Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-01-02, n. 202000008

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-01-02, n. 202000008
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202000008
Data del deposito : 2 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/01/2020

N. 00008/2020REG.PROV.COLL.

N. 00970/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 970 del 2019, proposto da
Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

-O-, rappresentata e difesa dall'avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-O-, rappresentato e difeso dall'avvocato G P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -O- del 2018, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -O- e di -O-;

Viste le memorie delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2019 il Cons. E Q e uditi per le parti gli avvocati Lettieri, in sostituzione dell'avv. Ceglio, Mosca e l’avvocato dello Stato Grumetto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La dott.ssa -O- impugnava la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 20 dicembre 2017, in base alla quale è stato conferito al dott. -O- l’ufficio semidirettivo giudicante di Presidente di Sezione del Tribunale di Cosenza (settore penale) e, con motivi aggiunti, il decreto ministeriale di nomina del 15 febbraio 2018.

A sostegno del ricorso l’istante deduceva come, in violazione di quanto previsto dal d.lgs. n. 160 del 2006 ( Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a Norma dell’112cb88856::LR9501028EF92D17CC8140::2006-10-24">articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150 ) e dalla circolare del CSM contenente il Testo unico sulla dirigenza giudiziaria (circolare n. P14858-2015 del 28 luglio 2015), l’organo di governo autonomo non avesse compiutamente valutato, in capo a ciascun candidato, la pluralità di funzioni ricoperte e la qualità del lavoro svolto, omettendo di indagare in maniera compiuta la ricorrenza di specifici indicatori di attitudine in capo ai singoli aspiranti.

Con riguardo alla valutazione comparativa, poi, la ricorrente sosteneva che l’organo di governo autonomo aveva motivato la prevalenza del dott. -O-sulla base di dati privi di riscontro istruttorio o la cui reale portata era stata travisata, così finendo per operare una comparazione disallineata dai dati reali.

Da ultimo, la ricorrente rilevava la contraddittorietà del giudizio espresso nei confronti del dott. -O-rispetto a quello formulato nei confronti del medesimo magistrato in relazione ad analogo incarico semidirettivo conferito pochi mesi prima.

Il ricorso veniva accolto sotto tutti i profili con sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. -O- del 2018, che rilevava l’inammissibilità delle argomentazioni attraverso le quali la ricorrente, oltre a prospettare carenze istruttorie o motivazionali del provvedimento, aveva avanzato giudizi di merito comparativo nei confronti del controinteressato.

La sentenza veniva appellata dal CSM e dal Ministero della giustizia per il seguente motivo di diritto:

violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 26 della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015 ( Testo unico sulla dirigenza giudiziaria ).

Si sono costituiti in giudizio -O- e -O-.

Successivamente le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.

All’udienza pubblica del 7 novembre 2019 l’appello è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Giunge in decisione l’appello proposto dal Consiglio Superiore della Magistratura e dal Ministero della giustizia contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. -O- del 2018 che ha accolto il ricorso della dott.ssa -O- per l’annullamento della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura 20 dicembre 2017, con cui, con 13 voti, è stato conferito al -O- l’ufficio semidirettivo giudicante di Presidente di Sezione del Tribunale di Cosenza (settore penale) e i motivi aggiunti proposti per l’annullamento del decreto ministeriale di nomina adottato il 15 febbraio 2018.

La sentenza, premettendo l’illustrazione del procedimento per il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi ai magistrati ordinari, nonché la natura ampiamente discrezionale del provvedimento con cui il CSM conferisce gli uffici semidirettivi e direttivi in ragione della delicatezza e complessità delle relative funzioni, ha annullato la delibera e il decreto conseguenziale, recependo in toto le censure dedotte dall’istante.

In particolare, alla luce del consolidato orientamento in ordine alla sindacabilità giurisdizionale delle delibere di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi ai magistrati ordinari, quanto meno sotto il profilo dell’esistenza dei presupposti e della congruità della motivazione, nonché dell’accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni, senza mai impingere nel merito delle valutazioni, la sentenza ha evidenziato come, nella fattispecie in questione, la delibera fosse inficiata da carenza di istruttoria e di motivazione, con particolare riferimento alla parte in cui essa ha proceduto alla comparazione tra il controinteressato e la ricorrente, nonché per violazione di specifiche disposizioni contenute nel nuovo testo unico sulla dirigenza giudiziaria, che avrebbero imposto una più analitica disamina di specifici aspetti dei profili professionali dei due aspiranti.

