Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-01-29, n. 202400861

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-01-29, n. 202400861
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202400861
Data del deposito : 29 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/01/2024

N. 00861/2024REG.PROV.COLL.

N. 02891/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2891 del 2023, proposto da:
Comune di Piedimonte Matese, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gianni Maria Saracco, Teodolinda Stocchetti e Fabrizio Colasurdo, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Comune di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi, 5;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 17000/2022.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito e del Comune di Benevento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Cons. Laura Marzano;

Nessuno presente per le parti nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2024;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Piedimonte Matese ha impugnato la sentenza del Tar Lazio, sez. III bis, n. 17000 del 19 dicembre 2022, con cui è stato dichiarato improcedibile il ricorso proposto per l’annullamento della nota dell'8 maggio 2022, recante la comunicazione di esclusione dalla procedura di cui al «D.M.2dicembre2021, n.343 –Avviso pubblico prot.n. 48048 del 2 dicembre 2021 per la presentazione di candidature per la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione2– Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, finanziato dall'Unione europea– Next Generation EU. CUP: D12C22000130006» e della nota del 9 giugno 2022, recante la conferma dell’esclusione a seguito di rinnovata istruttoria.

In data 2 dicembre 2021 il Ministero dell’istruzione pubblicava l’avviso pubblico per la presentazione di candidature per la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia, da finanziare nell’ambito del PNRR.

L’avviso veniva predisposto in attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, con il Ministro per la famiglia e le pari opportunità e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con cui sono state ripartire su base regionale, secondo i criteri ivi previsti, le risorse pari ad € 800.000.000,00, destinate a garantire la realizzazione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell’efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici, mediante sostituzione edilizia di edifici pubblici vetusti, non adeguati sismicamente e non efficienti.

In data 7 febbraio 2022 il Comune di Piedimonte Matese presentava la candidatura dell’intervento CUP D12C22000130006 per ottenere un finanziamento di € 17.900.000. In particolare, l’intervento candidato prevedeva la demolizione edilizia con delocalizzazione di quattro edifici scolastici composti da più unità strutturali ciascuno.

All’esito delle verifiche della documentazione presentata in sede di candidatura emergeva che il documento caricato, riguardante la verifica di interesse culturale, non corrispondeva a quanto richiesto dall’avviso pubblico e che uno dei quattro edifici scolastici composti da più unità strutturali ciascuno, oggetto della proposta, presentava un indice di rischio IR superiore a 0,8, in contrasto con quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lett. f), dell’avviso pubblico, che sancisce l’inammissibilità a finanziamento delle “proposte relative a edifici oggetto di demolizione terminati dopo il 1995 e/o che presentino un indice di rischio sismico maggiore o uguale a 0.8, anche se riferito ad una sola unità strutturale, o posseggano classe energetica A”.

Pertanto, stante l’assenza dei suddetti requisiti di ammissibilità per il finanziamento, l’amministrazione adottava il provvedimento del 9 maggio 2022, di esclusione dell’intervento proposto dal Comune di Piedimonte Matese dalla graduatoria relativa alla procedura.

Il Comune inoltrava istanza di autotutela che veniva respinta con nota del 9 giugno 2022, prot. n. 48559 in quanto, a seguito di ulteriore istruttoria, il Ministero da una parte non ravvisava elementi utili per l’eventuale adozione di un provvedimento in autotutela e, dall’altra, rilevava la carenza di un ulteriore requisito di ammissione, non individuato prima.

Tale provvedimento, unitamente alle graduatorie dei soggetti ammessi, è stato impugnato dinanzi al Tar il quale, dopo aver ordinato l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei controinteressati, ossia dei soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie impugnate, con ordinanza n. 5046 del 3 agosto 2022, ha dichiarato improcedibile il ricorso per non aver il Comune ottemperato all’ordine di deposito della prova dell’avvenuta notifica nel termine perentorio ivi fissato.

L’impugnazione della sentenza n. 17000 del 19 dicembre 2022 è affidata a tre motivi con i quali ne è dedotta l’erroneità sia per avere il Tar ritenuto perentorio, a pena di improcedibilità, anche il termine assegnato per il deposito della prova dell’avvenuta integrazione del contraddittorio, pur in assenza di espressa previsione di legge, sia per non aver disposto la rimessione in termini per errore scusabile.

In subordine la parte appellante prospetta una questione di illegittimità costituzionale dell’art. 49, comma 3, c.p.a., ultimo periodo, per contrasto con l’art. 76 cost., nonché con gli artt. 3, 24, comma 1, 111, 113 e 117, comma 1., cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, lamentando altresì la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, di garanzia ed effettività del diritto di difesa, del giusto processo e del diritto di accesso ad un giudice.

Inoltre l’appellante ripropone i motivi non esaminati dal giudice di primo grado lamentando:

- violazione della lex specialis di cui all’avviso pubblico del 2 dicembre 2021, a causa del difetto di istruttoria relativo ad entrambi i profili di inammissibilità ravvisati dal Ministero (motivo 1);

- violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria con riferimento alla nota recante il diniego di autotutela, sia perché adottata senza il necessario coinvolgimento procedimentale del Comune istante, sia perché fondata su una circostanza asseritamente non vera, dal momento che al Comune di Piedimonte Matese non risulterebbe che negli ultimi 5 anni l’immobile sia stato oggetto di finanziamenti.

Il Ministero appellato si è costituito nel presente grado di giudizio depositando memoria con cui ha resistito a tutte le censure chiedendo la conferma della sentenza impugnata e, in ogni caso, deducendo l’infondatezza del ricorso introduttivo.

Si è, altresì, costituito il controinteressato Comune di Benevento depositando memoria con cui ha resistito all’impugnazione.

In vista della trattazione lo stesso Comune di Benevento ha depositato memoria conclusiva in cui ha richiamato le argomentazioni difensive formulate in primo grado, riproponendo, altresì, l’eccezione (di merito) di inammissibilità del ricorso introduttivo per non avere la parte fornito la cd. “prova di resistenza”.

Con separati atti tutte le parti costituite chiesto la decisione della causa sugli scritti.

All’udienza pubblica del 23 gennaio 2024, in assenza di ulteriori scritti difensivi, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. La sentenza impugnata va confermata.

La tesi

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