Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-12-02, n. 202409642
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Testo completo
Pubblicato il 02/12/2024
N. 09642/2024REG.PROV.COLL.
N. 00567/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 567 del 2024, proposto dalla Impresa Sociale Ascoltando i Bambini S.r.l., in persona del legale rappresentante M R F, rappresentata e difesa dagli avvocati R M, G M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 6690/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2024 il Cons. Raffaello Sestini;
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - L’impresa sociale Ascoltando i bambini S.r.l. propone appello contro il Ministero dell’istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale Per Campania (costituitosi solo formalmente), per la riforma della sentenza del TAR per la Campania, IV Sezione, n. 6690 in data 4 dicembre 2023, che ha rigettato il ricorso per l’annullamento del provvedimento con cui si è denegata la modifica della convenzione di parità sottoscritta dalla ricorrente in data 20 aprile 2015, nonché per l’accertamento del diritto della società ricorrente alla liquidazione delle somme anticipate per le ore di sostegno effettuate per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, quanto alla Scuola dell’Infanzia e per gli aa.ss. 2020/2021, quanto alla Scuola Primaria, nonché per la condanna delle Amministrazioni intimate al pagamento delle relative somme.
2 - Nella originaria convenzione del 2015 nulla era stato riconosciuto per le ore di sostegno in quanto, alla data della sua sottoscrizione, non erano iscritti alunni diversamente abili ma si prevedeva, all’art. 5, la possibilità di apportare modifiche in seguito all’aumento o alla diminuzione delle ore di sostegno. Nel corso degli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, quanto alla scuola dell’infanzia e 2020/2021, quanto alla scuola primaria, l’Istituto aveva peraltro regolarmente attestato la presenza di alunni diversamente abili, evidenziando il rispettivo fabbisogno di ore di sostegno, ore peraltro non riconosciute dalla originaria convenzione.
3 - Il giudizio di primo grado veniva definito con la sentenza di rigetto n. 6690 in data 4 dicembre 2023 della IV Sezione del TAR per la Campania, , sul presupposto che l’esistenza di un provvedimento sfavorevole e lesivo non era