Invero, presentando entrambi gli aspiranti, ricorrente e controinteressato, profili professionali di particolare rilievo, ciò avrebbe reso più complessa l’attività di comparazione e più penetrante la necessità di approfondimento istruttorio, mentre il provvedimento impugnato avrebbe omesso di considerare determinati indicatori di attitudine, pacificamente posseduti dalla dottoressa -O-: in primo luogo, l’attività di formatore di tirocinanti, la quale ai sensi dell’art. 73 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98: “… è considerata ai fini della valutazione di professionalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito ”;
in secondo luogo, non risulterebbe correttamente menzionato il fatto che la ricorrente presiedeva stabilmente e tabellarmente il collegio B della prima sezione penale del tribunale di appartenenza, ciò che importa l’assolvimento di specifici compiti organizzativi e gestionali, tali da disegnare una particolarmente ampia e onerosa attività delegata;
in terzo luogo, sempre in punto di analisi attitudinale, il provvedimento risulterebbe generico nella parte in cui esamina la durata delle varie funzioni (che ai sensi dell’art. 15 costituisce criterio di convalida) e, ancor più, laddove esamina i risultati dell’attività giurisdizionale riferibili alla ricorrente.

Con specifico riferimento a quest’ultimo aspetto, la delibera, che pure su tale dato fonda il giudizio comparativo, affermerebbe la maggior pregnanza dei risultati conseguiti dal controinteressato senza individuare ragioni oggettive di minusvalenza della collega.

Ove la maggior significatività dei risultati conseguiti dovesse intendersi collegata al dato statistico della produttività, si rileverebbe una relativa risalenza dei dati a cui la stessa è riferita (periodo 2009 – 2013), nonché il fatto che alcuni dei giudizi sono stati, almeno in parte, desunti da dati relativi all’intero ufficio di appartenenza del controinteressato e non a quest’ultimo in via puntuale.

Inoltre, con riferimento al merito, nessun particolare rilievo sarebbe stato attribuito al parere attitudinale specifico del Consiglio Giudiziario prodotto dalla ricorrente, dal quale, per espressa previsione regolamentare (art. 25, comma 2, del testo unico), avrebbero dovuto essere tratte indicazioni in ordine agli indicatori di capacità, laboriosità, diligenza e impegno nei quali si compendia il suddetto requisito. Ne deriverebbe, sotto i diversi aspetti analizzati, una sostanziale compromissione dell’impianto motivazionale dell’atto, in contrasto con il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria.

Rileverebbe, infine, il contrasto tra il giudizio di eccellenza espresso nella delibera impugnata a favore del dottor -O-e la definizione dello stesso come magistrato “ di buon profilo professionale ”, che non ha mai svolto funzioni dibattimentali, contenuta in precedente e recente delibera consiliare relativa al conferimento dell’incarico di Presidente di sezione del Tribunale di Paola (provvedimento il cui deliberato è stato annullato in sede giurisdizionale per aspetti motivazionali diversi da quello qui riportato).

Il Ministero della giustizia e il CSM hanno affidato l’appello ad un unico motivo di doglianza, con il quale hanno dedotto la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 26 della circolare del Consiglio superiore della magistratura n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015 ( Testo unico sulla dirigenza giudiziaria ).

In particolare, per gli appellanti, che premettono che né le fonti primarie né i criteri definiti dal CSM prescrivono che i candidati vadano posti a raffronto in modo analitico, con riguardo a ciascuno dei parametri prestabiliti, ovvero ad ognuna delle singole esperienze poste in evidenza dai candidati, è infondata l’affermazione della sentenza per la quale la delibera impugnata è illegittima per aver il CSM iniquamente preferito il dott. -O-senza dare compiutamente conto del curriculum della dott.ssa Cntenuto e, in particolare, senza adeguatamente considerare il parere specifico reso dal competente Consiglio giudiziario e da essa prodotto.

