Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-01-21, n. 202000512

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-01-21, n. 202000512
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202000512
Data del deposito : 21 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/01/2020

N. 00512/2020REG.PROV.COLL.

N. 06364/2018 REG.RIC.

N. 06374/2018 REG.RIC.

N. 06423/2018 REG.RIC.

N. 06367/2018 REG.RIC.

N. 06368/2018 REG.RIC.

N. 06370/2018 REG.RIC.

N. 06372/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6364 del 2018, proposto da
Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Ferriera Valsabbia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro D'Andria, Gabriele Accardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gennaro D'Andria in Roma, piazza del Popolo 18;

nei confronti

Società Siderferro S.r.l. in Liquidazione non costituito in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 6374 del 2018, proposto da
Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Feralpi Siderurgica S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Flavio Iacovone, Francesco Sciaudone, Gianluca Belotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Sciaudone in Roma, via Pinciana 25;

nei confronti

Alfa Acciai Spa, Ferriera Valsabbia Spa, Stefana Spa In Liquidazione, Fn.Fer. Spa, Ferriere Nord Spa, Riva Acciao Spa, Industrie Riunite Odolesi I.R.O. S.p.A., Siderferro S.p.A. in Liquidazione, Ori Martin Acciaieria e Ferriera di Brescia S.p.A. non costituiti in giudizio;
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia, rappresentato e difeso dagli avvocati S F, M T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio S F in Roma, Piazzale delle Belle Arti 8;
A L, A.N.C.E. Brescia - Associazione Nazionale Costruttori Edili, rappresentati e difesi dall'avvocato D E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Daniele Manca Bitti in Roma, via Luigi Luciani 1;



sul ricorso numero di registro generale 6423 del 2018, proposto da
Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Ferriere Nord Spa, Fn.Fer Spa, Siderferro S.r.l. in Liquidazione non costituiti in giudizio;
Ferriere Nord, Fn.Fer, rappresentati e difesi dagli avvocati Gabriele Dona', A L, Wilma Viscardini Dona', S S, A P, B C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A L in Roma, via delle Quattro Fontane n. 20;

nei confronti

A L, A.N.C.E. - Brescia - Associazione Nazionale Costruttori Edili, rappresentati e difesi dall'avvocato D E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Daniele Manca Bitti in Roma, via Luigi Luciani 1;



sul ricorso numero di registro generale 6367 del 2018, proposto da
Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Riva Acciaio S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati B P, B I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio B I in Roma, via Ennio Quirino Visconti, 99, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Siderferro Srl, Alfa Acciai Spa, Ferriera Valsabbia Spa, Fn.Fer. Spa, Feralpi Siderurgica Spa, Ferriere Nord Spa, Stefana Spa In Liquidazione, Industrie Riunite Odolesi I.R.O. S.p.A., O.R.I. Martin - Acciaieria e Ferriera di Brescia S.p.A. non costituiti in giudizio;
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia, rappresentato e difeso dagli avvocati S F, M T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio S F in Roma, Piazzale delle Belle Arti 8;



sul ricorso numero di registro generale 6368 del 2018, proposto da
Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Alfa Acciai S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Piero Fattori, Marco Martinelli, Matteo Padellaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Martinelli in Roma, via delle Quattro Fontane, 20;

nei confronti

Fallimento Siderferro Srl non costituito in giudizio;
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia, rappresentato e difeso dagli avvocati S F, M T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio S F in Roma, Piazzale delle Belle Arti 8;
A L, A.N.C.E. Brescia - Associazione Nazionale Costruttori Edili, rappresentati e difesi dall'avvocato D E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Daniele Manca Bitti in Roma, via Luigi Luciani 1;



sul ricorso numero di registro generale 6370 del 2018, proposto da
Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Federalpi Siderurgica Spa, Ferriere Nord Spa, Riva Acciaio Spa non costituiti in giudizio;

