Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-12-01, n. 202210569

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-12-01, n. 202210569
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202210569
Data del deposito : 1 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/12/2022

N. 10569/2022REG.PROV.COLL.

N. 09771/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9771 del 2019, proposto da
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



contro

Reti Televisive Italiane - RTI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati S P e G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) n. 09852/2019, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Reti Televisive Italiane - RTI S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 luglio 2022 il Cons. F D L;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con delibera n. 78/09/CSP del 14.5.2019 l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (per brevità, anche Autorità) ha ordinato alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a. (per brevità, anche R.T.I.), esercente l’emittente televisiva in ambito nazionale “Rete 4”, di provvedere nelle edizioni del notiziario TG4 all’immediato riequilibrio dell’informazione politica tra tutte le liste partecipanti alla campagna elettorale, evitando, altresì, la sovraesposizione del Governo.

Con la medesima delibera l’Autorità ha precisato che la mancata ottemperanza a quanto ordinato avrebbe comportato l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 1, commi 31 e 32, L. n. 249/97.

L’ordine di riequilibrio è stato impartito, tenuto conto che i dati di monitoraggio disponibili, relativamente alle edizioni del telegiornale “TG4”, dimostravano, nel periodo dal 29 aprile all’8 maggio, un accentuato squilibrio nella presenza delle forze politiche - in particolare nel rapporto tra le due forze politiche maggiori e fra queste e le liste di nuova formazione, che avevano avuto sino al tempo una presenza irrilevante nei notiziari e nei programmi di informazione-, oltre che una marcata sovraesposizione del Governo.

Tale delibera è stata notificata alla società in data 18 maggio 2019.

2. Con successiva delibera n. 86/09/CSP del 22 maggio 2009 l’Autorità ha ordinato alla società R.T.I. di pagare la sanzione amministrativa di € 180.000,00, ai sensi dell’art. 1, comma 31, L. n. 249/97, stante la mancata ottemperanza dell'ordine impartito con la delibera n. 78/09/CSP.

In particolare, l’Autorità ha rilevato che, dall’esame dei dati del monitoraggio a propria disposizione, erano stati registrati la sovraesposizione del Governo e tempi ancora squilibrati tra tutte le liste in competizione pure nel periodo dal 9 al 16 maggio 2009, oltre che nella giornata del 19 maggio 2019 e, dunque, “ successivamente alla giuridica conoscenza dell’ordine da parte della società RTI ”.

3. Con delibera n. 85/09/CSP del 22 maggio 2009 l’Autorità ha diffidato “ le emittenti radiotelevisive pubbliche e private ad attuare l'immediato riequilibrio dell'informazione politica tra tutte le liste partecipanti alla campagna elettorale attenendosi ai criteri esegetici ed applicativi richiamati nelle premesse, fornendo una corretta informazione delle attività del Governo, la quale deve trovare giustificazione in obiettive esigenze informative legate all'attività dell'esecutivo, le quali non costituiscano una forma di esposizione di tesi politiche e/o propaganda elettorale ”.

Nella stessa delibera l’Autorità ha rappresentato che avrebbe verificato “ l’osservanza della presente diffida ” e, in caso di inosservanza, avrebbe adottato le sanzioni di cui all’art. 1, commi 31 e 32, L. n. 249/97.

4. La società RTI ha impugnato, ricorrendo dinnanzi al T Lazio, sede di Roma, le delibere nn. 78/09/CSP e 86/09/CSP, nonché, per quanto occorrente, la delibera n. 85/09/CSP e ogni altro atto alle stesse connesso.

In particolare, la ricorrente ha dedotto:

- la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, commi 2 e 9, L. n. 28/00 e dell’art. 26 delibera 57/09/CSP, avendo l’Autorità adottato la delibera n. 78/09/CSP in assenza di preventiva contestazione e, per l’effetto, senza assicurare un’adeguata partecipazione procedimentale dell’operatore economico;

- la violazione delle regole del giusto procedimento e del principio del contraddittorio, tenuto conto che i dati alla base dei provvedimenti impugnati provenivano dal monitoraggio effettuato dall’ISIMM ricerche, in assenza di contraddittorio o preventiva verificabilità da parte della ricorrente;