Per l’appello emerge, al contrario, che l’organo di governo autonomo ha apprezzato il profilo professionale specifico della dott.ssa -O-, peraltro, formulando nei sui confronti un giudizio altamente positivo. La premessa della delibera ha, invero, dato conto che sono stati esaminati i fascicoli personali di tutti gli aspiranti e così pure la documentazione da essi depositata nella procedura, dal che si deduce che tutti i profili professionali dei canditati sono stati valutati.

Inoltre, l’effettività di tale valutazione emerge dalla successiva comparazione tra i due candidati, dove sono stati indicati gli aspetti della professionalità di ognuno ritenuti rilevanti ai fini del conferimento dello specifico incarico posto a concorso, nonché le ragioni della ritenuta prevalenza del dott. -O-. Emerge, quindi, dal corpo della delibera che, conformemente a quanto richiesto dalla circolare e dall’univoco orientamento della giurisprudenza amministrativa, nel giudizio comparativo, il profilo professionale della dott.ssa -O-, benché non descritto in modo analitico, è stato, tuttavia, esaminato con riferimento alle esperienze che costituiscono indicatori delle attitudini e del merito, con l’indicazione, in rapporto alle esperienze professionali del prescelto e allo specifico incarico da conferire, delle ragioni che giustificano la prevalenza accordata a quest’ultimo.

Sempre per l’appello, l’attenta disamina dell’atto consiliare rivela che si è valutato con attenzione il profilo professionale della dott.ssa -O-, facendolo oggetto peraltro di un giudizio particolarmente positivo, fondato, in specie: sulla variegata esperienza giudiziaria dalla stessa maturata nelle funzioni requirenti e giudicanti e, nell’ambito di queste ultime, delle funzioni di giudice di primo e di secondo grado, nonché di presidente di collegi dibattimentali;
sulla laboriosità e sulla dimostrata dedizione alle esigenze dell’ufficio;
sulla completezza del patrimonio professionale sia sotto il profilo giudiziario sia ordinamentale, desunta dai pareri espressi dai dirigenti e dai Consigli Giudiziari;
sulle attività di magistrato di riferimento per l’informatica presso il Tribunale di Paola, di Procuratore f.f. durante i periodi di assenza per congedo del Procuratore capo della Repubblica;
sulle attività di collaborazione con i dirigenti degli uffici, e in particolare, con il Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per la redazione dei rapporti di professionalità dei magistrati della sezione e come partecipe alle riunioni convocate dal Presidente di Sezione.

Sempre per l’appello, riguardo all’omissione dell’attività di formazione dei tirocinanti svolta dalla dott.ssa -O-, la sentenza, nel rilevare la mancata menzione di quest’esperienza, non ha in alcun modo chiarito come essa, se considerata, avrebbe potuto condurre ad una diversa valutazione del candidato più idoneo.

Quanto all’affermazione secondo cui in maniera assertiva è stata ritenuta la maggior pregnanza dei risultati conseguiti dal dott. -O-, a fronte di un dato statistico risalente agli anni 2009-2013 e, in altra parte, desunto dalla produttività dell’intero ufficio di appartenenza, nella delibera sono stati analticamente indicati i dati relativi alla produttività in relazione al periodo di attività svolta, nelle funzioni di GIP/GUP, presso il Tribunale di Paola.

Sempre per l’appello, non condivisibile è poi il passaggio della motivazione della sentenza che conferisce rilievo alla circostanza che, in altra procedura concorsuale, relativa al conferimento dell’ufficio semidirettivo di Presidente di Sezione del Tribunale di Paola, il dott. -O-è stato ritenuto un magistrato “ di buon profilo professionale ”, sia perché detta delibera è stata annullata, sia perché è comunque irragionevole trarre da precedenti giudizi elementi per valutare la bontà di quelli successivi, soprattutto quando gli stessi siano stati formulati nell’ambito di una diversa procedura concorsuale.

L’appello è infondato.

