Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-08-26, n. 201905869
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Testo completo
Pubblicato il 26/08/2019
N. 05869/2019REG.PROV.COLL.
N. 03693/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3693 del 2012, proposto da
Ministero dell’economia e delle finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Interregionale dell'Italia Nord-Orientale Venezia della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato A F T, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie d’Oro, 266;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE I n. 00281/2012, resa tra le parti, concernente perdita del grado per rimozione
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 luglio 2019 il Cons. Carla Ciuffetti e uditi per le parti gli avvocati avv.to dello Stato Gianna Galluzzo, A F T;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tar per il Veneto ha accolto il ricorso del signor -OMISSIS- avverso la sanzione che gli era stata inflitta della perdita del grado per rimozione e messa a disposizione come soldato semplice.
Il Tar ha ascritto valore sintomatico del vizio di eccesso di potere dell’atto impugnato al fatto che il militare, a seguito di rinvio a giudizio per il reato di minaccia di cui all’art. 612, comma 2 c.p., era stato sottoposto a procedimento di sospensione precauzionale, avviato in data 9 dicembre 2004;tuttavia, tale procedimento si era concluso in data 19 febbraio 2005, senza l’assunzione di alcun provvedimento cautelare. Dunque, il fatto che non si fosse ritenuto di applicare una misura cautelare sarebbe stato indicativo della considerazione da parte dell’Amministrazione del carattere minimo sia del disvalore del fatto, sia del nocumento all’interesse pubblico derivante dalla condotta del militare. Quindi, secondo il Tar, in sede di procedimento disciplinare per sanzione di stato, l’Amministrazione avrebbe dovuto “ spiegare perché un fatto, ritenuto al tempo non meritevole di reazione espulsiva (anche se provvisoria), assuma poi connotati di estrema gravità tali da non consentire il proseguo del rapporto lavorativo ”, dato che la ponderata valutazione della modesta gravità del fatti, effettuata nella sede del procedimento cautelare, veniva ad essere contraddetta dalla sanzione disposta in sede di procedimento disciplinare di stato.
2. Con il presente appello il Ministero dell’economia e delle finanze, deducendo l’erroneità della sentenza impugnata, fa presente che il provvedimento sanzionatorio impugnato era stato irrogato dopo che il signor -OMISSIS- era stato condannato per il reato di minaccia con sentenza passata in giudicato. Infatti, a seguito di tale condanna, era stato avviato il procedimento di inchiesta disciplinare che si era concluso con il deferimento del militare alla commissione di disciplina. Del resto, fa notare l’Amministrazione, il provvedimento di sospensione dal servizio del pubblico dipendente non ha natura sanzionatoria, bensì meramente cautelare, non implicando alcun giudizio, neppure approssimativo e provvisorio, circa la colpevolezza dell'interessato.
3. Con atto di appello incidentale, il signor -OMISSIS- impugna la sentenza in epigrafe nella parte in cui non ha accolto i motivi di ricorso con cui egli aveva dedotto in primo grado la violazione dei termini di legge per l’avvio e la conclusione del procedimento disciplinare di stato.
4. L’istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata presentata dall’appellante principale è stata accolta da questo Consiglio che ha respinto l’istanza cautelare dell’appellante incidentale (Cons. Stato, sez. IV, ord. 5 giugno 2012, n. 2150) in quanto: da un lato, si ravvisavano “ profili che inducevano ad una previsione favorevole dell’esito dell’appello principale e ciò in quanto la mancata sospensione cautelare nel corso del procedimento disciplinare, cui ha dato rilievo il TAR, non costituisce presupposto da valutarsi per la individuazione della sanzione finale ”;dall’altro, non si ravvisavano profili che inducessero “ ad una previsione favorevole dell’esito dell’appello incidentale, ciò in quanto risulta condivisibile l’orientamento espresso dal TAR sulla modalità di calcolo del termine di impugnazione ”.
5. L’appello principale è fondato e va accolto.
6. Il Collegio ritiene che, data la diversa natura dei due procedimenti cui era stato sottoposto il signor -OMISSIS-, il primo diretto a verificare la sussistenza di eventuali esigenze cautelari, il secondo di natura disciplinare, non poteva trarsi alcun sintomo di eccesso di potere del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare sulla base dell’esito del procedimento di sospensione cautelare. Infatti, l’art. 14, comma 1, della l. n.833/1961 (abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017), configura la sospensione dal servizio come facoltà dell’Amministrazione nei confronti del militare sottoposto a procedimento penale, mentre, ai sensi dell’art. 653, 1- bis , c.p.p, nel procedimento disciplinare, la pronuncia irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato per la sussistenza, l’illiceità penale del fatto e la sua commissione da parte dell’imputato ai fini della responsabilità disciplinare. Inoltre, l’indirizzo di questo Consiglio, cui il Collegio intende dare continuità, è nel senso che “ il giudizio circa la gravità delle violazioni poste in essere dal dipendente, specie se militare, al fine di individuare la sanzione da applicare è il frutto di valutazioni di merito riservate all'Amministrazione, che il giudice della legittimità non può sindacare se non per profili estrinseci di manifesta illogicità o abnormità ” (Cons. Stato, sez. IV, 26 febbraio 2019, n. 1344), che, nella fattispecie, non sussistono.