nei confronti

Alfa Acciai Spa, Fn.Fer.Spa, Ferriera Valsabbia Spa, Industrie Riunite Odolesi I.R.O. S.p.A., Stefana S.p.A. in Liquidazione, Siderferro S.p.A. in Liquidazione non costituiti in giudizio;
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia, rappresentato e difeso dagli avvocati S F, M T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio S F in Roma, Piazzale delle Belle Arti 8;
A L, Ance Brescia - Associazione Nazionale Costruttori Edili, rappresentati e difesi dall'avvocato D E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Daniele Manca Bitti in Roma, via Luigi Luciani 1;



sul ricorso numero di registro generale 6372 del 2018, proposto da
Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Industrie Riunite Odolesi I.R.O. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F B, S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati S F, M T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio S F in Roma, Piazzale delle Belle Arti 8;
Siderferro S.r.l. in Liquidazione non costituito in giudizio;

per la riforma

quanto al ricorso n. 6374 del 2018:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Prima) n. 06525/2018, resa tra le parti,

quanto al ricorso n. 6423 del 2018:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Prima) n. 06519/2018, resa tra le parti, concernente Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da FERRIERE NORD il 26\9\2018 :

per la riforma in parte qua

della sentenza del T Lazio, sez. I, n. 6519/2018 pubblicata il 12 giugno 2018 resa sul ricorso RG n. 10470/2017.

quanto al ricorso n. 6364 del 2018:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Prima) n. 06518/2018, resa tra le parti,

quanto al ricorso n. 6367 del 2018:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Prima) n. 06521/2018, resa tra le parti,

quanto al ricorso n. 6368 del 2018:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Prima) n. 06516/2018, resa tra le parti,

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da ALFA ACCIAI SPA il 26\9\2018 :

per la riforma in parte qua

della sentenza del T Lazio, sez. I, n. 6516/2018 pubblicata il 12 giugno 2018 resa sul ricorso RG n. 10485/2017.

quanto al ricorso n. 6370 del 2018:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Prima) n. 06523/2018, resa tra le parti,

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da O.R.I. MARTIN - ACCIAIERIA E FERRIERA S.P.A. il 25\9\2018 :

per l'annullamento:

-della sentenza del TAR Lazio, Roma (Sez. I) n. 6523/2018, pubblicata il 12.6.2018, con cui il TAR Lazio ha accolto il ricorso n. 10353/2017 di ORI ed ha annullato la delibera dell'AGCM n. 26686 del 19.7.2017, con la quale l'Autorità, a conclusione del procedimento I742 ‘Tondo per Cemento Armato', ha accertato la partecipazione di ORI ad una presunta intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'art. 101 TFUE, e ha applicato a ORI una sanzione pari a Euro 7.099.481,00.

quanto al ricorso n. 6372 del 2018:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Prima) n. 06522/2018, resa tra le parti;