Si ricorda preliminarmente che per consolidata giurisprudenza il Testo unico sulla dirigenza giudiziaria (circolare n. P14858-2015 del 28 luglio 2015) non è – difettando la clausola legislativa a regolamentare ed essendo comunque materia riservata alla legge - un atto di natura regolamentare, cioè un atto normativo, ma un atto amministrativo di autovincolo nella futura esplicazione della discrezionalità del CSM a specificazione generale di fattispecie in funzione di integrazione o anche suppletiva dei principi specifici espressi dalla legge, vale a dire soltanto una delibera che vincola in via generale la futura attività discrezionale dell’organo di governo autonomo (cfr. Cons. Stato, IV, 14 luglio 2008, n. 3513;
28 novembre 2012, n. 6035;
6 dicembre 2016, n. 5152;
V, 17 gennaio 2018, n. 271;
V, 6 settembre 2017, nn. 4215 e 4216;
6 settembre 2017, n. 4220;
17 gennaio 2018, n. 271;
23 gennaio 2018, n. 432;
2 agosto 2019, n. 5492).

Ciò ricordato, va rilevato che nelle premesse della relazione introduttiva del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria (circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015) si legge che con lo stesso si intende “ garantire le esigenze di trasparenza, comprensibilità e certezza delle decisioni consiliari ” attraverso la “ ridefinizione degli indicatori di idoneità direttiva, stabilendo distinti e specifici indicatori, diversificati secondo le tipologie di incarico e, soprattutto, porre nuove e chiare regole del giudizio di comparazione tra aspiranti ”, con la finalità di “ far sì che la meritocrazia non rimanga un'affermazione di principio, ma rappresenti realmente il valore fondante di ogni scelta selettiva… che deve sempre orientarsi alla scelta del migliore dirigente da preporre al posto da coprire, nel rispetto del superiore interesse pubblico ”.

L’art. 25 del Testo unico indica la finalità del giudizio comparativo in quella di preporre all’ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare e, ove esistenti, a particolari profili ambientali.

In riferimento al merito, la previsione stabilisce che il giudizio vada svolto sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale.

Quanto alle attitudini, la valutazione comparativa è regolata dall’art. 26 del medesimo Testo unico .

La disposizione prevede che si proceda alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante disamina degli indicatori generali e specifici, previsti nella Parte II, Capo I, attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all’art. 12, commi 10, 11 e 12 del d.lgs. n. 160 del 2006.

Il giudizio attitudinale è poi formulato in maniera complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori.

Nell’ambito di tale valutazione la norma puntualizza che speciale rilievo è attribuito agli indicatori specifici, individuati negli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio.

All’art. 15 sono individuati come indicatori specifici per il conferimento di incarichi semidirettivi giudicanti di primo grado: “ a) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire – penale, civile, lavoro – e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi, valutati in base agli elementi di cui all’art. 8, considerando anche la loro durata quale elemento di validazione;
b) le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell’ufficio da conferire, valutate in base agli elementi di cui all’art. 7, tenendo conto anche della loro durata quale criterio di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all’art. 9
”.

Gli indicatori generali, di cui agli articoli da 7 a 13, sono utilizzati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale e sono “ costituiti da esperienze giudiziarie ed esperienze maturate al di fuori della giurisdizione, che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica, e conoscenze ordinamentali ”.

Le successive disposizioni contenute nel Capo II, dedicato alla valutazione comparativa, definiscono i criteri di valutazione per il conferimento delle singole tipologie di incarico.

E’ bene, inoltre, ricordare che riguardo ai limiti del sindacato di legittimità circa le delibere del CSM di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione afferma che il giudice amministrativo incorre in eccesso di potere giurisdizionale allorché « operi direttamente una valutazione di merito del contenuto della delibera stessa », « invece di svolgere un sindacato di legittimità di secondo grado, anche a mezzo del canone parametrico dell’eccesso di potere quale possibile vizio della delibera stessa » (Cass., SS.UU., 5 ottobre 2015, n. 19787).

Al contempo, la medesima giurisprudenza ha affermato che non eccede dalla giurisdizione il giudice amministrativo che nel vagliare un provvedimento del CSM di conferimento di un ufficio direttivo annulli la deliberazione per vizio di eccesso di potere, desunto dall’insufficienza o dalla contraddittorietà logica della motivazione in base alla quale è stato esplicitato il giudizio comparativo nel caso concreto (Cass., SS.UU., 8 marzo 2012, n. 3622).

