Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-02-29, n. 202401981
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Testo completo
Pubblicato il 29/02/2024
N. 01981/2024REG.PROV.COLL.
N. 07887/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7887 del 2017, proposto da
AN AR De NE, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Di Martino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via dell'Orso, n. 74;
contro
Comune di Napoli in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Fabio AR Ferrari, Bruno Ricci e AN Ivana Furnari, con domicilio eletto presso lo studio Nicola Laurenti in Roma, via F. Denza n. 50/A;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 1666/2017, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 dicembre 2023 il Cons. ANmaria Fasano e udito per le parti l’avvocato Paolo Di Martino in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma " Microsoft Teams ";
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. AN AR De NE propone appello avverso la sentenza n. 1666 del 2017 del T.A.R. per la Campania, che ha accolto parzialmente il ricorso dalla stessa proposto per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della disposizione dirigenziale n. 796 del 09.10.2001, della proposta del responsabile del procedimento del 02.04.2001 e del parere della commissione edilizia reso nella seduta del 05.04.2001.
2. L’appellante riferisce di essere proprietaria di un immobile sito in Napoli, alla Via D. Morelli n. 7, piano 6°, int. 30, con annessi due terrazzini, facente parte del cd. “Palazzo Nunziante”, che per il suo notevole interesse culturale è sottoposto al vincolo della L. 1039/1939 (attualmente del d.lgs. 42/2004) e ricadente in area classificata dalla variante di salvaguardia approvata con DPGRC n. 9297 del 29.06.1998, come zona B – risanamento conservativo.
Il Comune di Napoli, con ordinanza sindacale prot. 11670 dell’8.05.1980, ha ordinato alla ricorrente la riduzione in pristino di alcuni abusi che la ricorrente assume commessi nel 1980, consistenti nella trasformazione del sottotetto in abitazione e nel frazionamento per scorporo da una preesistente unità immobiliare, realizzata nel lontano 1939.
La signora De NE ha impugnato il suddetto provvedimento ripristinatorio innanzi al T.A.R. per la Campania. Nelle more del giudizio è entrata in vigore la Legge 47/1985 sul condono edilizio, pertanto, il Tribunale amministrativo, con decisione n. 421 del 17.09.1985, ha sospeso il procedimento giurisdizionale, ritenendo che nella specie “ possono ricorrere le condizioni per la concessione della sanatoria, sulla quale dovrà pronunciarsi l’Autorità amministrativa ”.
AN AR De NE riferisce di avere presentato, per le medesime opere, istanza di condono ex lege 47/85 in data 29.03.1986, prot. n. 14531/86, la quale risulta allo stato ancora pendente (malgrado l’acquisizione del parere favorevole al rilascio del permesso in sanatoria da parte della Soprintendenza, giusto atto prot. n. 7400 dell’11.07.2017).
In occasione di lavori condominiali consistenti nel rifacimento della terrazza condominiale e, in particolare, nel rifacimento delle pendenze, AN AR De NE ha provveduto a sostituire quel che rimaneva di una preesistente tettoia e di una barriera in ferro divisoria dell’area privata dallo spazio condominiale, realizzando “ una struttura in scatolari metallici con copertura in plastica, di superficie di circa 25 mq alta al colmo mt. 3,5 ed alla gronda mt. 3 ” ed “ un muretto delimitante lungo mt. 7 con sovrastante inferriata e cancello per l’accesso ”. Per tali opere, ha presentato al Comune di Napoli istanza di accertamento di conformità ex art. 13 L. n. 47/1985 (pratica n. 163/99).
L’appellante lamenta che il Comune, ritenendo che tutte le opere nel tempo realizzate nell’immobile - e non già solo la tettoia ed il muretto - fossero comprese nell’istanza di accertamento di conformità, con disposizione dirigenziale n. 796 09.10.2001, ha negato la concessione edilizia in sanatoria richiesta, senza tener conto della preesistente domanda di condono ex L. n. 47/1985 non ancora vagliata.
3. La signora De NE ha impugnato il suddetto provvedimento dinanzi al Tribunale per la Campania, denunciando: i) errato accertamento dei presupposti del gravato diniego di sanatoria, per avere il Comune esteso la sanzione demolitoria anche agli interventi oggetto della preesistente domanda di condono del 1986, senza essersi preventivamente pronunciato sulla domanda stessa; ii ) incompetenza assoluta del Comune nell’adozione di un provvedimento di repressione di un illecito edilizio commesso su un edificio vincolato, che è invece di competenza del Ministero; iii) eccesso di potere per l’applicazione contemporanea della sanzione ripristinatoria e di quella pecuniaria; iv ) violazione dell’art. 164 del D.lgs. 490/1999 (in precedenza, art. 15 della L. 1497/39) per essere