Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-11-08, n. 202107411

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-11-08, n. 202107411
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202107411
Data del deposito : 8 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/11/2021

N. 07411/2021REG.PROV.COLL.

N. 06499/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6499 del 2014, proposto dai sigg.ri
G Z e M G Z, rappresentati e difesi dall’avv. R S e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A A, in Roma, via Euripide, n. 10

contro

Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti G R C, G M, F S e M C e con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, viale Liegi, n. 32

per la parziale riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Prima, n. 913/2014 del 24 giugno 2014, resa tra le parti e notificata in pari data, con la quale è stato accolto il ricorso R.G. n. 1625/2008, presentato dai sigg.ri Z per l’accertamento della responsabilità civile del Comune di Verona in ordine all’occupazione acquisitiva del terreno di loro proprietà e per la condanna del citato Comune al risarcimento dei danni.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti la memoria di costituzione e difensiva e i documenti del Comune di Verona;

Vista la documentazione successivamente depositata dal Comune appellato;

Vista la memoria finale del Comune appellato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 settembre 2021 il Cons. Pietro De Berardinis e dato atto che nessuno è comparso per le parti;

Visti gli artt. 35, comma 1 lett. c), 38 e 85, comma 9, del d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.);

Visto, altresì, l’art. 74 c.p.a.;


Considerato:

- che con l’appello in epigrafe i sigg.ri G Z e M G Z (fratello e sorella) hanno impugnato la sentenza del T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 913/2014 del 24 giugno 2014, chiedendone la parziale riforma;

- che in fatto gli appellanti espongono di avere ereditato dai genitori la proprietà di un terreno agricolo sito in Verona, avente superficie di mq. 12.000, il quale ha formato oggetto di espropriazione da parte del Comune di Verona per la costruzione di una strada di grande scorrimento;

- che dolendosi della tardività dell’adozione del decreto di esproprio, i fratelli Z hanno proposto ricorso innanzi al T.A.R. del Veneto per ottenere l’accertamento della responsabilità del Comune di Verona in ordine all’intervenuta occupazione acquisitiva del terreno di loro proprietà e la condanna del Comune stesso al risarcimento dei danni;

- che con la sentenza oggetto di impugnazione l’adito Tribunale ha fatto applicazione dei più recenti orientamenti che hanno espunto dall’ordinamento la cd. occupazione acquisitiva e per l’effetto, dopo aver accertato la tardività dell’adozione del decreto di esproprio, ha dichiarato la persistente illiceità dell’occupazione del terreno ad opera del Comune di Verona e la sua perdurante appartenenza ai privati, non essendo intervenuto un atto negoziale, ovvero autoritativo, che ne avesse determinato il legittimo acquisto in capo all’Amministrazione comunale;

- che, quindi, la sentenza appellata ha indicato l’alternativa, per il Comune, di procedere a restituire l’area ai privati, ovvero di acquisirla con lo strumento di cui all’art. 42- bis del d.P.R. n. 327/2001, pagando alla controparte il relativo indennizzo. Il T.A.R. ha poi accolto la domanda di condanna del Comune al risarcimento del danno relativo al periodo di occupazione sine titulo del terreno, stabilendo i relativi criteri e richiamando sul punto la disciplina dell’art. 42- bis cit.;

Considerato, altresì:

- che con l’atto di appello gli eredi Z hanno impugnato la sentenza di prime cure, censurandola nella parte in cui questa avrebbe fissato parametri risarcitori a detta degli appellanti non condivisibili, incostituzionali e non conformi alla giurisprudenza della C.E.D.U. ;

- che si è costituito in giudizio il Comune di Verona, resistendo con memoria all’altrui appello;

- che nelle more del giudizio il Comune di Verona ha emesso il decreto prot. n. 88661 del 30 dicembre 2014, recante l’acquisizione sanante delle aree ai sensi dell’art. 42- bis del d.P.R. n. 327/2001. Con tale decreto – versato in atti il 7 luglio 2021 unitamente alla relativa nota di trascrizione – sono state altresì stabilite le somme dovute ai privati a titolo di indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e per quello non patrimoniale, nonché a titolo di risarcimento del danno da occupazione senza titolo delle aree di loro proprietà;

- che il Comune di Verona ha successivamente depositato memoria con cui ha chiesto la declaratoria di improcedibilità dell’appello, alla luce dell’avvenuta emanazione del provvedimento ex art. 42- bis cit., rimasto inoppugnato;

- che il Comune ha, inoltre, depositato istanza di passaggio della causa in decisione sulla base degli scritti difensivi, mentre gli appellanti non hanno svolto ulteriore attività difensiva;

- che all’udienza pubblica del 28 settembre 2021, nessuno essendo comparso per le parti, la causa è stata trattenuta in decisione;

Ritenuto che l’appello sia divenuto improcedibile in ragione della sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione;

Considerato, infatti, sul punto:

- che il provvedimento di acquisizione sanante, notificato ai sigg.ri Giovanni e M G Z in data, rispettivamente, 7 e 12 gennaio 2015, non risulta essere stato da questi impugnato;
peraltro, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, le controversie sulla determinazione e corresponsione dell’indennizzo ex art. 42- bis del d.P.R. n. 327/2001 – comprensive anche della somma determinata forfettariamente “a titolo risarcitorio” – sono devolute alla giurisdizione del G.O. e, in specie, alla Corte d’appello in grado unico, mentre restano devolute alla giurisdizione del G.A. le controversie in cui sia dedotta l’illegittimità in sé del provvedimento di acquisizione, per insussistenza dei requisiti previsti dalla legge (Cass. civ., Sez. Un., 20 luglio 2021, n. 20691). Ne segue che eventuali doglianze dei privati avverso il quantum liquidatogli con il provvedimento di acquisizione sanante avrebbero dovuto essere fatte valere innanzi al G.O.;

- che nella vicenda ora in esame, il decreto di acquisizione sanante, adottato il 30 dicembre 2014, è posteriore alla pubblicazione della sentenza di prime cure ed alla proposizione dell’appello (notificato il 24 luglio 2014 e depositato il successivo 29 luglio);

- che, come affermato anche di recente dalla Sezione in fattispecie analoga, nel caso in cui il decreto di acquisizione sanante, che ha posto fine alla situazione di illiceità pregressa, sia sopravvenuto non al ricorso, ma al giudizio di primo grado, si produce l’improcedibilità dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado in relazione all’accertamento, ivi contenuto, dell’illiceità del comportamento della P.A. (C.d.S., Sez. II, 12 febbraio 2020, n. 1087);

- che gli appellanti non hanno più svolto alcuna attività processuale dopo il deposito della cartolina comprovante l’avvenuta notifica del gravame: ciò depone nel senso della conferma che in capo agli stessi non residua più alcun interesse alla decisione del gravame medesimo;

Ritenuto, per tutto quanto esposto, di dover dichiarare l’improcedibilità dell’appello, confermando la sentenza di primo grado nei limiti dell’accertamento, in essa contenuto, dell’illiceità della condotta serbata dal Comune di Verona;

Ritenuta, da ultimo, la sussistenza di giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del grado d’appello del giudizio, anche in ragione del mancato svolgimento da parte degli appellanti di ulteriori attività processuali, come sopra visto;

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