7. L’appello incidentale, con cui il signor -OMISSIS- chiede la parziale riforma della sentenza in epigrafe, è infondato e va respinto.
Il Tar non ha omesso di pronunciarsi sull’asserita violazione dei termini previsti dell’art. 1392 del d.P.R. n. 90/2010 (Codice dell’ordinamento militare, CMO), come dedotto dall’appellante incidentale, in quanto a tale motivo di ricorso la sentenza in epigrafe si riferisce laddove si afferma che i suddetti termini sono stati erroneamente calcolati dal ricorrente.
Infatti, il computo del termine per l’avvio del procedimento disciplinare - che, secondo il signor -OMISSIS-, sarebbe stato instaurato ben 115 giorni dopo la comunicazione da parte sua all’Amministrazione, in data 15 ottobre 2010, dell’esito della pronuncia della Corte di cassazione - non poteva decorrere dalla data di tale comunicazione: secondo il consolidato orientamento di questo Consiglio, dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, il termine di avvio del procedimento disciplinare decorre solo dal momento in cui l’Amministrazione acquisisce la copia conforme della sentenza, ottenendone dunque una conoscenza giuridicamente certa (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 26 febbraio 2019, n. 1344 e 17 luglio 2018, n. 4349).
Ai fini di una conclusione contraria sono prive di pregio le argomentazioni dell’appellante incidentale circa il fatto che: tale pronuncia si fosse limitata a dichiarare l’inammissibilità del ricorso in cassazione;l’art. 648 c.p.p. stabilisca l’irrevocabilità della pronuncia della Corte di cassazione dalla data della sua pronuncia (nella fattispecie 6 ottobre 2010);all’Amministrazione fosse noto il tenore della pronuncia stessa.
Infatti, l'art. 1392 CMO, “ laddove indica come dies a quo del termine per il radicamento e la definizione del procedimento disciplinare di stato la data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, fa evidentemente riferimento ad una conoscenza giuridicamente certa, che può derivare solo dall'acquisizione di copia conforme della sentenza completa dell'attestazione di irrevocabilità (arg. da Cons. Stato, Sez. IV, 19 agosto 2016, n. 3652) ” (Cons. Stato, n. 4349/2018, cit.). La conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale da cui il citato art. 1392, co. 1, CMO fa decorrere il termine di 90 giorni per l’avvio del procedimento disciplinare di stato, presuppone la completezza documentale e la certezza in ogni sua parte del provvedimento giurisdizionale acquisito in copia dall'Amministrazione, presupposti che non possono essere assicurati da una mera copia non conforme, o da una copia conforme, ma priva dell'attestazione del passaggio in giudicato, della sentenza o del decreto penale di condanna. Va pure notato che “ la norma non individua un termine entro il quale l’Amministrazione debba provvedere all'acquisizione documentale, oltretutto dipendente dai tempi necessari alle cancellerie degli uffici giudiziari per evadere le richieste ” (Cons. Stato, n. 4349/2018, cit.) ;peraltro, nel caso di specie, era decorso meno di un mese tra il deposito in cancelleria della sentenza della Corte di cassazione (27 ottobre 2010) e il rilascio a richiesta dell’Amministrazione della copia conforme (23 novembre 2010).
Dunque, al Collegio non resta che constatare che: la copia conforme della sentenza della Corte di cassazione, con la quale si concluso il procedimento penale, è stata rilasciata a richiesta dell’Amministrazione in data 23 novembre 2010 e reca, sulla prima pagina, un protocollo in arrivo presso la Guardia di finanza, I gruppo Roma, in data 25 novembre 2010;in data 10 febbraio 2011, il Comandante regionale del Veneto ha disposto che fosse avviata l’inchiesta formale e tale avvio è stato notificato in data 14 febbraio 2011 al militare; questi, in data 8 aprile 2011, è stato deferito alla commissione disciplina che, in data 10 maggio 2011, ha deliberato che egli non era meritevole di conservare il grado;il procedimento si è concluso il 14 luglio 2011 e il provvedimento sanzionatorio è stato notificato al militare in data 25 luglio 2011. Alla luce delle suddette scansioni temporali del procedimento disciplinare, il Collegio riscontra che non sussiste nella fattispecie alcuna violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del citato art. 1392 CMO.
Per quanto sopra esposto l’appello principale deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso presentato in primo grado. L’appello incidentale deve essere respinto. Il regolamento processuale delle spese dei gradi di giudizio, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.