Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-07-11, n. 202306759
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Testo completo
Pubblicato il 11/07/2023
N. 06759/2023REG.PROV.COLL.
N. 05847/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5847 del 2020, proposto da
S G S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Fantappie', M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M S in Roma, via Adda, 55;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A P, A P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A P in Roma, viale Liegi n. 32;
nei confronti
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - Arera, Ministero per Lo Sviluppo Economico, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 03856/2020, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici – Gse S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 aprile 2023 il Cons. R R e uditi per le parti gli avvocati Fantappié Andrea e Molera in sostituzione dell'avv. Police Aristide;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con istanza del 9 gennaio 2013 (prot. n. 13/2/BG05PB2), la società S Green S.r.l. (di seguito, S) ha chiesto al Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A. (di seguito, GSE) il riconoscimento della qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.M. 18/12/2008 per l’impianto termoelettrico di Abbadia San Salvatore (SI)
BG071 da 0,836 MW.
2. All’esito del procedimento il GSE, dopo aver richiesto alcune integrazioni documentali, con il provvedimento in epigrafe indicato ha respinto l’istanza, deducendo, a fondamento del diniego :
a) che il gruppo di produzione installato presso l’impianto è già stato oggetto di incentivazione e quindi ai sensi dell’art. 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è precluso l’accesso agli incentivi di cui al DM 18 dicembre 2008; b) che il calendario di manutenzione presentato dall’appellante si riferisce al gruppo del diverso impianto “Inzago 2” (matricola 3793621-2) e non a quello oggetto dell’istanza (matricola 3546351); c) che è impossibile individuare in modo univoco il valore di potenza nominale media annua da associare all’impianto, stante la diversità tra il valore dichiarato nella richiesta di qualifica e quello risultante dalla documentazione trasmessa il 17 aprile 2013.
3. Avverso tale provvedimento S ha proposto ricorso avanti al TAR per il Lazio, che l’ha respinto con la sentenza in epigrafe indicata.
4. S ha quindi proposto appello.
5. Il GSE si è costituito in giudizio insistendo per la reiezione del gravame.
6. Con istanza congiunta depositata il 9 marzo 2023 le parti hanno chiesto disporsi la sospensione del giudizio, riferendo della pendenza di interlocuzioni conseguenti alla presentazione, da parte dell’appellante, di una istanza di riesame.
7. La causa è stata quindi chiamata alla udienza straordinaria del 12 aprile 2023, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. Sulla istanza di sospensione del processo, presentata dalle parti, il Collegio ritiene di doversi pronunciare in senso negativo, a ciò ostando la previsione di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., secondo cui “ Non e' possibile disporre, su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo. Il rinvio della trattazione della causa e' disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza ,..”: la sospensione, infatti, determina un arresto temporaneo del processo, e per tale ragione deve ritenersi, quoad finem , equiparabile al rinvio o alla cancellazione della causa dal ruolo, con conseguente applicabilità dell’art. 73, comma 1 c.p.a.
8.1. Nella specie, poi, non si ravvisano quei “casi eccezionali” che giustificherebbero l’arresto del processo, posto che le interlocuzioni pendenti tra le parti sono state originate da una istanza di riesame dell’atto impugnato, cioè da un atto del tutto volontario e certo non imprevedibile di parte appellante, inoltrata, tra l’altro, dopo la fissazione della odierna udienza.
8.2. L’istanza, conclusivamente, non può essere accolta in quanto contraria alla ratio sottesa alla previsione sopra citata contenuta nell’art. 73, comma 1, c.p.a.
9. Con il primo motivo d’appello S contesta il capo della appellata sentenza che ha ritenuto non inficiante la circostanza che il GSE abbia, in diversa ma identica procedura,