Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-06-12, n. 202405291

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-06-12, n. 202405291
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202405291
Data del deposito : 12 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/06/2024

N. 05291/2024REG.PROV.COLL.

N. 00859/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 859 del 2024, proposto da Sardegna Agrienergia Uno S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

contro

il GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A Z, A P e G V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A Z in Roma, piazza di Spagna n. 15,

nei confronti

di C.I.S.A. - Consorzio Intercomunale di Salvaguardia Ambientale, Comune di Serramanna, Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale dell'Agricoltura e Riforma Agro- Pastorale, Banco Santander S.A e Regione Autonoma della Sardegna, non costituiti in giudizio,

per l’esecuzione

del giudicato formatosi sulla sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione Terza Ter , n. 15996 del 27 ottobre 2023, resa tra le parti, concernente un procedimento di verifica relativo ad impianto fotovoltaico.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.a.;

Visti gli artt. 35, comma 1 lett. c), 38 e 85, comma 9, c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2024 il consigliere Giovanni Sabbato e uditi per le parti gli avvocati G C e G V;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Considerato che:

- con sentenza n. 11452 dell’8 novembre 2021, il T.a.r. per il Lazio, Sez. III- ter rigettava il ricorso introduttivo e accoglieva i motivi aggiunti proposti da Sardegna Agrienergia Uno S.r.l. (di seguito anche la Società), annullando per l’effetto la nota del GSE Prot. GSE/P20210002364 del 2 febbraio 2021;

- stante l’inerzia del GSE, la Società presentava ricorso per ottemperanza ex artt. 112 e ss. c.p.a. innanzi al medesimo T.a.r. Lazio, iscritto al R.G. n. 8740/2023, ritenendo di fornire dimostrazione, da un lato, dell’obbligo del GSE di ottemperare alla sentenza esecutiva n. 11452/2021, e, dall’altro, della sussistenza delle condizioni per procedere con il ritiro del Provvedimento di Decadenza;

- a seguito della proposizione del ricorso per ottemperanza, il GSE, nel dichiarato intento di dare esecuzione alla sentenza n. 11452/2021, emetteva il provvedimento del 28 luglio 2023, con cui comunicava alla Società l’assenza dei presupposti per il ritiro del Provvedimento di Decadenza ai sensi dell’art. 56, commi 7 e 8 del DL Semplificazioni;

- con la sentenza n. 15996 del 27 ottobre 2023 il T.a.r. Lazio, respinta l’istanza di sospensione del giudizio ai sensi degli articoli 337 c.p.c. e 39 c.p.a., nell’attesa della definizione del processo di appello dinanzi al Consiglio di Stato riguardante la sentenza ottemperanda, respingeva il ricorso per ottemperanza proposto dalla Società, con compensazione delle spese di giudizio, evidenziando che “ Nell’apparato motivazionale del nuovo provvedimento vengono individuati e bilanciati gli interessi pubblici e quello privato ”;

Rilevato che, con sentenza n.4695/2024 del 27 maggio 2024, questa Sezione, nella medesima composizione collegiale, ha accolto l’appello n.2332/2022 con il quale la Società aveva impugnato la sentenza ottemperanda n. 11452 dell’8 novembre 2021 nella parte in cui aveva respinto il ricorso introduttivo del giudizio avverso il provvedimento del 2 marzo 2020 con cui il GSE comunicava alla Società che l’impianto fotovoltaico non era titolato al riconoscimento delle tariffe incentivanti di cui alla legge n.129/2010;

Ritenuto che tale sopravvenienza non può non determinare il venir meno del necessario profilo di interesse alla coltivazione dell’iniziativa processuale sottesa alla proposizione del ricorso oggetto dell’odierno esame;

Rilevato, infatti, che dall’accoglimento del predetto gravame con il conseguente travolgimento della sentenza della cui corretta ottemperanza si tratta, consegue la caducazione dell’interesse sotteso alla proposizione dell’appello in esame vertente sul provvedimento di rigetto dell’istanza di autotutela, vertendo questa sull’atto originario ormai travolto dalla pronuncia sull’appello n.2332/2022;

Ritenuto pertanto che il presente ricorso deve essere dichiarato improcedibile con conseguente compensazione delle spese di grado.

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