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ferriera Valsabbia S.p.A. e di Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia e di Feralpi Siderurgica S.p.A. e di A L e di A.N.C.E. Brescia - Associazione Nazionale Costruttori Edili e di Ferriere Nord e di Fn.Fer e di A L e di A.N.C.E. - Brescia - Associazione Nazionale Costruttori Edili e di Riva Acciaio S.p.A. e di Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia e di Alfa Acciai S.p.A. e di Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia e di A L e di A.N.C.E. Brescia - Associazione Nazionale Costruttori Edili e di Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia e di A L e di Ance Brescia - Associazione Nazionale Costruttori Edili e di Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia e di Industrie Riunite Odolesi I.R.O. S.p.A.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale O.R.I. Martin - Acciaieria e Ferriera S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Flavio Iacovone, Francesco Sciaudone, Gianluca Belotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Sciaudone in Roma, via Pinciana 25;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2020 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Pietro Garofoli e, Gennaro D'Andria., Cristiano Chiofalo per delega di Francesco Sciaudone., A L, S S. Bernardini Pasanisi e Bernardino Iacobucci. Piero Fattori. Cristiano Chiofalo per delega di Francesco Sciaudone e, Emilio Cucchiara per delega verbale di F B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con l’originario provvedimento n. 26686 adottato il 19 luglio 2017, e notificato il 1 agosto 2017, l’Autorità odierna appellante, ritenuta la sussistenza di un’intesa tra le società Alfa Acciai S.p.A., Feralpi Siderurgica S.p.A., Ferriera Valsabbia S.p.A., Industrie Riunite Odolesi I.R.O. S.p.A., Ori Martin Acciaieria e Ferriera S.p.A, Stefana S.p.A., Riva Acciaio S.p.A., Ferriere Nord S.p.A e Fn.Fer. S.p.A., consistita in un’attività di coordinamento delle politiche commerciali finalizzata a limitare il confronto concorrenziale tra le parti sui prezzi del tondo in cemento armato e della rete elettrosaldata (“TCA” e “rete els.”), ordinava alle parti di astenersi in futuro dal porre in essere comportamenti aventi oggetto o effetti analoghi a quelli dell’infrazione accertata ed irrogava alla odierne appellate la sanzione pecuniaria, nei termini seguenti: Alfa Acciai S.p.A.: € 30.410.149;
Ferriera Valsabbia S.p.A.: € 10.844.341;
Feralpi Siderurgica S.p.A.: € 29.429.460;
Ferriere Nord S.p.A. e Fn. Fer. S.p.A., in solido: € 43.539.144;
Riva Acciaio S.p.A.: € 15.029.600;
Stefana S.p.A.;
€ 119.948;
Industrie Riunite Odolesi I.R.O. S.p.A.: € 6.356.778;
ORI Martin Acciaieria e Ferriera di Brescia S.p.A.: € 7.099.481.

L’intesa anticompetitiva, accertata per il periodo 2010 – 2016, continuata e complessa perché espressione di un unico piano d’insieme comune alle parti, sarebbe stata finalizzata a contrastare la potenziale forte pressione al ribasso dei prezzi e sarebbe stata attuata mediante scambi di informazioni commerciali avvenute all’interno dell’associazione Nuovo Campsider (“NC”, associazione interna a “Federacciai” che rappresentava l’insieme delle imprese elettro-siderurgiche nazionali) e attraverso l’attività di rilevazione dei prezzi avvenuta nella Commissione prezzi della Camera di Commercio di Brescia.

Le società ricorrenti presentavano ricorso avverso tale provvedimento, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti.

2. Con le sentenze del 12 giugno 2018, nn. 6516, 6518, 6519, 6521, 6522, 6523, 6525 qui impugnate, il T Lazio accoglieva i ricorsi proposti dalle odierne appellate, annullando il provvedimento predetto sotto due distinti profili.

Per un verso procedimentale, in quanto l’Autorità avrebbe irragionevolmente protratto la fase preistruttoria senza che sussistessero obiettive ragioni a giustificare il ritardo nell’avvio del procedimento istruttorio.

Per un altro verso, di carattere sostanziale, in relazione alle carenze istruttorie e probatorie rilevate, che non consentirebbero di ricostruire la fattispecie nel senso della necessaria “congruenza narrativa”, rispetto alla “storia” che si propone per la ricostruzione dell’intesa illecita, e di superare le spiegazioni alternative avanzate dalle imprese ricorrenti;
l’insussistenza di elementi sufficienti per dimostrare l’esistenza di una intesa unica e complessa deriverebbe da una carente istruttoria sia nella misura in cui non fornisce elementi sufficienti a porre in effettiva correlazione le informazioni scambiate in NC e le successive attività camerali, sia in relazione alla dimostrazione dell’intesa relativamente al prezzo “base”, con riverbero anche sulle valutazioni dell’Autorità riguardanti i listini dei prezzi della componente “extra”, la cui sostanziale uniformità risponderebbe ad una prassi di negoziazione che le parti avrebbero dimostrato in fase istruttoria essere comune in tutto il settore siderurgico, anche a livello internazionale.

