Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-11-25, n. 201305586

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-11-25, n. 201305586
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201305586
Data del deposito : 25 novembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04816/2010 REG.RIC.

N. 05586/2013REG.PROV.COLL.

N. 04816/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello nr. 4816 del 2010, proposto da AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Oberdan T S, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via M. Prestinari, 15,

contro

BIANCHI CUSCINETTI S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti F F e P T, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Aniene, 14,

nei confronti di

- A.N.A.S. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- COMUNE DI BRESSO, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;

per la riforma

della sentenza resa dal T.A.R. della Lombardia, Sezione Terza di Milano, nr. 6259/09 del 29 dicembre 2009, notificata il 17 marzo 2010.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Bianchi Cuscinetti S.p.a. e di A.N.A.S. S.p.a.;

Viste le memorie prodotte dalla appellante (in data 10 ottobre 2013) e da A.N.A.S. S.p.a. (in data 6 settembre 2013) a sostegno delle rispettive difese;

Vista l’ordinanza di questa Sezione nr. 3211 del 14 luglio 2010, con la quale è stata accolta la domanda incidentale di sospensione della sentenza impugnata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2013, il Consigliere Raffaele Greco;

Uditi l’avv. Patrizia Marino, su delega dell’avv. Scozzafava, per la parte appellante, l’avv. Amina L’Abate, su delega dell’avv. Trifoni, per Bianchi Cuscinetti S.p.a. e l’avv. dello Stato Anna Collabolletta per A.N.A.S. S.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Autostrade per l’Italia S.p.a. (già Autostrade Concessioni e Costruzioni S.p.a.) ha impugnato, chiedendone la riforma, previa sospensiva, la sentenza con la quale il T.A.R. della Lombardia, in accoglimento del ricorso proposto dalla società Bianchi Cuscinetti S.p.a., ha annullato il diniego opposto all’istanza di detta società intesa a ottenere l’autorizzazione per installare alcune insegne in adiacenza a un tratto autostradale sito nel Comune di Bresso.

L’appello risulta affidato ad un unico articolato motivo, col quale si deduce: violazione dell’art. 23, commi 1, 4 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, nr. 285 (Codice della strada), nonché dell’art. 9 della legge 24 luglio 1961, nr. 729, e dell’art. 47, comma 8, del d.P.R. 16 dicembre 1992, nr. 495;
eccesso di potere per travisamento dei fatti e contraddittorietà (non potendo le insegne in questione considerarsi insegne di esercizio, e pertanto essendo corretta la valutazione dell’Amministrazione che le aveva qualificate come insegne pubblicitarie, come tali vietate dalla normativa vigente).

Si è costituita l’originaria ricorrente, Bianchi Cuscinetti S.p.a., opponendosi all’accoglimento del gravame e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

Si è altresì costituita A.N.A.S. S.p.a., associandosi invece alle ragioni di parte appellante.

All’esito della camera di consiglio del 13 luglio 2010, questa Sezione ha accolto la domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata.

Di poi, all’udienza del 22 ottobre 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, va dichiarata l’inutilizzabilità della memoria depositata da parte appellante in data 10 ottobre 2013, essendo tale produzione tardiva rispetto al termine di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm..

2. Nel merito, il presente giudizio ha a oggetto l’istanza rivolta dalla società Bianchi Cuscinetti S.p.a. ad Autostrade Concessioni e Costruzioni S.p.a. (oggi Autostrade per l’Italia S.p.a.), al fine di ottenere l’autorizzazione a installare una pluralità di insegne in prossimità di un tratto autostradale nel territorio del Comune di Bresso, in adiacenza al quale si trova la sede dell’esercizio della società istante.

Dette insegne sono così analiticamente descritte nella sentenza impugnata: “ due insegne luminose monofacciali, portanti le indicazioni ‘BIANCHI CUSCINETTI’ e ‘GRUPPO BIANCHI’, (...) una insegna da posizionarsi sulla facciata dell’edificio portante la dicitura ‘CENTRO DISTRIBUZIONE MILANO’ e quattro insegne riportanti marchi di prodotti, da porsi sulla facciata ”.

In primo grado, la società istante ha impugnato il diniego opposto alla predetta richiesta di autorizzazione, su conforme parere dell’A.N.A.S. S.p.a., essendosi ritenuto che le insegne in questione dovessero qualificarsi come impianti pubblicitari, come tali non consentiti in prossimità di tratti autostradali;
al contrario, il T.A.R. della Lombardia ha accolto il ricorso della parte privata, ritenendo che le insegne de quibus potessero considerarsi come insegne di esercizio, e pertanto che la loro installazione potesse essere autorizzata.

Avverso tale ultima decisione insorge oggi Autostrade per l’Italia S.p.a. con l’appello all’esame della Sezione.