Riguardo ai provvedimenti di conferimento di uffici direttivi e semidirettivi la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione afferma che il sindacato del giudice amministrativo bene è condotto attraverso le tipiche figure sintomatiche dell’eccesso di potere: « nella forma della motivazione insufficiente, dell’errore di fatto, dell’ingiustizia grave e manifesta, della contraddittorietà interna ed esterna (…), nonché, più radicalmente, dello sviamento di potere » (così ancora Cass., SS.UU., 5 ottobre 2015, n. 19787;
Cons. Stato, V, 6 settembre 2017, n. 4220).

« I provvedimenti di nomina dei magistrati ad incarichi direttivi adottati dal C.S.M., sebbene espressione di una ampia valutazione discrezionale, sono sindacabili in sede di legittimità ove risultino inficiati da palese irragionevolezza, travisamento dei fatti o arbitrarietà, essendo pacifico che le valutazioni dell'Organo di autogoverno non si sottraggono al sindacato giurisdizionale di legittimità atteso che la preminente posizione costituzionale del C.S.M. non permette di escludere la sua azione dall'ordinario regime di controllo valevole per tutta l'attività amministrativa;
pertanto il giudizio di legittimità su detti atti può implicare apprezzamenti che non si arrestano alla sola verifica di conformità degli atti a legge, ma si estendono anche alla verifica della sussistenza di quei vizi in cui si declina la figura dell'eccesso di potere, secondo i relativi profili sintomatici dell'illogicità, dell'irragionevolezza o travisamento dei fatti, nonché della carenza di motivazione e/o di istruttoria
» (Cons. Stato, IV, 11 febbraio 2016, n. 597;
14 maggio 2015, n. 2425).

La delibera impugnata ha individuato il dott. -O-come il candidato più idoneo per attitudini e merito ad essere nominato Presidente di sezione del Tribunale di Cosenza sulla base dei seguenti presupposti: “ la figura del dott. -O-appare, sul piano attitudinale specifico, senz’altro quella di maggiore spessore non solo per il ricco e completo bagaglio di esperienze acquisite nel settore penale, sia nelle funzioni requirente che nelle funzioni giudicanti, ma anche, in un’ottica prognostica, in relazione alle specifiche conoscenze e competenze di natura ordinamentale e organizzativa che gli derivano: a) dall’incarico svolto quale componente del Consiglio Giudiziario (esperienza questa che costituisce un indicatore generale di speciale rilievo ai sensi dell’art. 11, comma 1, T.U. sulla dirigenza) e della Commissione per l’analisi del flussi e delle pendenze;
b) dalle esperienze organizzative maturate quale coordinatore della sezione G.I.P./G.U.P. del Tribunale di Paola, in occasione delle quali si è fatto apprezzare per gli straordinari risultati ottenuti in termini di abbattimento dell’arretrato grazie ai moduli organizzativi adottati.

Altro dato estremamente significativo delle attitudini organizzative del magistrato, che lo fa spiccare rispetto agli altri candidati, è costituito dalla dimostrata capacità di mettere al servizio delle esigenze dell’ufficio le proprie elevate competenze informatiche.

Va rammentato, al riguardo, che il dott. -O-, nella qualità di magistrato informatico di riferimento presso il Tribunale di Cosenza ha ideato e realizzato, a costo zero, il progetto informatico “Registro Detenuti”, approvato dal Presidente del Tribunale in data 25/03/2015, che consente una perfetta ricognizione dei dati relativi ai detenuti e di scongiurare scadenze non programmate dei termini di fase;
sistema informatizzato rivelatosi indispensabile per la gestione delle scadenze delle misure cautelari emesse dal G.I.P. (termini di scadenza e relativa calendarizzazione delle eventuali modifiche e delle varie fasi processuali), con rilevazione tempestiva, sonora e visiva, dei tempi di scadenza delle misure medesime.

Tanto rilevato in termini generali, passando alle singole comparazioni, deve osservarsi che…”

O.

Si rivelano recessivi anche i profili professionali dei dottori A G, R -O- e V G, tutti accomunati dalla circostanza di avere maturato, come il dott. -O-, non solo importanti esperienze nel settore penale e nella collaborazione con la dirigenza, ma anche significative competenze ordinamentali, avendo fatto parte del circuito dell’autogoverno, quali componenti dei Consigli Giudiziari”.