Gli ulteriori motivi di gravame venivano assorbiti e non esaminati.

3. Avverso tale sentenza l’Autorità proponeva in modo corposo gli analoghi appelli di cui in epigrafe e, ricostruito il quadro normativo e fattuale, deduceva i seguenti motivi avverso i vizi accolti in prime cure:

- erroneo accoglimento delle censure in ordine alla eccessiva durata della fase pre-istruttoria, violazione o falsa applicazione dell’art. 14 della l. 689/1981, dell’art. 14 della l. 287 del 1990 e dall’art. 25 del Regolamento (CE) n. 1/2003;

- violazione o falsa applicazione degli artt. 101 del TFUE e 2 della legge n. 287 cit., sull’erronea individuazione dell’obiettivo unitario dell’illecito, sugli errori nella pronuncia relativi allo scambio di informazioni presso Nuovo Campsider e quelli riguardanti il ruolo della Camera di Commercio e la prova della fissazione dei prezzi presso la stessa CCIA.

4. Le parti appellate, originarie ricorrenti, si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello;
venivano riproposte, ai sensi dell’art. 101 comma 2 cod proc amm, le censure non esaminate dal T sotto due distinti profili:

- erronea determinazione dell'ammontare della sanzione irrogata, sia in termini di gravità, sia sui criteri di determinazione, sia in relazione alla presunta durata dell’infrazione;

- l'illogicità e la carenza di motivazione della decisione dell'Autorità di rigettare gli impegni presentati dalla Società ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 287 cit.

Veniva altresì proposto appello incidentale da Alfa acciai e Ferriere nord, con la deduzione dei seguenti motivi: erroneità della sentenza laddove ha respinto tardività avvio procedimento istruttorio anche per violazione dell’art. 14 l. n. 689/1981. Con un ulteriore appello incidentale, Ori Martin proponeva un ulteriore motivo: eccesso di potere, illogicità e contraddittorietà manifesta, difetto d’istruttoria.

Negli appelli recanti r.g. nn. 6367, 6368, 6370, 6372, 6374 del 2018, si costituivano altresì la camera di commercio di Brescia, ma unicamente al fine di evidenziare prerogative e competenze proprie in materia di prezzi, nonchè (compreso appello r.g. n. 6423 del 2018) Ance Brescia, argomentando e concludendo per il rigetto degli appelli principali, in adesione alle posizione delle associate.

5. Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2020, in vista della quale le parti depositavano memorie, le cause passavano in decisione.

DIRITTO

1. La presente controversia ha ad oggetto l’esito del procedimento avviato dall’Autorità, odierna parte appellante, e conclusosi con l’adozione del provvedimento impugnato, impugnato in primo grado, con cui è stata rilevata e sanzionata l’esistenza di una articolata intesa, unica e complessa, nella quale sarebbe confluite due condotte, entrambe ritenute funzionali al medesimo fine di consentire alle imprese che ne hanno fatto parte, mediante il coordinamento delle reciproche strategie commerciali, di assicurarsi ricavi e margini migliorativi rispetto a quelli conseguibili in un contesto concorrenziale nella vendita di “Tondini per Cemento Armato” (TCA) e “Rete elettrosaldata” (rete els.).

2. In via preliminare, sussistono evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva che impongono la riunione degli appelli in epigrafe: in termini di connessione soggettiva assumono rilievo, da un lato, l’identità di parte appellante principale e, dall’altro lato, l’analogia della situazione azionata in prime cure dalle parti odierne appellate, destinatarie dello stesso atto sanzionatorio dell’intesa che sarebbe intervenuta fra le stesse imprese, odierne parti processuali;
in termini di connessione oggettiva, assume rilievo dirimente la circostanza per cui i gravami hanno ad oggetto della controversia il medesimo originario provvedimento e le medesime censure accolte dal T con analoghe sentenze.

