Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-03-14, n. 202302625
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Pubblicato il 14/03/2023
N. 02625/2023REG.PROV.COLL.
N. 07584/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA IIANA
IN NOME DEL POPOLO IIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7584 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F S, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G.G. Belli, n. 39;
contro
Comune di Casalnuovo di Napoli, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato M L E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Casalnuovo di Napoli, piazza Municipio, n. 1;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 1305/2017, resa tra le parti, concernente l'annullamento:
a) della disposizione dirigenziale del Comune di Casalnuovo di Napoli prot. -OMISSIS- del 15 settembre 2011, con la quale è stata respinta l'istanza di condono edilizio presentata dal ricorrente in relazione ad una unità immobiliare sita nel territorio comunale alla -OMISSIS-;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi comprese, se e per quanto occorra, la proposta di provvedimento della commissione tecnica condono prot. n. -OMISSIS- del 17 luglio 2009 e la relazione dell'U.T.C. prot. n. -OMISSIS- del 26 novembre 2010, menzionate nella disposizione dirigenziale di cui sopra.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Casalnuovo di Napoli;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 19 dicembre 2022 il Cons. A Fsano e preso atto che nessuno è comparso per le parti costituite in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma Microsoft Teams ;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-OMISSIS- proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, avverso la disposizione dirigenziale del Comune di Casalnuovo di Napoli prot. -OMISSIS- del 15 settembre 2011, con la quale era stata respinta l'istanza di condono edilizio presentata, in data 20 maggio 2004, dal ricorrente in relazione ad una unità immobiliare ad uso residenziale, sita nel territorio comunale alla -OMISSIS-, deducendo una serie di vizi attinenti alla violazione della normativa in tema di condono edilizio, alla violazione del principio dell’affidamento, nonché all’eccesso di potere sotto vari profili.
2. L’amministrazione respingeva l’istanza sulla base dei seguenti rilievi: a) l’istanza di condono e la perizia giurata prodotta a corredo della stessa facevano riferimento ad un immobile costituito dalla sola struttura in cemento armato, ossia da pilastri e solai senza tamponature, con la conseguenza che l’opera abusiva, non essendo dotata dalle mura perimetrali, non poteva definirsi ultimata entro il termine di legge del 31 marzo 2003, e non poteva usufruire della sanatoria;b) il fabbricato comprendente l’unità immobiliare oggetto di condono, non essendo riportato nella ripresa aerofotogrammetrica effettata dalla Nuova Avioriprese s.r.l. il 12 maggio 2003, risultava comunque realizzato anche nella struttura dopo la scadenza del termine utile di cui sopra.
3. Il ricorrente deduceva di avere presentato, in data 4 settembre 2009, apposita denuncia per l’esecuzione dei lavori di completamento al fine di rendere l’immobile abitabile. In particolare, sosteneva che il diniego era impropriamente intervenuto quando ormai era maturato il silenzio assenso sulla richiesta di condono e si era consumato il potere di provvedere: nella specie, sussistevano tutti i presupposti per l’applicazione della relativa normativa di semplificazione, quali il decorso dei 24 mesi dalla presentazione dell’istanza (o, in subordine, dal completamento della stessa), il pagamento dell’oblazione e degli oneri concessori nella misura dovuta, la denuncia ai fini dell’accatastamento dell’immobile e l’insussistenza delle prescrizioni vincolistiche.
Inoltre, la sentenza penale n. -OMISSIS- del Tribunale di Nola, intervenuta favorevolmente nei confronti della madre e dante causa in merito all’opera abusiva in questione, avallava la tesi della formazione del silenzio assenso, dando atto della ricorrenza delle condizioni legali per il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, in virtù della volumetria dell’ampliamento, dell’epoca di realizzazione del manufatto e dell’osservanza delle prescrizioni in tema di versamento dell’oblazione e degli oneri accessori. Secondo il ricorrente, pertanto, era erroneo l’assunto secondo cui l’opera era incompiuta per l’assenza delle mura perimetrali, dal momento che era evidente che l’immobile, già al momento della presentazione della domanda di condono era certamente completato ‘a rustico’, oltre al fatto che sussisteva, nella specie, la violazione dell’affidamento ingenerato nel ricorrente non solo dall’avvenuto decorso del termine di legge senza che fosse stato adottato un provvedimento di diniego, ma anche perché, a seguito della denuncia relativa ai lavori di completamento, l’amministrazione era rimasta silente e, pertanto, aveva consentito la loro legittima effettuazione. Secondo -OMISSIS-, il Comune aveva collocato temporalmente il fabbricato in data successiva al 31 marzo 2003, basandosi sulle risultanze di una areofotogrammetria di una società privata, data smentita dagli accertamenti effettuati nel corso del procedimento penale, e recepiti nella sentenza n. -OMISSIS- del 2006.
4. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con sentenza n. -OMISSIS- del 2017, respingeva il ricorso, ritenendo che: “ è incontrovertibile che il condono richiesto dal ricorrente non possa essersi perfezionato attraverso un provvedimento silenzioso di accoglimento, trovando questo ostacolo nella non avvenuta ultimazione dell’unità immobiliare (ad uso residenziale) entro il 31 marzo 2003, la quale, come pacificamente emerge dalla stessa istanza di condono e dalla perizia giurata ivi allegata, al 20 maggio 2004 non risultava completata al rustico essendo priva delle tamponature, cioè delle mura perimetrali”.
5. -OMISSIS- ha appellato la suddetta pronuncia, chiedendone l’integrale riforma e denunciando: “ 1. Error in iudicando in relazione all’ applicazione della l. n. 326/200, contrasto con il giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Nola, sezione penale, n. -OMISSIS-.