funzioni […], oltre ai servizi e funzioni fondamentali ». A tale scopo, con deliberazione del 21 luglio 2017, n. 5 - a sua volta non fatta oggetto di impugnativa - annullava d’ufficio la precedente, ravvisandovi specifiche violazioni di legge, oltre che una sostanziale diseconomicità gestionale.

2. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, sez. I, con la sentenza n. 396 dell’11 luglio 2018, nella resistenza dell’intimata Unione dei Comuni “Antica Terra di lavoro”, ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione e di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., ritenendo che il Comune di San Giovanni Incarico, una volta escluso dall’Unione, non aveva ragione alcuna di dolersi delle scelte finanziarie della stessa. L’avvenuta ratifica della decisione di dissociarsene, oggetto della deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 7 del 2 agosto 2017, approvata peraltro all’unanimità, alla presenza anche del rappresentante dell’Amministrazione uscente, non gli consentirebbe ora di sindacare una pianificazione economica alla quale è divenuto sostanzialmente estraneo.

3. Con rituale e tempestivo atto di appello, il Comune di San Giovanni Incarico ha chiesto la riforma di tale sentenza, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua di tre motivi di gravame, dei quali i primi due strettamente correlati tra di loro. Il contenuto degli atti impugnati, cioè, sarebbe affetto da invalidità derivata dalla sostanziale nullità o inesistenza della deliberazione presupposta (motivo sub 1), la portata generale delle cui affermazioni ne avrebbe comunque reso inutile l’impugnativa autonoma (motivo sub 2).

3.1. Gli organi dell’Unione, dunque, non avevano alcuna competenza ad escludere unilateralmente un Comune aderente alla stessa, spettando solo a quest’ultimo, sulla base delle specifiche previsioni statutarie in merito, la scelta di recedere dal sodalizio. Anche facendo riferimento alla parte pattizia dei rapporti tra gli Enti, non sarebbero stati rispettati gli artt. 30 del d.lgs. n. 267 del 2000 e 15 della l. n. 241 del 1990, che impongono determinati requisiti formali per sciogliersi dagli impegni in precedenza assunti tra amministrazioni. Da qui l’invalidità delle delibere impugnate, successive a ridetta illegittima estromissione.

3.2. La natura non provvedimentale della deliberazione n. 7 del 2017 dell’Unione, concretizzatasi nella mera presa d’atto della decisione del Comune di San Giovanni Incarico di sciogliersi dalla gestione associata dei servizi aggiunti nel 2017, per giunta erroneamente interpretata, ne rendeva inutile il gravame tempestivo.

3.3. Con un terzo motivo di censura, infine, la difesa civica ha lamentato il mancato scrutinio dell’autonomo vizio delle deliberazioni impugnate, ovvero l’avvenuta violazione dell’art. 6 dello Statuto dell’Unione, in forza del quale il recesso, seppur effettivamente esercitato (il che non è nel caso di specie), avrebbe prodotto effetti solo a decorrere dal 31 dicembre successivo, sicché alla data di approvazione della variazione di bilancio di cui è causa, il Comune di San Giovanni Incarico faceva ancora parte a pieno titolo dell’Ente di secondo livello e aveva diritto di presenziare alle sedute dei suoi organi assembleari.

4. Ha resistito in giudizio l’Unione “Antica Terra di Lavoro”, escludendo innanzi tutto che alla propria deliberazione n. 7 del 2017 possa attagliarsi l’invocato paradigma della nullità o addirittura dell’inesistenza degli atti amministrativi. La mancata impugnativa di tale provvedimento presupposto, dunque, sarebbe stata opportunamente posta a base della decisione del giudice di primo grado di escludere la legittimazione ad agire e l’interesse del Comune ricorrente, che non subirebbe comunque alcun effetto pregiudizievole dalle scelte dell’Unione, siccome ormai indirizzate esclusivamente ai Comuni di Rocca D’Arce e di Falvaterra. Ha quindi valorizzato la portata costitutiva della delibera n. 7 del 2017, non derubricabile a mera presa d’atto delle altrui decisioni, stante il suo contenuto anche di scioglimento dal vincolo derivante dall’appartenenza all’Unione, seppure «[…] a causa degli Atti deliberativi adottati dal Comune di San Giovanni Incarico ed indicati in premessa […]».

4.1. Con memoria versata in atti il 27 ottobre 2023 ha chiarito che nella delibera di variazione del bilancio di previsione 2017 si va a modificare l’importo da riscuotere per la TARI preventivato in circa 630.000 euro, stante che circa 500.000 riguardano il Comune di San Giovanni Incarico, seppure il Sindaco ne abbia ostacolato la riscossione addirittura diramando un avviso ai propri cittadini invitandoli a non pagare il tributo in relazione ai bollettini emessi « fino alla risoluzione di [presunta] anomalia ». Ad ulteriore riprova dell’approccio ostruzionistico ed emulativo tenuto nei confronti dell’Unione dal Comune appellante, ha richiamato la nota del 28 luglio 2022 con la quale il medesimo Sindaco, seppure rivolgendosi al Commissario liquidatore, ha notiziato dei fatti la Procura della Corte dei conti. Malgrado, quindi, il documentato scioglimento dell’Unione a seguito di presa d’atto della volontà di recesso dei rimanenti Comuni di Rocca D’Arce e di Falvaterra con la deliberazione n. 15 dell’11 luglio 2019, versata in atti, ha ribadito il proprio interesse alla decisione anche nel merito, per porre fine alle liti asseritamente temerarie intraprese da controparte (da ultimo, con ricorso n.r.g. 436/2022, pendente per la medesima questione innanzi al T.a.r. per il Lazio), dichiarandone la soccombenza virtuale con conseguente condanna alle spese di lite.

5. All’udienza del 28 novembre 2023, fissata per l’esame nel merito della vicenda dopo che le parti hanno di comune accordo rinunciato alla decisione cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

6. L’appello è meritevole di accoglimento, nei sensi e limiti di seguito

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