Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-11-14, n. 202309761

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-11-14, n. 202309761
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202309761
Data del deposito : 14 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/11/2023

N. 09761/2023REG.PROV.COLL.

N. 09185/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9185 del 2018, proposto da
S M, C M, F M, I R, rappresentati e difesi dall'avvocato F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Santa Marinella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Regina Margherita, n. 46;



nei confronti

Regione Lazio, non costituita in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 03413/2018, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Santa Marinella;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 ottobre 2023 il Cons. Diana Caminiti e udito per il Comune di Santa Marinella l’avv. Frascaroli M. in sostituzione dell'Avv. Frascaroli R.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1.Con atto notificato in data 29 ottobre 2018 e depositato il successivo 16 novembre S M, C M, F M e I R hanno interposto appello avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo per il Lazio, sez. II bis, 27 mrzo 2018, n. 3413 con cui è stato rigettato e, in parte, dichiarato inammissibile, il ricorso proposto avverso l’ordinanza n. 9 del 15 febbraio 2017, notificata il 17 febbraio 2017. Con il provvedimento impugnato il sindaco del Comune di Santa Marinella ha dichiarato la somma urgenza ed indifferibilità delle operazioni e dei lavori necessari alla messa in sicurezza dei luoghi situati in prossimità dell’Alveo del Fosso di Valle Semplice e, per l’effetto, ha ordinato l’esecuzione dei lavori di sistemazione, messa in sicurezza e rispristino dei luoghi con realizzazione delle relative e necessarie opere.

2.Dagli atti di causa risulta quanto di seguito specificato.

2.1. Antonio M – dante causa degli odierni appellanti - veniva originariamente autorizzato dal Comune di Santa Marinella, con concessione edilizia n. 102/89 del 7 luglio 1991, alla costruzione di un edifico residenziale (tipo villino), con la prescrizione di realizzare a sue spese e cura un muro di contenimento da porsi lungo l’argine del fosso denominato “Valle Semplice”.

2.2. Dopo la realizzazione del muro ad opera del M, a seguito di sentenza del Tribunale Civile di Civitavecchia (sentenza n. 547/2006), la quale statuiva in ordine al correlativo obbligo, il muro crollava parzialmente in data 29 aprile 2009.

2.3. Al riguardo, con fonogramma a firma del Comando del VV.FF., prot. n. 30752 del 29 aprile 2009, veniva richiesto al Comune di effettuare verifiche tecniche atte a determinare sia la staticità della restante parte del manufatto che l’individuazione degli eventuali lavori di rimozione dei corpi occludenti il naturale deflusso del fosso ivi presente.

2.4. Nella medesima giornata del 29 aprile 2009, veniva esperito in loco un sopralluogo da parte del Comando di Polizia Locale, così come emerge dalla relazione di pari data avente prot. n. 2084/09.

2.5. Con ordinanza sindacale n. 23 del 6 maggio 2009 il Comune di Santa Marinella intimava ad Antonio M di intraprendere le iniziative necessarie a mettere in sicurezza l’alveo del fosso in corrispondenza del muro crollato e la restante parte del muro; nella medesima ordinanza sindacale, al fine di definire eventuali responsabilità in merito al dissesto statico di cui trattasi, veniva richiesto al M di consegnare all’amministrazione comunale tutti gli atti relativi al collaudo statico dell’opera. Avverso tale ordinanza il M proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

2.6. Nelle more, non avendo il ricorrente provveduto direttamente alla messa in sicurezza del muro, con delibera di G.C. n. 459/2009 veniva dato mandato all’U.T.C. di procedere d’ufficio alla redazione di un’apposita progettazione mediante un tecnico abilitato, per la messa in sicurezza del muro di contenimento in riferimento alla parte crollata.

2.7. Il Comune di Santa Marinella, con delibera di G.C. n. 486 del 18 dicembre 2009 approvava il progetto esecutivo relativo al risanamento parziale del fosso di Valle Semplice, per un importo totale pari ad € 88.287,17/00.

2.8. Con determina n. 31482 del 23 dicembre 2009 veniva avviato il procedimento per utilizzare l’accesso in proprietà privata ai fini dell’espletamento della gara per l’affidamento dei lavori di risanamento del muro di contenimento; gara che, peraltro, andava deserta.

2.9. Nel frattempo, con decisione del 22 marzo 2011, il ricorso straordinario del M veniva rigettato.

2.10. Successivamente, il M, in data 26 luglio 2011, presentava una D.I.A. ai fini dell’esecuzione delle opere per la messa in sicurezza dell’alveo del fosso di Valle Semplice. Tuttavia, il Comune di Santa Marinella, con comunicazione del 27 settembre 2011, prot. n. 18851, intimava la sospensione dei lavori, non essendo stato previamente acquisito dall’interessato il nulla osta da parte dell’Autorità dei Bacini.

2.11. In data 11 novembre 2011 il M proponeva ricorso ex art 696 e ss c.c. al Tribunale Civile di Civitavecchia, domandando l’ammissione di un accertamento tecnico preventivo finalizzato alla descrizione analitica dello stato dei luoghi e delle opere; alla descrizione delle cause che avevano determinato il crollo e i disallineamenti dei diversi tratti di muro e alla descrizione delle opere eseguite e dei materiali utilizzati; il ricorso veniva rigettato con ordinanza confermata in sede di reclamo.

2.12. Successivamente, il M impugnava dinanzi al Tar del Lazio (ric. n. 2879/2012), domandandone la previa sospensiva, l’ordinanza sindacale n. 6 del 26 gennaio 2012 con la quale il Comune di Santa Marinella ordinava al ricorrente, nella sua qualità di proprietario del muro parzialmente crollato nell’alveo del Fosso di Valle Semplice, di rimuovere il materiale di risulta dell’avvenuto crollo che avrebbe potuto ostruire il libero deflusso dell’acqua del fosso in caso di copiose piogge, nonché di mettere in sicurezza la porzione del muro di contenimento caratterizzata da cenni di cedimento strutturale; rigettata la domanda di sospensione dell’efficacia (ordinanza cautelare n. 1856 del 2012), il M non coltivava ulteriormente il giudizio.

2.13. In data 15 febbraio 2017, il Comune di Santa Marinella, accertata la presenza di materiali nell’alveo del fosso consistenti in residui del muro, tali da provocare la formazione di una diga e il pericolo di allagamento

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