O.

“Anche la dott.ssa -O-, attualmente giudice presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, al pari degli altri candidati, ha maturato una consolidata esperienza nel settore penale, avendo svolto sia funzioni requirenti che funzioni giudicanti, queste ultime anche in grado di appello, occupandosi di processi complessi aventi a oggetto le più varie tipologie di reato e presiedendo in modo stabile collegi dibattimentali.

La dott.ssa -O- è stata apprezzata dai dirigenti e dai Consigli Giudiziari per l’elevato livello di laboriosità e dedizione alle esigenze dell’ufficio, nonché per la completezza del patrimonio professionale sia sotto il profilo giudiziario che ordinamentale, essendo stata impegnata anche nel settore civile ed essendo stata componente del Consiglio Giudiziario di Catanzaro.

Con riferimento alle esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici si segnala che è stato magistrato di riferimento per l’informatica del Tribunale di Paola, ha retto la Procura di Paola durante i periodi di assenza per congedo ordinario del Procuratore capo e collabora con il Presidente di Sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere alla redazione dei rapporti sulla professionalità dei magistrati della sezione, nonché nella partecipazione alle riunioni dei presidenti di sezione e di collegio convocate dal capo dell’ufficio ”.

O.

“Nondimeno, tutti i suindicati profili professionali recedono, a livello comparativo, rispetto a quello del dott. -O-, per il carattere meno pregnante dei risultati conseguiti sia nell’ambito dell’attività giudiziaria che nell’ambito dell’attività collaborativa con la dirigenza.

Giova ribadire in particolare che la capacità gestionale del dott. -O-si è espressa negli straordinari risultati ottenuti, in termini di abbattimento delle pendenze e dell’arretrato in genere negli uffici in cui ha operato, nonché nell’ideazione e realizzazione di moduli organizzativi e strumenti di natura informatica, funzionali ad assicurare massima efficienza nella risposta giudiziaria.

Ci si riferisce, in particolare, ai risultati relativi all’abbattimento dell’arretrato presente in ufficio, attestati dal Presidente del Tribunale di Paola e dal Presidente del Tribunale di Cosenza nei rispettivi rapporti informativi, che permettono di definire il dott. -O-come “un magistrato di eccezionale rilievo” nonché alla realizzazione del sistema informatico denominato “Registro Detenuti”, che ha permesso ai magistrati dell’ufficio una perfetta ricognizione dei dati relativi ai detenuti e di scongiurare scadenze non programmate dei termini di fase;
tale strumento è, quindi, divenuto indispensabile per la gestione delle scadenze delle misure cautelari emesse dall’ufficio G.I.P.

Inverando, dunque, il disposto di cui agli artt. 9, comma 2, e 15, comma 1, del T.U., secondo cui sia le esperienze giudiziarie che le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici devono essere valutate in relazione ai concreti risultati conseguiti, il dott. -O-anche in questo caso offre, sul piano prognostico, maggiori garanzie nel sapere adeguatamente fronteggiare le problematiche gestionali della sezione di Tribunale che aspira a dirigere”. O”.

Dall’esame della documentazione versata in atti emerge che il dott. -O-ha espletato le seguenti funzioni: di G.I.P./G.U.P. in processi di criminalità organizzata, manifestando grandi capacità nell’abbattimento dell’arretrato;
attività di collaborazione nella formazione del progetto tabellare prestata presso il Tribunale di Cosenza;
svolgimento di funzioni di coordinamento presso l’Ufficio G.I.P./G.U.P. del Tribunale di Paola;
componente del Consiglio giudiziario e della Commissione per l’analisi del flussi e delle pendenze;
magistrato informatico di riferimento presso il Tribunale di Cosenza che ha ideato e realizzato, a costo zero, il progetto informatico “Registro Detenuti”.

