Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-11-25, n. 202210382
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Testo completo
Pubblicato il 25/11/2022
N. 10382/2022REG.PROV.COLL.
N. 05916/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5916 del 2016, proposto da
2I Energie Speciali s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Wladimir Francesco Troise Mangoni, con domicilio eletto presso lo studio MA AR CO in Roma, via di Porta Pinciana, n.6;
contro
Provincia di Crotone, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Silvana Tassone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 00115/2016, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Crotone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 20 settembre 2022 il Cons. Annamaria Fasano e uditi per le parti l’avvocato Tassone, in collegamento da remoto.
Ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a. e dell’art. 13-quater disp. att. c.p.a. (articolo aggiunto dall’art. 17, comma 7, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113), preso atto del deposito delle note di passaggio in decisione, è data la presenza dell' avvocato Troise;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Società Edison Rinnovabili s.p.a., già 2I Energie Speciali s.r.l. (in seguito 2I), era stata autorizzata dalla Regione Calabria, con decreto dirigenziale n. 18924 del 22 dicembre 2006, alla costruzione ed esercizio di un impianto eolico, di potenza complessiva pari a 50 MW, sito nel territorio dei Comuni di Melissa e RO (KR), ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387. A norma dello stesso art. 12, co. 1, d.lgs. n. 387/2003, all’esito del procedimento amministrativo, venivano altresì assentite le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, fra le quali, il cavidotto interrato e gli impianti per la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale costituiti da apparecchiature necessarie all’elevazione della tensione di esercizio dell’energia elettrica prodotta e alla successiva consegna della stessa. La Provincia di Crotone aveva successivamente rilasciato la concessione per i lavori di scavo per la costruzione del cavidotto interrato.
1.1. Con le note nn. 64493, 64498, 64502 e 64502 del 1 dicembre 2011 la Provincia di Crotone, Settore Bilancio e Programmazione – Servizio Tributi, chiedeva alla predetta società la corresponsione del canone COSAP per l’occupazione del sottosuolo con riferimento alla suddetta concessione prot. n. 26143/2008, in relazione alle annualità 2008-2011. La Provincia giustificava la richiesta di corresponsione degli importi, sostenendo che 2I non rientrava ‘ in alcun modo nella casistica delle aziende erogatrici di pubblici” e, per tale ragione, non poteva beneficiare di alcuna agevolazione nella determinazione del canone.
1.2. In data 8 marzo 2012, la Provincia adottava la nota prot. 12284, avente ad oggetto ‘ Riscontro Vs-parere legale avverso nostre note prot. 64493/64498/64501 del 19.12.2011, concessione n. 26143/2008’ con la quale, da una parte, confermava la richiesta nei confronti di 2I della corresponsione del COSAP, escludendo ancora una volta l’agevolazione tariffaria e, dall’altra, forniva la motivazione delle precedenti note del 19 dicembre 2011, prot. nn. 64493, 64498, 64500 e 64501.
1.3. Successivamente, la Provincia di Crotone richiedeva a 2I il versamento del COSAP in misura non agevolata anche per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 con le note prot. n. 22622 e n. 22638 del 7 maggio 2012, con le note prot. n. 16620 e n. 16622 del 5 aprile 2013, con le note prot. n. 27573 e n. 27574, del 3 giugno 2014 e con le note prot. n. 15226 e n. 15228, del 21 aprile 2015.
2. 2I impugnava tutti gli atti sopra citati dinanzi al Tribunale amministrativo Regionale per la Calabria, con ricorso introduttivo e successivi cinque ricorsi per motivi aggiunti. Veniva, altresì, impugnato anche il Regolamento provinciale approvato con D.C.P. n. 36 del 28 dicembre 1998 e la deliberazione della Giunta provinciale n. 300 del 28 dicembre 2011 recante ‘ Determinazioni delle tariffe, aliquote e coefficienti economici delle entrate patrimoniali della Provincia di Crotone per l’anno 2012’.
2.1. Con un unico motivo di ricorso la ricorrente censurava i provvedimenti per “ violazione degli artt. 52 e 63, comma 2 del d.lgs. 446/1997; eccesso di potere per violazione della circolare del Mef n. 1/2009; violazione art. 4 l. 241/90; eccesso di potere per difetto di motivazione ”.