3. La ricostruzione in fatto del procedimento, così come posta a base della sentenza impugnata, dal formale avvio sino alla conclusiva adozione del provvedimento impugnato, risulta nella sostanza priva di contestazioni, pur nella diversità di prospettazione delle parti in causa.

3.1 Il procedimento risulta essere stato avviato il 21 ottobre 2015, a seguito di una segnalazione, pervenuta il 15 novembre 2011, da parte del liquidatore di una società di rivendita di prodotti in acciaio per l'edilizia, che denunciava l’esistenza di un cartello tra le imprese nazionali produttrici di TCA finalizzato alla fissazione congiunta del relativo prezzo di vendita all'ingrosso con riguardo sia alla componente c.d. base che a quella c.d. extra.

Il segnalante, a supporto della denuncia, allegava alcuni listini dei cc.dd. prezzi extra del TCA e della rete elettrosaldata praticati da società produttrici concorrenti, i cui importi risultavano essere sempre identici per ciascuna delle varie dimensioni in cui il prodotto era commercializzato.

Con riguardo al c.d. prezzo base, il segnalante indicava, inoltre, nelle riunioni quindicinali della Commissione Prezzi presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Brescia (CCIA di Brescia) il luogo di formalizzazione del coordinamento finalizzato alla fissazione concordata di questa componente del prezzo finale del TCA.

Al riguardo, nel provvedimento l’Autorità affermava che “ l’attività pre-istruttoria è stata, pertanto, indirizzata all'approfondimento delle caratteristiche, grado di trasparenza e dinamiche dei mercati del TCA e della rete els., della struttura del loro prezzo finale di, nonché alla verifica dell'esistenza, composizione e funzionamento della "Commissione Prezzi prodotti siderurgici”, e che “solo nel mese di settembre 2015” la Camera di Commercio aveva “trasmesso agli Uffici alcuni importanti documenti relativi alla modalità di rilevazione dei prezzi cd. extra e alla loro contestuale pubblicazione sul Listino settimanale on line della CCIAA/Bs ”.

3.2 La fase istruttoria, avviata il 21 ottobre 2015 nei confronti di sei società concorrenti (Alfa Acciai, Feralpi, Valsabbia, IRO, ORI e Stefana) i cui rappresentanti sedevano nella richiamata commissione prezzi della camera di commercio locale, ha in un primo momento riguardato l’accertamento del possibile coordinamento delle politiche commerciali delle imprese attraverso le riunioni in tale Commissione.

3.3 Sulla base degli ulteriori elementi emersi nel corso dell'istruttoria, il 21 giugno 2016 l’Autorità ha deciso l’estensione oggettiva del procedimento allo scambio, tra le parti e nell'ambito delle riunioni di NC, di informazioni di dettaglio sui prezzi, quantità di acquisto di rottame ferroso e livelli produttivi. L’istruttoria è stata, poi, estesa soggettivamente nei confronti delle società Ferriere Nord, Riva e Fn.Fer.

L'Autorità, il 18 gennaio 2017, ai sensi dell'art. 14, comma 1, D.P.R. n. 217/1998, ha autorizzato l’invio della Comunicazione delle risultanze istruttorie alle parti. Dopo alcune proroghe del termine finale, il procedimento si è concluso il 19 giugno 2017 con l’adozione del provvedimento sanzionatorio.

4. L’esame del merito deve prendere logicamente le mosse dai vizi di appello dedotti in via principale dall’Autorità avverso i due capi di accoglimento posti a fondamento delle sentenze impugnate.

5. Con il primo ordine di censure l’Autorità appellante contesta il profilo procedimentale accolto dal T, secondo cui la stessa Antitrust avrebbe irragionevolmente protratto la fase preistruttoria senza che sussistessero obiettive ragioni a giustificare il ritardo nell’avvio del procedimento istruttorio, lamentando l’erroneità della conclusione sia in fatto, in relazione alla corretta ricostruzione della scansione della fase pre istruttoria, sia in diritto, per la contrarietà alla disciplina normativa applicabile.

