Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-08-12, n. 201905665

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-08-12, n. 201905665
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201905665
Data del deposito : 12 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/08/2019

N. 05665/2019REG.PROV.COLL.

N. 05357/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 5357 del 2012, proposto dal Ministero dell'economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di Finanza, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

il sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S P, e con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F D S in Roma, viale Cortina D'Ampezzo n. 269;

nei confronti

dei sig.ri -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, Ciro Petrone, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Sede di Roma n. -OMISSIS-, resa tra le parti con rito abbreviato e concernente esclusione dal concorso per il reclutamento di n.

1.250 allievi finanzieri.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2019 il Cons. G L e udito per l’appellante l’avvocato dello Stato Pasquale Pucciariello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con atto d’appello recante istanza cautelare, notificato il 6 luglio 2012 ai sigg.ri -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-e depositato il 13 luglio 2012, il Ministero dell'economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di Finanza ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Sede di Roma n. -OMISSIS-, resa con rito abbreviato ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo e depositata il 26 aprile 2012, la quale ha accolto il ricorso n. 1513/2012, proposto dal sig. -OMISSIS- contro il suddetto Ministero dell'economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di Finanza e nei confronti dei citati sigg.ri -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-per l’annullamento, con gli atti connessi, dei seguenti atti:

a) il provvedimento notificato in data 28 dicembre 2011, con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso per il reclutamento di 1250 allievi finanzieri nel Corpo della Guardia di Finanza perché non in possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), della determinazione n. 83482 del 22 marzo 2011, in quanto « in data 28 maggio 2008, a seguito di una perquisizione personale effettuata dai Carabinieri di Torre Annunziata, veniva trovato in possesso di circa 6,501 grammi di sostanza stupefacente di tipo "marijuana” e, pertanto, segnalato alle competenti autorità per violazione dell'art. 75 del D.P.R. n. 309/90» ;

b) la proposta di esclusione dalla procedura concorsuale formulata dal Centro di reclutamento con nota in data 11 novembre 2011;

c) la graduatoria definitiva pubblicata in data 2 gennaio 2012.

La sentenza appellata ha accolto il ricorso, ravvisando negli atti impugnati contrasto con il principio di ragionevolezza e di proporzionalità dell’azione amministrativa, in base alle seguenti considerazioni:

- incontestata unicità dell’episodio di possesso di una modica quantità di marijuana;

- riferimento al più recente orientamento della medesima sezione del Tar del Lazio relativamente alla tematica oggetto del ricorso;

- conferma di questo orientamento da parte del giudice d’appello (Cons. Stato, Sez. IV, ord. 31 agosto 2010, n. 3971);

- unicità dell’episodio, sua risalenza nel tempo (anno 2008), e comunque sua anteriorità all’arruolamento.

L’appello, richiamando pronunce giurisprudenziali di segno opposto a quella gravata, rileva: error in judicando da parte del Tar;
un corretto esercizio della discrezionalità da parte dell'Amministrazione a fronte della specificità dei compiti attribuiti agli appartenenti alla Guardia di Finanza e di un fatto "oggettivamente riprovevole";
l’uso di stupefacenti e le modalità di detenzione da parte del candidato in tempo non remoto;
eccesso di potere giurisdizionale per sindacato su una scelta che rientra nel merito dell'azione amministrativa.

L’appellato ha depositato memoria di costituzione in data 27 luglio 2012.

I controinteressati dell’appellato non si sono costituiti.

Con ordinanza n. -OMISSIS-è stata accolta l’istanza cautelare.

In esito ad avviso di perenzione consegnato il 17 luglio 2017 l’appellante ha depositato, in data 27 luglio 2017, domanda di fissazione di udienza.

Con note d’udienza depositate il 10 maggio 2019 l’appellante ha ribadito i propri assunti, allegando pronunce conformi.

La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 25 giugno 2019.

DIRITTO

L’appello va accolto.

La specificità dei compiti della Guardia di Finanza, che attengono anche alla repressione degli illeciti in materia di stupefacenti, la non eccessiva risalenza dell’episodio e le sue modalità, quali risultanti dal non contestato verbale dell’Arma dei Carabinieri, l’incontestato potere valutativo dell’appellata Amministrazione in materia di giudizio sui requisiti morali dei candidati al reclutamento, la recente giurisprudenza conforme di questo Consiglio di Stato, condivisa da questo Collegio (cfr. per tutte, Cons. Stato, Sez. IV, 19 giugno 2019, n. 4151), inducono ad un accoglimento dell’appello.

Relativamente alle spese di giudizio la non univocità della giurisprudenza sul tema e la natura delle valutazioni in contestazione (che appaiono rivestire connotazione storicistica e non assoluta) inducono a confermare la compensazione già disposta in primo grado.

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