Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-09-28, n. 201604023

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-09-28, n. 201604023
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201604023
Data del deposito : 28 settembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/09/2016

N. 04023/2016REG.PROV.COLL.

N. 02212/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2212 del 2014, proposto dal signor V L N, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca De Pauli C.F. DPLLCU71L16C758N, con domicilio eletto presso Enrico Di Ienno in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 33;

contro

Ministero della difesa, Comando Legione Carabinieri Friuli - Venezia Giulia, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma della sentenza del T.A.R. per il Friuli - Venezia Giulia, sez. I, n. 657/2013.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando Legione Carabinieri Friuli - Venezia Giulia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2016 il cons. Giuseppe Castiglia e uditi per le parti l’avv. De Pauli e l'avvocato dello Stato Camassa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con provvedimento in data 9 maggio 2013, il Comandante della Legione Carabinieri Friuli Venezia-Giulia ha disposto il trasferimento d’autorità del signor V L N, maresciallo dell’Arma, dalla stazione di Grado a quella di via Hermet a Trieste per una serie di comportamenti considerati non corretti e non consoni al ruolo rivestito.

2. Il signor L N ha impugnato il provvedimento, proponendo un ricorso che il T.A.R. per il Friuli Venezia-Giulia, sez. I, ha respinto con sentenza 12 dicembre 2013, n. 657.

3. Il Tribunale regionale ha ritenuto l’atto impugnato motivato adeguatamente per ragioni di opportunità, estraneo alla materia disciplinare, non contestabile sulla base dei lodevoli precedenti di servizio e delle esigenze familiari dell’interessato, che non potrebbero prevalere su quelle del buon andamento dell’amministrazione.

4. Il signor L N ha interposto appello contro la sentenza.

5. Riportati i motivi del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ricordato la sentenza con cui il medesimo T.A.R. ha accolto il ricorso del signor L N avverso una sanzione disciplinare, l’appellante sviluppa due censure contro la sentenza, la quale:

a) avrebbe travisato la portata delle ragioni dell’interessato, considerandole a torto generiche o genericamente esposte;
il provvedimento impugnato sarebbe arbitrario, ritorsivo (perché il signor L N avrebbe rifiutato il trasferimento a Gradisca), assistito da una motivazione solo apparente e assolutamente autoreferenziale;

b) avrebbe trascurato la necessità primaria di tutelare in via primaria la salute della moglie dell’appellante, affetta da una rara malattia che potrebbe richiedere un soccorso immediato, in tal modo omettendo di contemperare le esigenze personali con l’interesse pubblico.

6. L’Amministrazione della difesa si è costituita in giudizio per resistere all’appello, rinviando alle difese svolte in primo grado e comunicando che il signor L N, in data 17 dicembre 2013, sarebbe stato trasferito su richiesta al Nucleo investigativo del Comando provinciale di Trieste. Questa circostanza dimostrerebbe l’inconsistenza delle argomentazioni fondate sullo stato di salute della moglie dell’appellante e la mancanza di interesse all’impugnazione, che andrebbe dichiarata inammissibile o improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

7. Il signor L N ha replicato con memoria e ha depositato varia documentazione (rapporto informativo del servizio svolto presso la stazione e presso il Nucleo investigativo di Trieste;
sentenza del Tribunale militare di Verona che, in relazione a fatti avvenuti nella stazione di Grado, che vedevano il signor L N persona offesa dal reato, ha condannato un militare subordinato per insubordinazione con ingiuria pluriaggravata continuata).

8. All’udienza pubblica del 22 settembre 2016, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.

9. In via preliminare, il Collegio:

a) osserva che la ricostruzione in fatto, sopra riportata e ripetitiva di quella operata dal giudice di prime cure, non è stata contestata dalle parti costituite ed è comunque acclarata dalla documentazione versata in atti. Di conseguenza, vigendo la preclusione posta dall’art. 64, comma 2, c.p.a., devono darsi per assodati i fatti oggetto di giudizio;

b) respinge l’eccezione di inammissibilità o improcedibilità del gravame, formulata dall’Amministrazione appellata, in quanto l’aver richiesto e ottenuto un nuovo trasferimento nella città di Trieste non fa venir meno l’interesse, che l’appellante rivendica, alla restituzione dell’originaria sede di impiego in Grado.

10. Nel merito, il ricorso è infondato.

11. Secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, i provvedimenti di trasferimento d'autorità di militari, ivi compresi quelli assunti per ragioni d'incompatibilità ambientale,

a) sono qualificabili come "ordini", rispetto ai quali l'interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto;

b) non richiedono nemmeno una particolare motivazione, atteso che l'interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato;

c) non hanno carattere sanzionatorio, ma sono preordinati ad ovviare alla situazione d'incompatibilità ambientale determinatasi;

d) non rileva la situazione d'incompatibilità ambientale venutasi a creare, nel senso che questa prescinde da ogni giudizio di rimproverabilità della condotta dell’interessato;

e) in simili fattispecie, il compito del giudice è limitato al riscontro della effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità riscontrata dall'Amministrazione (e costituente presupposto del provvedimento) e della proporzionalità del rimedio adottato dall’Amministrazione stessa per rimuoverla (cfr. da ultimo sez. IV, 15 gennaio 2016, n. 103;
sez. IV, 1° aprile 2016, n. 1276;
sez. IV, 12 maggio 2016, n. 1909).

12. Il signor L N contesta integralmente le motivazioni poste a base del provvedimento impugnato, ma non può negare, ad esempio, che:

a) i suoi atteggiamenti hanno provocato malumori e proteste nella stampa locale, anche a seguito dei una lamentata disparità di trattamento fra i corrispondenti delle diverse testate;

b) dopo l’episodio dell’agosto del 2012, la Procura di Gorizia ha trasferito alla Compagnia dei Carabinieri di Monfalcone le deleghe di polizia giudiziaria già assegnate alla stazione di Grado, senza assegnarne di nuove (la contraria affermazione dell’appellante, volta a smentire tale circostanza – pag. 13 del ricorso – è apodittica e generica);

c) la Guardia di finanza gli ha indirizzato una contestazione amministrativa, di cui egli non ha informato tempestivamente i superiori sulla base di pretese “indicazioni” avute dalla Guardia di finanza stessa;

d) il verbale della visita periodica del 19 dicembre 2012 attesta che il personale “… appare attraversare un periodo di minor armonia a seguito di eventi che hanno interessato il reparto”.

13. In sostanza, l’appellante contrappone proprie valutazioni di merito a quelle dell’Amministrazione. Il che non è ammissibile, sicché deve dirsi che restano irrilevanti eventuali inesattezze marginali della motivazione (il numero dei sottoposti a procedimento disciplinare) o le attestazioni di stima e fiducia provenienti dalla Autorità cittadine.

14. Quanto infine alle condizioni di salute della moglie, si deve rilevare che l’appellante ha rifiutato il trasferimento nella sede più vicina di Gradisca e che - come ha osservato in primo grado la difesa erariale - a Trieste abita il padre della signora, di professione medico, e sono presenti le necessarie strutture sanitarie.

15. In definitiva, dalla lettura degli atti nulla lascia supporre che il trasferimento sia stato determinato da un intento punitivo (del che l’appellante si duole) e non invece dall’esigenza, apprezzata dall’Amministrazione nell’esercizio della propria discrezionalità, di ricostruire una serenità ambientale persa o almeno incrinata.

16. Dalle considerazioni che precedono discende che l’appello è infondato e va perciò respinto, con conseguente conferma della sentenza gravata e del provvedimento impugnato.

17. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: fra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663).

18. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

19. Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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