Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-05-09, n. 202203578
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Testo completo
Pubblicato il 09/05/2022
N. 03578/2022REG.PROV.COLL.
N. 00965/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 965 del 2022, proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
il sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente la mancata conclusione del procedimento amministrativo avente ad oggetto l'emersione del rapporto di lavoro irregolare ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’appellato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2022 il Cons. Giovanni Pescatore e udito per la parte appellante l’avvocato dello Stato Lorenzo D'Ascia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - In data 19 giugno 2020 l’odierno appellato ha presentato una istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare nell’interesse di una persona di cittadinanza straniera, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77.
2 - In data 30 luglio 2021, stante l’inutile decorso di oltre 12 (dodici) mesi dalla presentazione della domanda ed a fronte della perdurante inerzia della Pubblica Amministrazione, l’appellato ha presentato ricorso ex art. 117 c.p.a. dinanzi al TAR della Lombardia – sede di Milano, instaurando il procedimento R.G. n. -OMISSIS-.
3 - Nell’atto introduttivo del giudizio si evidenziava come il D.L. n. 34 del 2020 non preveda espressamente un termine per la conclusione del procedimento, dovendosi pertanto applicare allo stesso il termine generale di cui all’art. 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, in base al quale “ nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni ”.
4 - Con la sentenza n. -OMISSIS-, il TAR per la Lombardia – Sede di Milano - ha accolto l’impugnativa, aderendo alla prospettazione del ricorrente, richiamando i precetti costituzionali di cui all’art. 24 Cost. sul diritto di difesa ed all’art. 97 sul buon andamento e sull’imparzialità dell’azione amministrativa, e rilevando come dietro un’istanza vi sia sempre una posizione soggettiva in fase di espansione e come l’inerzia dell’amministrazione precluda a tempo indeterminato l’ottenimento del bene della vita a cui l’interessato aspira, obiettivo non adeguatamente raggiungibile mediante la sola tutela risarcitoria per equivalente.
5 - Con atto d’appello notificato il -OMISSIS-, il Ministero ha impugnato la sentenza del TAR, deducendo il vizio di “ violazione e falsa applicazione dell’art. 103 del D.L. 34/2020, convertito con legge n. 77 del 2020 ”, argomentato mediante il richiamo all’orientamento espresso da questa Sezione con diverse pronunce (n. 891 del 2014, n. 4607 del 2014, n. 206 del 2015, n. 5265 del 2015, n. 1425 del 2016), per il quale, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la materia dell’emersione deve ritenersi esclusa dall’intero sistema dei termini per il procedimento amministrativo previsto dai tre commi dell’art. 2 e, a maggior ragione, dal termine più breve previsto dal relativo comma 2.
6 - A seguito della costituzione in giudizio dell’appellato, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a. all’udienza del 5 maggio 2022.
7 - L’appello è fondato, nei limiti di seguito precisati.
8 - Come anticipato in premessa, il termine generale entro il quale il procedimento deve essere concluso, qualora non siano previsti dall’ordinamento giuridico specifici e diversi termini, è quello di trenta giorni indicato dall’art. 2, comma 2, della L. n. 241 del 1990, il quale ha previsto che, “ nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni ”.
Lo stesso articolo 2 al comma 3 ha consentito l’emanazione di norme regolamentari con le quali possono essere introdotti termini derogatori: ha quindi previsto che “ Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali ”.
Il comma 4 ha disposto, infine, che “ Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione ”.
9 - Secondo l’impostazione fatta propria dal T, essendo quelle previste dall’articolo 2 - commi 2 e ss. - mere facoltà derogatorie, in difetto di una espressa