5.1 L’appello sul punto è infondato.

5.2 In linea di fatto, l’Autorità invoca due elementi.

Per un verso, la scansione temporale della c.d. pre istruttoria, evidenziando come, successivamente all’audizione del segnalante svoltasi il 13 maggio 2011, sia stata formulata la richiesta di informazioni ad alcuni rivenditori di prodotti siderurgici, le cui risposte sono pervenute il 12 e 15 marzo 2012 e l’11 aprile 2012;
quindi, in data 17 gennaio 2014, l’Autorità stessa ha formulato una richiesta di informazioni alla Camera di commercio di Brescia, ottenendo la risposta in data 25 e 26 febbraio 2014. L’Autorità ha, quindi, ricevuto dalla Camera di Commercio informazioni aggiuntive il 21, 22 e 23 settembre 2015 e ha acquisito d'ufficio al fascicolo, solo il 24 settembre 2015, le ulteriori informazioni ritenute decisive per l’avvio del procedimento (cfr. parr. 294-298 del provvedimento impugnato in prime cure).

Per un altro verso, la necessità di cautela in relazione al pregresso svolgimento di un caso di cartello a livello comunitario, da parte della Commissione europea (caso COMP/37.956 – Tondo per cemento armato), che aveva accertato una concertazione in materia di prezzi del TCA in Italia tra molte delle imprese Parti del presente procedimento per il periodo 1989-2000.

5.3 Invero, gli elementi invocati dall’Autorità appaiono, oltre che in parte generici (in specie sul secondo versante), privi di concreta rilevanza rispetto alle censure accolte dal T.

Se da un canto un periodo di oltre quattro anni di attività c.d. pre istruttoria appare in sé eccessivo, anche in relazione ai principi sottesi al necessario bilanciamento degli interessi in gioco, da un altro canto irrilevante ed immotivata appare la cautela rispetto ad un iter europeo concernente un periodo ampiamente risalente nel tempo (1989 – 2000) e quindi ben difficilmente, in mancanza di una specifica dimostrazione diversa, ricollegabile alla fattispecie in oggetto.

5.4 Peraltro, la sproporzionata ed irragionevole durata di un’attività c.d. pre istruttoria si pone in contrasto con i principi e con le norme rilevanti in materia.

La norma invocata dagli appellanti, sia principali che incidentali, cioè l’art 14 l. 689 del 1981, dispone che, ove non si proceda alla contestazione immediata dell’addebito, “ gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento ”.

5.5 Va premesso, come ancora evidenziato di recente dalla sezione, che le norme di principio, relative ad una immediatezza della contestazione o comunque ad una non irragionevole dilatazione dei suoi tempi, contenute nel Capo I della legge 24 novembre 1981 n. 689, sono dotate di applicazione generale dal momento che, in base all’art. 12, le stesse devono essere osservate con riguardo a tutte le violazioni aventi natura amministrativa per le quali è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro.

L’intento del Legislatore è stato quello di assoggettare ad un statuto unico ed esaustivo (e con un medesimo livello di prerogative e garanzie procedimentali per il soggetto inciso) tutte le ipotesi di sanzioni amministrative, sia che siano attinenti a reati depenalizzati sia che conseguano ad illeciti qualificati “ab origine” come amministrativi, con la sola eccezione delle violazioni disciplinari e di quelle comportanti sanzioni non pecuniarie. La preventiva comunicazione e descrizione sommaria del fatto contestato con l’indicazione delle circostanze di tempo e di luogo (idonee ad assicurare, già nella fase del procedimento amministrativo anteriore all’emissione dell’ordinanza-ingiunzione, la tempestiva difesa dell'interessato), attiene ai principi del contraddittorio ed è garantito dalla legge 689 del 1981, attraverso la prescrizione di una tempestiva contestazione la cui l’osservanza è assicurata mediante la previsione espressa dell’inapplicabilità della sanzione.