La dott.ssa -O- ha svolto funzioni giudicanti in quasi tutti i settori della giurisdizione penale – compreso l’appello – e vanta esperienze anche nel settore civile;
ha svolto la funzione di presidente in vari collegi;
ha svolto attività formativa diverse volte;
è stata componente del Consiglio giudiziario di Catanzaro;
magistrato di riferimento per l’informatica del Tribunale di Paola, ha retto la Procura di Paola durante i periodi di assenza per congedo ordinario del Procuratore capo e collabora con il Presidente di Sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presiedendo stabilmente e tabellarmente il collegio B della prima sezione penale del Tribunale, ciò che importa l’indubbio assolvimento di specifici compiti organizzativi e gestionali, derivanti dall’ampia e onerosa attività delegata;
ha dimostrato laboriosità e dedizione alle esigenze dell’ufficio;
gode di completezza del patrimonio professionale sia sotto il profilo giudiziario sia ordinamentale, desunta dai pareri espressi dai dirigenti e dai Consigli Giudiziari.

Entrambi gli aspiranti presentavano profili professionali di particolare rilievo;
si concorda, dunque, con quanto statuito nella sentenza impugnata, per cui, essendo complessa l’attività di comparazione, era necessario un particolare approfondimento istruttorio sui profili di entrambi i candidati. Invece, dall’esame della delibera emerge come non siano stati considerati determinati indicatori di attitudine, pacificamente posseduti dalla dottoressa -O-.

Né dimostra il contrario la circostanza per cui nella premessa della delibera si sarebbe dato conto che sono stati esaminati i fascicoli personali di tutti gli aspiranti e così pure la documentazione da essi depositata nella procedura, non potendosi affatto dedurre da ciò che tutti i profili professionali dei canditati siano stati effettivamente valutati.

Il fatto che né le leggi né i criteri definiti dal CSM prescrivano che i candidati debbano essere posti a raffronto in modo analitico, con riguardo a ciascuno dei parametri prestabiliti, ovvero ad ognuna delle singole esperienze poste in evidenza dai candidati, non giustifica la pretermissione di alcuni indicatori attitudinali pacificamente posseduti dalla dott.ssa -O-, come si evince dalla motivazione della delibera impugnata.

Invero, una comparazione che non sia stata preceduta dall’analitica descrizione del curriculum dei magistrati da comparare può inficiare il contenuto di merito della comparazione, perché incide su completezza, trasparenza e ragionevolezza delle valutazioni, che solo sulla base di una compiuta rappresentazione dei fatti possono essere congruamente compiute. La logica, prima ancora che la lettera dell’art. 26 del Testo unico , impone che soltanto dopo una puntuale analisi possa razionalmente procedersi alla formulazione di un giudizio attitudinale complessivo e unitario (Cons. Stato, V, 4 giugno 2019, n. 3759;
5 giugno 2019, n. 3817). È principio generale che gli atti valutativi, per essere razionali, logici e coerenti, debbono infatti essere preceduti da una cognizione manifesta, completa e adeguata degli elementi da valutare.

In primo luogo, come ammesso anche dagli appellanti, qui non è stata valutata la consistente attività di formatore di tirocinanti, la quale ai sensi dell’art. 73 d.-l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98: “… è considerata ai fini della valutazione di professionalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito ”.

In costanza di una totale pretermissione di tale attività, non è dato conoscere come la considerazione della stessa avrebbe potuto influire sul giudizio comparativo.

Non è stato, inoltre, rilevato idoneamente che la ricorrente presiede stabilmente e tabellarmente il collegio B della prima sezione penale del Tribunale di appartenenza, ciò che importa l’indubbio assolvimento di specifici compiti organizzativi e gestionali, derivanti dall’ampia e onerosa attività delegata, limitandosi la delibera ad affermare, in relazione a tale funzione, che la dott.ssa -O-: “ collabora con il Presidente di Sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere alla redazione dei rapporti sulla professionalità dei magistrati della sezione, nonché nella partecipazione alle riunioni dei presidenti di sezione e di collegio convocate dal capo dell’ufficio ”.

Il provvedimento risulta generico anche nella parte in cui esamina la durata delle varie funzioni (criterio rilevante ai sensi dell’art. 15 del Testo unico ) e, ancor più, laddove esamina i risultati dell’attività giurisdizionale riferibili alla ricorrente, nonché nella parte in cui, affermando la maggior pregnanza dei risultati conseguiti dal controinteressato, omette di individuare le motivazioni oggettive che rendono di minore rilevanza la posizione della collega.