La ricorrente riteneva, contrariamente a quanto asserito dalla Provincia negli atti impugnati, che l’attività di produzione di energia elettrica e trasporto della medesima fino al punto di connessione con la RTN integrava una attività di pubblico servizio, o quantomeno, una attività strumentale allo svolgimento dei servizi pubblici di trasmissione di energia elettrica nella rete nazionale, ai fini della distribuzione alle singole utenze. Pertanto, la società 2I riteneva di rientrare nella categoria degli operatori economici che, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. f) d.lgs. n. 446 del 1997, dovevano beneficiare delle agevolazioni. La ricorrente rammentava il contenuto della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1 del 2009, che aveva fornito un’interpretazione autentica dell’art. 63, co. 2, lett. f) cit., sottolineando come l’agevolazione dovesse essere applicata anche alle aziende esercenti attività strumentali all’erogazione di pubblici servizi, quindi anche le aziende che, pur ponendo in essere occupazioni con cavi e condutture, tuttavia non raggiungevano direttamente i singoli utenti, in quanto trasportano i beni e servizi solo per un tratto limitato. Con i ricorsi per motivi aggiunti, 2I lamentava la violazione dell’art. 22, comma 2, del Regolamento provinciale, 28 dicembre 1998, n. 36, poiché la tariffa inerente al canone per l’occupazione del suolo pubblico era stata erroneamente calcolata.
2.2. Il Tribunale adito, con sentenza n. 115 del 2016, respingeva l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività proposta dalla Provincia di Crotone, in considerazione dell’esigenza di calcolare il rispetto del termine in relazione alla consegna dell’atto all’ufficio postale e non alla ricezione dell’atto da parte del destinatario; dichiarava che la giurisdizione apparteneva al giudice amministrativo con riferimento al principale motivo di impugnazione descritto da parte ricorrente, vertendosi in ipotesi di criteri applicativi della tariffa e non di concreta determinazione della stessa; infine, respingeva il ricorso nel merito, ritenendo di aderire all’orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa, che escludeva la riconducibilità dell’attività in questione nell’ambito di quella strumentale al servizio pubblico. Secondo il Collegio, la ratio dell’agevolazione prevista dall’art. 63, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 447 del 1997 si ricollegava alla peculiarità dell’attività che veniva svolta attraverso l’occupazione di aree pubbliche (erogazione di servizi pubblici o attività strumentale a questi ultimi), ed alla utilità che così veniva assicurata direttamente ai cittadini (utenti), solo in tal modo trovando ragionevole giustificazione il sacrificio imposto al potere impositivo dell’amministrazione locale ed alle sue entrate finanziarie.
L’attività svolta da 2I non rientrava in quella di erogazione dei servizi pubblici o in attività strumentali a questi ultimi, bensì nell’attività, ontologicamente diversa, di “produzione e trasporto” dell’energia prodotta, giacché solo la prima, cioè quella di erogazione di energia in favore direttamente dei cittadini, poteva essere effettivamente considerata un servizio pubblico, laddove la seconda (produzione di energia da fonti rinnovabile) non era rivolta, direttamente ed esclusivamente, ma solo eventualmente, ai cittadini, quali utenti, trattandosi di un’attività presupposta alla successiva attività di erogazione del servizio di energia.
Il Collegio di prima istanza, inoltre, respingeva il ricorso con riferimento alla violazione delle attribuzioni del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42, lett. f), del d.lgs. 256/2000, atteso che la norma attribuiva alla competenza del Consiglio la sola istituzione e ordinamento dei tributi, lasciando alla Giunta la determinazione delle aliquote specifiche. Concludeva, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento ai motivi di ricorso relativi alla concreta determinazione del canone applicabile e ai profili di calcolo dello stesso, ravvisando la giurisdizione del giudice ordinario.
3. Con atto di appello, notificato nei termini e nelle forme di rito, 2I Energie Speciali s.r.l. ha impugnato la suddetta pronuncia, invocandone l’integrale riforma, denunciando: “ I. Con riferimento ai profili attinenti alla giurisdizione. Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui esclude la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione al quantum del Canone; erroneità e contraddittorietà della sentenza di primo grado nella parte in cui esclude la giurisdizione del giudice amministrativo relativamente agli atti erroneamente qualificati come ‘avvisi di pagamento’. II. II.1. In relazione al ricorso introduttivo e ai cinque ricorsi per motivi aggiunti.II.1.a. Erroneità della sentenza di primo grado per non aver rilevato i vizi di violazione dell’articolo 63, comma 2, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; eccesso di potere per violazione della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1/DF del 20 gennaio 2009. II.2. In relazione al secondo, terzo, quarto e quinto