- la contraddittorietà della motivazione, in quanto l’Autorità, da un lato, aveva fondato la propria decisione sulla quantificazione dei tempi attribuiti agli schieramenti politici, dall’altro, aveva ritenuto che, facendosi questione di trasmissione informativa, a differenza della comunicazione politica, non potesse trovare applicazione il criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, occorrendo conformarsi al criterio della parità di trattamento, di cui, tuttavia, non era stato neanche precisato il contenuto precettivo; peraltro, l’Autorità aveva omesso di svolgere un’analisi sui contenuti dell’informazione fornita dal TG4 nel periodo in esame, al fine di verificare se il notiziario avesse fornito o meno una corretta rappresentazione dei soggetti politici citati dai provvedimenti;

- la violazione dell’art. 1, comma 5, L. n. 515/93, tenuto conto che, in relazione alla supposta marcata sovraesposizione del Governo, l’ordine di riequilibrio risultava fondato soltanto sul dato quantitativo del tempo di parola assegnato al Governo, senza alcuna analisi dei contenuti delle notizie e degli interventi in voce dei membri del Governo;

- l’impossibilità di riscontrare un’inottemperanza della delibera 78/09/CSP in relazione al periodo anteriore alla sua notificazione, perfezionatasi soltanto nella giornata del 18 maggio 2009, alle ore 19:30; ciò, tenuto conto pure dell’irrilevanza del comunicato stampa del 14 maggio 2009, trattandosi di mezzo di comunicazione inidoneo, da un lato, a produrre la conoscenza legale della delibera n. 78/09/CST, dall’altro, a rendere conoscibili i relativi contenuti; parimenti, non avrebbe potuto valorizzarsi, al fine di ravvisare una condotta inottemperante, la condotta tenuta il 19 maggio 2009, prevedendo l’art. 26, comma 15, delibera 57/09/CSP un termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento per la sua ottemperanza (nella specie non scaduto alla data del 19 maggio 2009) e, comunque, richiamando tale delibera la prima trasmissione o pubblicazione utile che, in relazione ai telegiornali caratterizzati da una pluralità di edizioni quotidiane, non poteva individuarsi nell’edizione immediatamente successiva al provvedimento;

- l’impossibilità di riscontrare un’inottemperanza della delibera 78/09/CSP in relazione ad un unico giorno di trasmissione, tenuto pure conto che dai dati trasmessi dall’emittente emergeva che in data 19 maggio 2009 e nei due giorni successivi aveva certamente avuto luogo come minimo un inizio di ottemperanza; difatti, nel periodo 20-21 maggio 2009 lo spazio assegnato al Governo era stato ridotto al 23,06%, rispetto al 50,68% del periodo oggetto della delibera 78/09/CSP e, tenendo conto delle edizioni serali e notturne del 21 maggio, il tempo di parola assegnato al Governo si riduceva ulteriormente al 17,10%; l’Autorità, da un lato, non avrebbe tenuto conto che tali dati riguardavano esclusivamente i tempi di parola, dall’altro, non avrebbe valutato il contenuto delle notizie e, dunque, la correlazione tra i tempi dedicati a ciascuna notizia e l’attualità della cronaca, né avrebbe tenuto conto che nel pomeriggio del 19 maggio 2019 erano state pubblicate le motivazioni di una sentenza, in relazione alla quale erano state rese alcune dichiarazioni del Presidente del Consiglio di cui tutti gli organi di informazione avevano dato ampio spazio; tale giustificazione era stata rigettata dall’Autorità perché asseritamente non provata, quando in materia sanzionatoria non potevano ravvisarsi oneri probatori sulla parte privata e, comunque, la vicenda giudiziaria de qua costituiva fatto notorio;

- in subordine, il difetto di motivazione alla base della quantificazione della sanzione, avendo l’Autorità, da un lato, valorizzato parametri generici e irrazionali, dall’altro, omesso di tenere conto dell’estrema brevità del periodo di tempo utilizzato per verificare l’ottemperanza (una sola giornata di programmazione) e della complessiva condotta del soggetto agente, che aveva nettamente ridotto il tempo di parola attribuito al Governo.

5. L’Autorità si è costituita in giudizio, resistendo al ricorso.

6. Il T ha accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento delle ulteriori censure, rilevando che:

- nella materia in esame doveva ritenersi centrale l’esigenza di assicurare le garanzie partecipative, in applicazione, oltre che dell’art. 10 L. n. 28/00, del principio generale che impone, prima dell’adozione di un provvedimento sanzionatorio, la contestazione dell’addebito;

- in particolare, non veniva in rilievo una generica comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241/90, ma un atto di contestazione disciplinato in modo espresso, strutturalmente necessario ai fini della regolarità dell’iter preordinato all’adozione di

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