Il termine per la contestazione delle violazioni amministrative ha infatti pacificamente natura perentoria avendo la precisa funzione di garanzia di consentire un tempestivo esercizio del diritto di difesa.

L’ampia portata precettiva è esclusa soltanto dalla presenza di una diversa regolamentazione da parte di fonte normativa, pari ordinata, che per il suo carattere di specialità si configuri idonea ad introdurre deroga alla norma generale e di principio. Lo stesso art. 31 della legge n. 287 del 1990 prevede infatti l’applicazione delle norme generali di cui alla legge n. 689 del 1981 “ in quanto applicabili ”.

5.6 Ebbene, con specifico riferimento alla disciplina della potestà sanzionatoria dell’Autorità non emergono le condizioni per derogare al sistema di repressione degli illeciti amministrativi per mezzo di sanzione pecuniaria ivi delineato. Il d.P.R. 30 aprile 1998, n. 217 non reca indicazione di alcun termine per la contestazione degli addebiti, e quindi non può far ritenere “ diversamente stabilita” la scansione procedimentale e, quindi, inapplicabile il termine di cui si discute.

Tale interpretazione è preferibile anche in quanto orientata dalla sicura ascendenza costituzionale del principio di tempestività della contestazione, posto a tutela del diritto di difesa.

5.7 Su queste basi, deve però precisarsi che, secondo la stessa giurisprudenza della Sezione, il decorso dei novanta giorni è collegato dall’art. 14 della legge n. 689 del 1981, non già alla data di commissione della violazione, bensì al tempo di accertamento dell’infrazione. Si fa riferimento non alla mera notizia del fatto ipoteticamente sanzionabile nella sua materialità, ma all’acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita implicante il riscontro (allo scopo di una corretta formulazione della contestazione) della sussistenza e della consistenza dell’infrazione e dei suoi effetti.

Ne discende la non computabilità del periodo ragionevolmente occorso, in relazione alla complessità delle singole fattispecie, ai fini dell’acquisizione e della delibazione degli elementi necessari per una matura e legittima formulazione della contestazione.

5.8 In termini di inquadramento, nel contesto dei principi sin qui richiamati l’art. 14 assume i contorni di un principio generale che impone la tempestività della contestazione, senza una formale né concreta distinzione fra attività istruttoria e pre-istruttoria.

Altrimenti opinando, in assenza di una tale formale distinzione fra istruttoria e pre-istruttoria, la formalizzazione della stessa in via di mera prassi rischierebbe di costituire unicamente una forma di aggiramento degli obblighi dettati dal legislatore, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, fra il perseguimento degli interessi connessi all’applicazione delle sanzioni in gioco e la tutela del diritto di difesa.

5.9 Quanto sin qui evidenziato in termini generali emerge anche da una lettura delle norme di settore, compiuta alla luce dei principi generali predetti.

Come noto, l’articolo 12 della legge di settore prevede che “1 . L'Autorità, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni rappresentative dei consumatori, procede ad istruttoria per verificare l'esistenza di infrazioni ai divieti stabiliti negli articoli 2 e 3. 2. L'Autorità può, inoltre, procedere, d'ufficio o su richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o del Ministro delle partecipazioni statali, ad indagini conoscitive di natura generale nei settori economici nei quali l'evoluzione degli scambi, il comportamento dei prezzi, o altre circostanze facciano presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata .”

In termini di disciplina procedurale, il successivo art. 14 prevede che “ 1. L'Autorità, nei casi di presunta infrazione agli articoli 2 o 3, notifica l'apertura dell'istruttoria alle imprese e agli enti interessati. I titolari o legali rappresentanti delle imprese ed enti hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica ed hanno facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni stadio dell'istruttoria, nonché di essere nuovamente sentiti prima della chiusura di questa.

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