Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-08-01, n. 202307461

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-08-01, n. 202307461
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202307461
Data del deposito : 1 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/08/2023

N. 07461/2023REG.PROV.COLL.

N. 01924/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1924 del 2022, proposto da Comune di Manduria, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D B, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. E Vergine in Roma, via Pineta Sacchetti 182;



contro

L D, C C e C C C, rappresentate e difese dagli avvocati A E C e M L A, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;



nei confronti

Edilia Restauri S.r.l., G.A.L. Terre del Primitivo, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (sezione prima) n. 211 del 7 febbraio 2022


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle signore L D, C C e C C C;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2023 il consigliere Ofelia Fratamico;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale.




FATTO e DIRITTO

1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:

- dalla deliberazione n. 62 del 9 aprile 2020 della Commissione straordinaria presso il Comune di Manduria, nominata con d.P.R. del 27 aprile 2018, di approvazione del progetto esecutivo di un “Centro comunale di raccolta rifiuti differenziati in località San Pietro in Bevagna, frazione di Manduria”, da realizzare su di un'area di proprietà comunale catastalmente identificata al foglio n. 136, particella n. 142;

- dalla deliberazione n. 24 del 26 ottobre 2017 del Commissario prefettizio presso il Comune di Manduria, assunta con i poteri della Giunta comunale, di approvazione del progetto definitivo e da ogni altro atto comunque connesso, presupposto e consequenziale del procedimento.

2. Avverso tali atti le signore Digiacomo Liliana, Calò Cosima e Calò Clelia Carmine, proprietarie o utilizzatrici di civili abitazioni, adibite a residenze estive, immediatamente adiacenti al sito interessato dall’intervento progettato, hanno proposto ricorso dinanzi al T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sulla base dei seguenti motivi:

a) eccesso di potere per erronea presupposizione in diritto, carenza istruttoria, illogicità manifesta, violazione del principio del giusto procedimento, violazione ed elusione della normativa urbanistica di zona, del principio del giusto e dell’art. 193 del decreto legislativo n. 152/2006;

b) eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto sotto altro profilo, carenza istruttoria sotto altro profilo;

c) eccesso di potere per irragionevolezza manifesta dell’azione amministrativa, contraddittorietà manifesta, carenza istruttoria sotto altro profilo;

d) eccesso di potere sotto altro profilo, violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e del principio del giusto procedimento sotto altro profilo.

3. Il T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di Lecce, disattendendo le eccezioni preliminari di irricevibilità del ricorso per tardività formulate dal Comune e dalla Edilia Restauri s.r.l., ditta appaltatrice dei lavori progettati, ed affermando la sussistenza della legittimazione delle ricorrenti e dell’interesse all’impugnazione, con la sentenza n. 211 del 7 febbraio 2022 ha accolto il ricorso per “la carenza di idonea variante allo strumento urbanistico generale per contro necessaria ai fini dell’insediamento del centro raccolta rifiuti differenziati in questione in area classificata agricola dal vigente PRG del Comune di Manduria”, annullando le deliberazioni assunte al riguardo dal Comune e compensando le spese.

4. Tale pronuncia è stata impugnata dal Comune di Manduria, che ha affidato il suo appello a tre motivi così rubricati:

I - in via preliminare, violazione e falsa applicazione art. 45 c.p.a. in relazione al principio utilizzato per l’individuazione del dies a quo nel caso di specie;

II - violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della l. reg. Puglia n. 13/2001;

III – violazione e falsa applicazione dell’art. 54 e dell’art. 73 c.p.a., in relazione alla declaratoria di inutilizzabilità della documentazione depositata dal Comune di Manduria in data 18 novembre 2021.

5. Con il medesimo atto di appello il Comune ha, altresì, riproposto le difese e le eccezioni non esaminate dal T.a.r., insistendo per l’inammissibilità e, in ogni caso, per il rigetto del ricorso di

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