In proposito pare utile richiamare quanto considerato dalla giurisprudenza circa la criticità di una delibera di conferimento di incarico direttivo che, in presenza di due profili professionali che il CSM riconosceva essere di particolare rilievo, ha omesso di esplicitare le ragioni di minusvalenza di uno dei due candidati (cfr. Cons. Stato, V, 29 ottobre 2018, n. 6137;
2 agosto 2019, n. 5492).

Neppure risulta attribuito alcun particolare rilievo al parere attitudinale specifico del Consiglio giudiziario prodotto dalla ricorrente, dal quale, per espressa previsione (art. 25, comma 2, del Testo unico ), avrebbero dovuto essere tratte indicazioni in ordine agli indicatori di capacità, laboriosità, diligenza e impegno nei quali si compendia il suddetto requisito.

«A fronte, dunque, della circostanza che un candidato possa vantare indicatori specifici, lo "speciale rilievo" che essi rivestono implica solo che la valutazione del C.S.M. non possa mai prescinderne, nel senso che la decisione di preferire, nella valutazione complessiva, un candidato che ne sia privo (o sia in possesso di indicatori specifici meno significativi) richiede un particolare sforzo motivazionale, volto ad evidenziare, attraverso un puntuale esame del profilo curriculare, la maggiore "attitudine generale" o il particolare "merito" del candidato prescelto» (cfr. Cons. Stato, V, 16 ottobre 2017, n. 4786).

Dai criteri del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria si ricava che, non essendo sindacabile in sede giurisdizionale il contenuto delle valutazioni del CSM, che appartiene al merito, salvi manifesti aspetti di irragionevolezza, sproporzione o arbitrarietà, deve, di converso, svolgersi appieno il controllo sul procedimento di valutazione, che si riflette, tra l’altro, nella necessità di una particolare chiarezza e di una particolare comprensibilità della formazione lineare della decisione, che deve esternare l’essenziale apprezzamento tecnico e non presentare salti logici, così che “ lo sviluppo procedimentale si deve manifestare non solo come una sequenza formale di atti, ma anche come un autentico, coerente e logico percorso elaborativo della determinazione ” (Cons. Stato, V, 28 ottobre 2016, n. 4552).

Manifesta è, inoltre, la contraddittorietà della delibera impugnata, riguardo al giudizio di eccellenza espresso a favore del controinteressato, rispetto a quello espresso in altra delibera di poco precedente (provvedimento il cui deliberato è stato annullato in sede giurisdizionale per aspetti motivazionali diversi da quello che qui rileva), in cui il Consiglio, nel conferire a un diverso aspirante l’incarico semidirettivo di Presidente di Sezione del Tribunale di Paola, definiva il dott. Salvatore -O-magistrato “ di buon profilo professionale ”, ma rimarcava il mancato esercizio, da parte sua, di funzioni dibattimentali (indicatori specifici del TU, art. 15, lettera b).

E’ stato, in proposito, affermato che: “ il sindacato giurisdizionale sul conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi ai magistrati ordinari, ferma la sfera riservata del merito delle valutazioni e delle scelte espresse dal C.S.M., deve assicurare la puntuale ed effettiva verifica del corretto e completo apprezzamento dei presupposti giuridico-fattuali costituenti il quadro conoscitivo considerato ai fini della valutazione, la coerenza tra gli elementi valutati e le conclusioni cui è pervenuta la deliberazione, la logicità della valutazione, l'effettività della comparazione tra i candidati, la sufficienza della motivazione ” ne consegue che “… la […] contraddizione del provvedimento impugnato con precedenti e recenti valutazioni dello stesso C.S.M. sui medesimi profili curriculari del magistrato rileva nel suo aspetto di dato formale sintomo di eccesso di potere ” (cfr. Consiglio di Stato, V, 3 ottobre 2018, n. 5696).

Né la delibera ha in alcun modo dato conto delle specifiche ragioni sopravvenute alla luce delle quali si è ritenuto di mutare orientamento rispetto alla precedente valutazione.

Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va respinto.

Sussistono, tuttavia, in considerazione delle peculiarità della presente controversia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

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