Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-12-28, n. 202211472

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-12-28, n. 202211472
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202211472
Data del deposito : 28 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/12/2022

N. 11472/2022REG.PROV.COLL.

N. 09838/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9838 del 2015, proposto da
3a S.S. Società Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati D B, R L, A S, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Rolfo in Roma, via Appia Nuova 96;



contro

Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G G, M P, con domicilio eletto presso lo studio G G in Roma, via Sistina, 42;



nei confronti

Comune di Bedizzole, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. 00498/2015, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Brescia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 novembre 2022 il Cons. M S e preso atto, ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a. e dell’art. 13-quater disp. att. c.p.a. (articolo aggiunto dall’art. 17, comma 7, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113.), del deposito delle note di passaggio in decisione, è data la presenza degli avvocati: Bezzi, Lancellotti, Stefana, Poli e Galoppi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. La società agricola 3A S.S. ha impugnato innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia il provvedimento del direttore dell’Area Sviluppo Economico Settore Ambiente della Provincia di Brescia n. 2493 del 20 luglio 2012 con il quale è stata negata, a seguito della decisione della conferenza di servizi, l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica e calore alimentato da fonti rinnovabili (nella specie: pollina, ossia un concime organico derivante dal trattamento delle deiezioni di polli e galline) da localizzare nel Comune di Bedizzole.

2. Il tribunale di primo grado, con sentenza dell’8 aprile 2015, ha accolto in parte il ricorso della 3A S.S. vincolando la Provincia di Brescia a indire nuovamente una conferenza di servizi al fine di esaminare, previo coinvolgimento della società ricorrente, le questioni tecniche aperte e di prendere una nuova decisione sulla domanda di autorizzazione dell’impianto, comprensiva di eventuali prescrizioni tecniche, entro 90 giorni dal deposito della sentenza. Questo in breve il ragionamento del giudice di primo grado:

a) La pollina può essere considerato un sottoprodotto, ai sensi del Codice dell’ambiente, che potrebbe essere sottoposto a successiva utilizzazione (nel caso di specie come biomassa) anche al di fuori del medesimo ciclo produttivo da cui essa scaturisce (nel caso di specie: la pollina veniva conferita da altri allevamenti e immessa nel ciclo di combustione dell’impianto da autorizzare);

b) Non trattandosi di rifiuto ma di sottoprodotto non possono essere applicate le norme sulle distanze minime stabilite dal piano regionale sulla localizzazione degli impianti di rifiuti;

c) Stesso discorso sui limiti degli inquinanti. In quanto sottoprodotto non si applicano i valori soglia applicabili al trattamento dei rifiuti.

3. Ha proposto appello al Consiglio di Stato la Società agricola 3A S.S. con un unico motivo di ricorso nel quale si lamenta l’erroneità della sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto il risarcimento del danno alla società appellante. In particolare rileva la 3A S.S. che la Provincia abbia dilungato oltre ogni ragionevolezza il termine di conclusione del procedimento e che risultino presenti tutti i requisiti per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno avendo la pubblica amministrazione agito con dolo o colpa grave ed essendo acclarata l’illegittimità del provvedimento amministrativo dalla sentenza di primo grado. Risarcimento nella specie ritenuto essenziale dal momento che l’impianto non è stato più realizzato in quanto sarebbero sfumati tutti i finanziamenti di matrice pubblica.

4. Ha presentato appello incidentale la Provincia di Brescia con un unico articolato motivo di gravame nel quale censura l’erroneità dell’appellata sentenza rilevando che, nei casi caratterizzati da un’elevata discrezionalità tecnica, il giudice amministrativo debba limitarsi ad un controllo formale ed estrinseco del percorso logico seguito dell’amministrazione, e quand’anche si ritenga possibile un accesso diretto al fatto questo deve assumere i caratteri del “sindacato debole”. La Provincia appellante contesta poi la qualificazione della pollina come sottoprodotto rilevando in particolare che la disciplina vigente era l’art. 2 bis, comma 1, del D.L. 3 novembre 2008, n. 171 il quale qualificava la pollina come sottoprodotto, soggetto alla disciplina di cui all’allegato X parte V del

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