3. Tutto ciò premesso, l’appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.

4. Ai fini di una migliore comprensione di quello che è l’oggetto della controversia, giova preliminarmente richiamare la normativa di riferimento, che riviene principalmente dall’art. 23, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, nr. 285 (Codice della strada), come modificato dalla legge 7 dicembre 1999, nr. 472.

Tale disposizione, con specifico riferimento alla possibilità di collocazione di impianti in prossimità dei tratti autostradali, così recita: “ È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall’ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i segnali indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall’ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall’ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (...)”.

Come esattamente rilevato nella sentenza impugnata, l’integrazione apportata alla norma nel 1999, con l’inserimento dell’ultimo periodo dianzi riportato, nasceva dall’esigenza di coordinare il divieto originario con la diversa disciplina delle insegne e dei marchi, per i quali già in precedenza l’A.N.A.S. aveva cercato, con propria circolare, di introdurre un regime meno restrittivo.

Rileva poi il comma 1 dell’art. 47 del d.P.R. 16 dicembre 1992, nr. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), secondo cui: “ Si definisce «insegna di esercizio» la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta ”.

5. Così precisate le coordinate normative applicabili, nella fattispecie si controverte della qualificazione come “insegna di esercizio” ovvero come “impianto pubblicitario” delle suindicate insegne delle quali l’originaria ricorrente aveva chiesto l’autorizzazione all’installazione.

6. O, premesso che evidentemente tale qualificazione discende da un accertamento tecnico rimesso per ciascun singolo caso all’Autorità preposta all’autorizzazione, la Sezione non può non rilevare come, nel caso che occupa, le conclusioni raggiunte dall’Amministrazione, la quale ha escluso la riconducibilità degli impianti alla nozione di “insegna di esercizio” (e, quindi, la loro autorizzabilità), appaiono immuni da evidenti profili di erroneità o irragionevolezza.

Al riguardo, va richiamato il pregresso orientamento della Sezione circa la necessità di intendere in senso rigorosamente restrittivo la nozione di insegna di esercizio, circoscrivendola a quei soli casi in cui l’insegna – con le modalità prescritte dall’art. 47, comma 1, del d.P.R. nr. 495 del 1992 – serve esclusivamente a segnalare il luogo ove si esercita l’attività di impresa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 aprile 2012, nr. 2480).

Se dunque tale è la modalità con cui occorre approcciare la materia, risulta evidente – innanzi tutto – già dal numero degli impianti in questione come questi non potessero dirsi assolventi l’unica e precipua funzione di segnalare l’ubicazione della sede dell’impresa a chi fosse interessato a raggiungerla;
tale conclusione appare poi rafforzata dal fatto che, unitamente alla denominazione dell’impresa, fossero riportati con pari evidenza alcuni marchi dei prodotti da questa commercializzati.

Infine, anche le dimensioni delle insegne de quibus (le prime due di mt 1,20 di altezza e rispettivamente di mt 13,50 e mt 11,50 di lunghezza;
la terza e la quarta di mt 1,20 di altezza e mt 1,45 di lunghezza;
la quinta di mt 1,30 di altezza e mt 3,60 di lunghezza;
le ultime quattro di mt 0,85 di altezza e mt 3,00 di lunghezza) e la posizione in cui sarebbero state collocate (tra i mt 6,50 e i mt 11 di altezza dal piano terra dell’edificio) depongono chiaramente nel senso di una funzione ulteriore rispetto a quella di voler semplicemente segnalare la posizione della sede sociale a chi, percorrendo il tratto autostradale, fosse interessato a raggiungerla;
avendo quanto meno anche lo scopo di richiamare l’attenzione di chiunque si trovasse a percorrere l’autostrada sul logo e sui prodotti commercializzati dalla società istante, in tal modo costituendo potenziale fonte di distrazione e di pericoli per la circolazione (tale essendo, con ogni evidenza, la ratio del divieto di cui all’art. 23, comma 7, del d.lgs. nr. 285 del 1992).

A fronte di tale complesso di elementi, poco pregio hanno le deduzioni dell’odierna appellata – pur condivise dal primo giudice – la quale richiama una pluralità di elementi (dimensioni degli impianti, loro collocazione e possibile contenuto), i quali, singolarmente presi, non escludono certamente che l’impianto possa definirsi ugualmente quale insegna di esercizio;
tuttavia, nel caso di specie è la combinazione sinergica di tutte le caratteristiche sopra evidenziate che ha correttamente indotto l’Amministrazione a escludere tale qualificazione.

7. Alla luce dei rilievi fin qui svolti, s’impone una decisione di accoglimento dell’appello di Autostrade per l’Italia S.p.a., con la riforma della sentenza impugnata e la reiezione del ricorso di primo grado.

8. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi