Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-03-13, n. 201401235

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-03-13, n. 201401235
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201401235
Data del deposito : 13 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05936/2012 REG.RIC.

N. 01235/2014REG.PROV.COLL.

N. 05936/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5936 del 2012, proposto da:
G M, rappresentato e difeso dall'avv. E L, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Flaminia n. 79 (studio legale L &
Associati), per mandato in calce all'appello;

contro

- Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliato per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
- Commissione esaminatrice del concorso per esami a 350 posti di magistrato ordinario, indetto con d.m. 15 Dicembre 2009, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita come tale;

nei confronti di

Stanislao Fiduccia e Barbara Saccà, intimati come controinteressati, non costituiti nel giudizio di primo grado e nel giudizio d'appello;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I, n. 2502 del 14 marzo 2012, resa tra le parti, con cui è stato rigettato il ricorso in primo grado n.r. 8787/2011, proposto per l'annullamento del giudizio di non idoneità conseguito dall'interessato nella prova orale del concorso per esami a n. 350 posti di magistrato ordinario, indetto con d.m..15 dicembre 2009, di cui al verbale della Commissione esaminatrice in data 6 luglio 2011, nonché di tutti gli atti connessi e coordinati, anteriori e conseguenti, con compensazione delle spese del giudizio di primo grado.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2013 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi l'avv. E L per l'appellante G M e l'avvocato di Stato Beatrice Fiduccia per il Ministero della Giustizia appellato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.) G M ha partecipato al concorso per esami a n. 350 posti di magistrato ordinario, indetto con d.m. 15 Dicembre 2009, e dopo aver superato le prove scritte (con voti 12/20 per gli elaborati di diritto penale e amministrativo e 13/20 per l'elaborato di diritto civile), è stato giudicato non idoneo alla prova orale in quattro delle undici materie (rispettivamente: diritto penale, procedura penale, procedura civile e diritto del lavoro).

Con ricorso in primo grado n.r. 8787/2011 l'interessato ha impugnato il giudizio negativo, deducendo censure d'invalidità diretta della valutazione della commissione, nonché di invalidità derivata dall'illegittimità costituzionale e comunitaria delle disposizioni del d.lgs. 5 aprile 2006 n. 160, nella parte in cui non è previsto obbligo di motivazione diversa dalla formula di "non idoneità", sia pure nella forma dell'attribuzione di un punteggio numerico, nonché di predeterminazione e sorteggio dei quesiti da sottoporre ai candidati.

Con la sentenza in epigrafe il T.A.R. per il Lazio, scrutinate negativamente le questioni incidentali di illegittimità costituzionale, e ritenuta introdotta irritualmente con memoria non notificata, quella d'illegittimità comunitaria, ed esaminate le censure d'invalidità diretta, ha rigettato il ricorso.

Con appello notificato il 30 luglio 2012 e depositato il 1° agosto 2012, la sentenza è stata impugnata, deducendosi, in sintesi, i seguenti motivi:

I) Illegittimità dei provvedimenti impugnati in primo grado e della normativa di settore , sotto duplice profilo:

1) per illegittimità costituzionale e comunitaria della normativa di settore

2) per illegittimità diretta dei provvedimenti emanati dalla Commissione

Riproponendo le censure già dedotte con il ricorso, e con ampiezza d'argomentazioni, si rileva:

- quanto al motivo sub I.1), la invalidità derivata del giudizio negativo in funzione dell'illegittimità costituzionale e comunitaria della normativa di settore (art. 16 del r.d. 15 ottobre 1925, n. 1860 e art. 1, comma 5, del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160), nella parte in cui non prevedono che il giudizio di non idoneità alla prova orale sia corredato anche da una votazione numerica, in contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza (art. 3), imparzialità (artt. 3 e 97), buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa (artt. 3 e 97), effettività della tutela giurisdizionale (art. 24), effettività del controllo giurisdizionale (artt. 103 e 113), obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti amministrativi (art. 117, in relazione all'art. 41 della Carta di Nizza), di cui sarebbe indice indiretto anche la presentazione di disegno di legge inteso appunto a introdurre la valutazione numerica delle prove orali del concorso in magistratura;

- quanto al motivo sub I.2), che la Commissione avrebbe comunque potuto e dovuto, in applicazione dei principi generali, come desumibili dai parametri costituzionali e comunitari, nonché dalla disciplina generale dei concorsi a pubblici impieghi e da quella relativa ai concorsi notarili ed all'esame di abilitazione alla professione di avvocato, sia provvedere a predeterminare i quesiti e a sottoporli ai candidati previo sorteggio, sia ad esternare le motivazioni della valutazione di “non idoneità”.

II) Illegittimità della sentenza impugnata

Si censura la motivazione della sentenza gravata, con riguardo alla ritenuta manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità, rilevando come peraltro la delibazione - comunque non esaustiva per tutti i profili denunciati, in relazione all'omessa considerazione del profilato contrasto con gli artt. 24, 103 e 113 Cost. - avrebbe dovuto riguardare la non manifesta infondatezza, nonché all'erroneo rilievo della irritualità della formulazione con memoria (comunque notificata) di ulteriori censure d'illegittimità comunitaria, sia in relazione alla ritenuta insussistenza delle censure d'invalidità diretta.

In conclusione, l'appellante chiede l'annullamento del giudizio negativo, se del caso previa disapplicazione dell’art. 1, comma 5, del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, per violazione della normativa comunitaria, e in via subordinata la rimessione delle questioni di costituzionalità alla Corte Costituzionale e/o alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione di illegittimità comunitaria degli artt. art. 16 del r.d. n. 1860/1925 e 1, comma 5, del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, perché non prevedono un obbligo di motivazione (e neanche di valutazione almeno numerica) delle prove ritenute inferiori alla sufficienza, per violazione della normativa comunitaria, costituita dalla c.d. “Carta di Nizza” (art. 41).

Costituitosi in giudizio, il Ministero della Giustizia, con memoria difensiva depositata il 29 marzo 2013, ha a sua volta dedotto, in maniera diffusa, l'infondatezza dell'appello, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

A tali rilievi ha replicato l'interessato con memoria difensiva depositata il 12 aprile 2013.

All'udienza pubblica del 14 maggio 2013 l'appello è stato discusso e riservato per la decisione.

2.) L'appello in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza gravata.

2.1) Giova premettere il quadro normativo di riferimento (corsivi dell'estensore).

La disciplina del concorso per l’accesso alla magistratura ordinaria è costituita in parte dalle disposizioni tuttora vigenti del r.d. 15 ottobre 1925, n. 1860 e in parte da quelle introdotte dal d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 , come modificate dall’art. 1 della legge 30 luglio 2007, n. 111 .

Queste ultime hanno dettato, in particolare, una nuova regolamentazione concernente l’oggetto delle prove scritte e orali, i punteggi minimi per l’ammissione agli orali e il superamento del concorso, nonché la nomina e la composizione della commissione esaminatrice e la disciplina dei suoi lavori.

L’art.1 del d.lgs. n. 160 del 2006 dispone che:

- la prova scritta è data dallo svolgimento “…di tre elaborati teorici, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo” (comma 3);

- la prova orale verte su dieci materie (diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
procedura civile;
diritto penale;
procedura penale;
diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
diritto commerciale e fallimentare;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto comunitario;
diritto internazionale pubblico e privato;
elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario) nonché su un colloquio facoltativo su lingua straniera indicata dal candidato tra inglese, spagnolo, francese e tedesco ( comma 4 );

- sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono “…non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta” e conseguono l’idoneità i candidati che ottengano in ciascuna materia della prova orale “non meno di sei decimi… e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a centootto punti” , salvo il giudizio almeno di sufficienza nel colloquio facoltativo di lingua straniera ( comma 5 );

- “ agli effetti di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni , il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l’indicazione del solo punteggio numerico , mentre l’insufficienza è motivata con la sola formula "non idoneo"” (comma 5).

L’art. 5 del d.lgs. n. 160 del 2006 , per quanto qui interessa, ha poi stabilito che:

- la commissione esaminatrice, nominata con decreto del Ministro della giustizia, “nei quindici giorni antecedenti l’inizio della prova scritta… a seguito di conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura” (comma 1), è composta da un magistrato che abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità (che la presiede);
venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità;
cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame “…nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale…”;
tre avvocati iscritti all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori “…nominati su proposta del Consiglio nazionale forense” (comma 1 bis);

- la nomina è preclusa nei confronti di magistrati, professori universitari e avvocati, che “…che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario” (comma 2);

- presidente e componenti possono essere nominati anche tra magistrati collocati a riposo da non più di due anni e professori universitari collocati a riposo da non più di cinque anni, già in possesso dei relativi requisiti all’atto della cessazione dal servizio (comma 4);

- nell’assenza o impedimento del presidente, lo sostituisce il magistrato componente presente di maggiore anzianità di servizio (comma 5);

- nella seduta di cui al sesto comma dell’art. 8 del r.d. n. 1860 del 1925 (ossia a seguito del raggruppamento delle buste degli elaborati di ciascun candidato in unica busta contrassegnata da numero progressivo, operazione immediatamente prodromica all’inizio delle correzioni), “…la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti;
(mentre) i criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell’inizio delle stesse”;
“Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione è rimessa al Consiglio superiore della magistratura. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio superiore può deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalità previste dal comma 1” (comma 3);

- qualora i candidati che hanno portato a termine le prove siano più di trecento, eseguita in seduta plenaria della commissione, con la partecipazione di tutti i componenti, la valutazione degli elaborati di almeno venti candidati, il presidente forma due sottocommissioni per ciascuna seduta di correzione, cui assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati (recte: gli elaborati della metà dei candidati) da valutare, presiedute rispettivamente dal presidente e dal magistrato più anziano presente, gradatamente sostituiti dai magistrati via via più anziani tra quelli presenti;
ciascuna sottocommissione è divisa in tre collegi, composti da almeno tre componenti, ognuno dei quali collegi esamina gli elaborati di una delle tre materie oggetto della prova scritta relativamente a ogni candidato (comma 6);

- alle sottocommissioni e ai collegi trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 12, 13 e 16 e, quanto alle prove orali e all’assegnazione del punteggio finale, di cui agli artt. 14, 15 e 16 del r.d. n. 1860 del 1925 ( comma 7 ).

Le richiamate disposizioni prevedono, a loro volta:

- le operazioni prodromiche alla correzione, nonché le modalità della correzione (esame contestuale da parte delle sottocommissioni o dei collegi dei tre elaborati riferibili a ciascun candidato, con assegnazione del punteggio, salvo l’eventuale annullamento di elaborati che risultino in tutto o in parte copiati da altro lavoro o dai quali risulti che il concorrente si sia fatto riconoscere): art. 12;

- le operazioni successive a ciascuna correzione (annotazione a cura del segretario della commissione e “a piede di ciascun lavoro” del voto assegnato, sottoscritta dal presidente della commissione o sottocommissione) e delle operazioni conclusive della correzione (apertura delle buste contenenti i nomi dei candidati, al fine dell’abbinamento con gli elaborati corretti e dell’individuazione dei candidati ammessi agli orali;
pubblicazione dell’elenco degli ammessi all’orale): art. 13;

- lo svolgimento in seduta pubblica delle prove orali: art. 14 ;

- le modalità delle interrogazioni dei candidati, di assegnazione della votazione e l’immediata pubblicazione del risultato della prova: art. 15 ;

- il numero di voti a disposizione di ogni commissario ( sino a 10 per ciascuna prova scritta e orale ), la cui attribuzione è subordinata alla valutazione, a cura della commissione o sottocommissione, se il candidato meriti di conseguire il punteggio minimo richiesto : art. 16 .

Deve rammentarsi, per completezza, che la dichiarazione di inidoneità “per tre volte in concorsi per l’ammissione in magistratura” preclude la partecipazione a ulteriori concorsi in magistratura;
l’espulsione del candidato dopo la dettatura del tema durante le prove scritte “…equivale a inidoneità”;
il Consiglio superiore della magistratura, sentito l’interessato, può escludere da uno o successivi concorsi il candidato che “durante lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, è stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso” (art. 7 del d.lgs. n. 160 del 2006).

2.2) Tanto premesso, deve precisarsi, in punto di fatto, che la Commissione esaminatrice, nella seduta del 21 aprile 2011 (verbale n. 307), ha determinato i parametri valutativi della prova orale, identificati in "un’adeguata conoscenza, nei profili generali e specifici, dei principi fondamentali dei singoli istituti, anche con riferimento ad aspetti oggetto di recenti modifiche normative, orientamenti della giurisprudenza e della dottrina”;
e, quanto alle modalità di svolgimento dell'interrogazione, ha stabilito di iniziare l’interrogazione dal gruppo di materie “diritto civile ed elementi diritto romano”, per proseguire poi secondo l’ordine delle materie stabilito dal bando di concorso e dall’art. 1 del d. lgs.160/2006 (diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
procedura civile;
diritto penale;
procedura penale;
diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
diritto commerciale e fallimentare;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto comunitario;
diritto internazionale pubblico e privato;
elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario), esaminando i candidati nelle varie materie a mezzo di più commissari.

Come ricordato nella narrativa in fatto, l'appellante, già ricorrente in primo grado, è stato giudicato non idoneo in quattro delle suddette materie (diritto penale, procedura penale, procedura civile e diritto del lavoro), ciò che gli ha precluso il superamento della prova orale e quindi l'inserimento nella graduatoria dei vincitori.

2.3) L'interessato non ha svolto censure relative ai parametri di valutazione della prova orale o sulle modalità d'interrogazione e, per vero, non ha nemmeno indicato precipue circostanze, afferenti ai quesiti rivoltigli, quanto a loro complessità e inerenza alle materie, o ai tempi e modi in cui si è svolta la prova, tali da delineare l'affermata "valutazione restrittiva rispetto alle risposte fornite", limitandosi a evidenziare, in termini generici, che egli "...ha risposto in modo adeguato alle domande poste nelle varie materie trattate nonostante ne siano state poste alcune di particolare difficoltà e, in particolare, in modo eccellente con riguardo ai i principi fondamentali dei singoli istituti, ben difendendosi nelle più insidiose e specifiche sotto-domande poste in essere dal membro della Commissione incaricato di volta in volta di interrogare sulla singola materia".

Sotto tale aspetto, non può non convenirsi col primo giudice, laddove osserva che "...anche laddove lamenta che il metro di valutazione utilizzato nei suoi confronti sarebbe stato eccessivamente restrittivo rispetto ai criteri predeterminati, il ricorrente non indica alcuna circostanza a supporto di tale affermazione, neanche in riferimento al numero o alla tipologia delle domande che gli sono state proposte, ovvero in relazione alle modalità con le quali vi ha risposto".

Né può assumere rilevanza diretta, atta a infirmare il giudizio valutativo tecnico discrezionale, l'invocato "curriculum", come richiamato anche nell'appello, nei seguenti termini: "A supporto delle qualità tecnico-giuridiche del candidato si possono allegare: voto liceo classico 100/100, voto laurea giurisprudenza 110/110 e lode, esame avvocato con alla prova orale votazione di tutti 10, borsa di studio nel dottorato di ricerca in diritto amministrativo, superamento prova scritta concorso in magistratura".

E' evidente, infatti, che il giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice non è, per così dire, un giudizio di merito assoluto sulla preparazione culturale e giuridica complessiva del candidato, sebbene un giudizio di merito relativo allo specifico andamento della prova orale in materie determinate, peraltro di particolare rilievo professionalizzante (le due procedure, il diritto penale, il diritto del lavoro).

D'altro canto, nessun elemento, sia pure indiziario, d'irragionevolezza può cogliersi nel contrasto tra la valutazione di inidoneità riportata nella prova orale del concorso in magistratura e l'allegata elevata votazione riportata nella prova orale dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, in funzione della diversità delle due procedure e dei loro obiettivi (l'una concorsuale per l'ammissione ad una essenziale funzione pubblica, l'altra di abilitazione all'esercizio di attività professionale), dei loro contenuti (l'una su numerose specifiche materie, l'altra su gruppi di materie a scelta del candidato), e anche della non sovrapponibilità tra i livelli di preparazione richiesti, nonché della eterogeneità coessenziale al metro valutativo diverso delle due commissioni, e peraltro in carenza di ogni indicazione sulla omogeneità dei quesiti proposti nell'una rispetto a quelli (si ribadisce nemmeno indicati) proposti dall'altra.

Peraltro è massima di comune esperienza che la performance di un candidato in prove d'esame non è costante nel tempo ed è variabile dipendente da vari fattori, sicché non può escludersi, ad esempio, che al momento dello svolgimento dell'esame di abilitazione - vertente peraltro su materie a scelta non comprensive di tutte quelle previste per l'esame orale del concorso in magistratura - l'interessato avesse preparazione più "fresca" e/o che, magari alla stregua del favorevole risultato ivi conseguito, abbia considerato come sufficiente una preparazione in effetti meno approfondita di quella necessaria per il concorso per l'accesso in magistratura.

2.4) In effetti, le censure dell'interessato, come riproposte anche in appello, vertono essenzialmente su due ordini di rilievi:

- l'illegittimità costituzionale e/o comunitaria della disciplina relativa alle modalità di svolgimento della prova orale, come fissate dal combinato disposto degli artt. 16 del r.d. 15 ottobre 1925, n. 1860 e art. 1, comma 5, del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, quanto alla mancata prederterminazione di quesiti, al loro sorteggio, e alla esternazione di una motivazione, quantomeno numerica, in ordine alla non idoneità (motivo sub I.1);

- l'illegittimità dell'attività valutativa della Commissione, in quanto non ha comunque provveduto essa stessa, in applicazione dei principi generali relativi alla disciplina dei concorsi pubblici, nonché di quelli desumibili dalla disciplina del concorso notarile e dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, alla fissazione dei quesiti e al sorteggio, nonché alla valutazione, quanto meno numerica, del giudizio di non idoneità (motivo sub I.2).

A tali censure debbono poi correlarsi le critiche specifiche rivolte nel motivo sub II) nei confronti della motivazione della sentenza gravata.

In effetti, debbono esaminarsi, secondo ordine logico-giuridico, anzitutto i profili d'illegittimità diretta, come dedotti nel motivo sub I.2), poiché qualora le medesime risultassero fondate dovrebbe escludersi il profilo della rilevanza delle evocate questioni d'illegittimità costituzionale e/o comunitaria.

2.5) Quanto alla contestata illegittimità diretta dell'attività della commissione, essa è imperniata sul rilievo che la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura non derogherebbe alla normativa generale dei concorsi a posti di pubblico impiego, e quindi sia all'art. 6 ultimo comma (che fa riferimento ai voti riportati), che all'art. 12 comma 1 (relativo alla predeterminazione per ciascun candidato dei quesiti da sottoporgli in sede d'interrogazione, e quindi prescelti per estrazione a sorte) del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (" Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi "), tenuto conto che anche le disposizioni relative al concorso notarile (art. 12 comma 4 del d.lgs. 24 aprile 2006, n. 166) prevedono la motivazione della "mancata approvazione" della prova orale, e che quelle concernenti l'abilitazione alla professione di avvocato, a loro volta, stabiliscono l'attribuzione di un punteggio complessivo per le prove orali (art. 17 bis del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, introdotto dall'art. 3 della legge 27 giugno 1988, n. 242).

Osserva il Collegio che, in effetti, la disciplina del concorso di accesso alla magistratura ordinaria è dettata in modo compiuto ed esclusivo dalle disposizioni del r.d. 15 ottobre 1925, n. 1860 e del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, come modificate dall’art. 1 della legge 30 luglio 2007, n. 111, in tutte le scansioni e le modalità procedimentali, onde non può esservi spazio per una integrazione ad opera di altre fonti normative, sia che esse riguardino in generale concorsi di accesso ad impieghi pubblici, sia, e a fortiori , che concernano la "provvista" di liberi professionisti, ancorché, come nel caso dei notai, investiti di pubbliche funzioni.

Sotto tale aspetto, anzi, deve rilevarsi che proprio la peculiarità e delicatezza della procedura concorsuale, alla quale consegue l'ammissione all'ordine giudiziario con la qualifica di magistrato ordinario in tirocinio, e quindi l'esigenza di una selezione calibrata sull'esigenza di acquisire le potenziali migliori professionalità (salve le successive verifiche in esito al tirocinio, e in relazione alle periodiche valutazioni di professionalità), spiegano e giustificano la scelta del legislatore di individuare una disciplina specifica, insuscettibile della proposta "eterointegrazione" normativa in via esegetica.

D'altro canto, il più ristretto numero di candidati ammessi alla selezione orale, la composizione della commissione, il più ampio e vasto spettro di preparazione richiesto ai candidati, l'articolazione della prova orale su una pluralità di materie distinte (e non già su un "colloquio", come per la disciplina generale dei concorsi, o su materie "a scelta", come per l'esame forense, o su gruppi di materie, come per il concorso notarile) connotano in modo affatto peculiare la procedura concorsuale, tale da spiegarne le diverse modalità di svolgimento, e quindi la posizione diretta di quesiti ai candidati, senza loro predeterminazione e sorteggio (a differenza che per il "colloquio" della disciplina generale) e la sufficienza del giudizio di non idoneità, qualora il candidato non consegua in una materia il voto minimo di 6/10 (laddove nell'esame forense è prevista l'attribuzione di un voto complessivo, con un minimo, e nel concorso notarile la "non approvazione" deve essere motivata).

In tal senso, dunque, il Collegio deve ribadire l'orientamento già espresso (cfr. Sez. IV, 10 giugno 2011, n. 3528), secondo cui il suddetto concorso si qualifica per una "...peculiare specialità che fa ritenere - allo stato - non vincolante la procedura di previa determinazione delle domande di cui all’invocato articolo 12 alla prova orale del concorso in magistratura".

Alla stregua dei rilievi che precedono, deve dunque escludersi che la Commissione esaminatrice, che si è attenuta - ciò che non è contestato - alle scansioni e modalità definite dalle disposizioni specifiche innanzi richiamate, fosse tenuta a predeterminare i quesiti, sorteggiarli, estrinsecare in altra forma diversa dalla non idoneità, e/o con l'attribuzione di un voto numerico, il giudizio negativo sulla prova orale in ordine alle quattro materie per le quali la preparazione del candidato è stata considerata insufficiente.

Sono dunque condivisibili i rilievi svolti nella sentenza gravata, laddove si evidenzia che "...la Commissione esaminatrice ha correttamente applicato la disposizione di cui all’art. 1, comma 5, del d .lgs. 160/2006...", quanto alla sufficienza della motivazione di non idoneità, e che "...l’operato della Commissione esaminatrice del concorso per cui è causa non può essere evidentemente ritenuto viziato...", quanto all'omessa predeterminazione dei quesiti e del loro sorteggio, adempimento non contemplato.

2.6) Le questioni d'illegittimità costituzionale evocate dall'appellante non superano, poi, la soglia della non manifesta infondatezza, come pure osservato in modo esatto dal primo giudice, dovendosi in tal senso intendere il riferimento alla esclusa "fondatezza" delle medesime.

Sotto questo aspetto, peraltro, e sia pure con motivazione sintetica, il T.A.R. Lazio - a differenza di quanto lamentato dall'appellante - non ha travisato l'ambito dei parametri di costituzionalità invocati, ricondotti agli "...artt. 3, 24, 97, 103 e 113 Cost. e con il principio di ragionevolezza e parità di trattamento rispetto ad altri concorsi omologhi (in specie, notarile)".

Il legislatore ha ritenuto, nell’ambito di ragionevole esercizio della propria discrezionalità, di fissare un punteggio minimo per ciascuna prova orale, pari a 6/10, e di ragguagliare il risultato d'insufficienza ad un’unica formula “non idoneo”, piuttosto che esigere una votazione numerica articolata su una scala da 0 a 5, tenuto conto dell’irrilevanza obiettiva dell’attribuzione di un voto numerico a una prova orale inferiore alla soglia della sufficienza.

Tale previsione appare pienamente coerente con i consolidati arresti giurisprudenziali, in tema di adeguatezza della motivazione riferita a quella peculiare categoria di atti amministrativi che sono i giudizi valutativi delle prove dei concorsi pubblici, per i quali è sufficiente l’attribuzione del voto numerico o, come nella specie, della non idoneità qualora l’elaborato (o la prova orale, come nella specie) non raggiunga nemmeno la soglia della sufficienza, senza la necessità di ulteriori indicazioni e chiarimenti a mezzo di proposizioni esplicative (tra le tante vedi Cons. Stato, Sez. V, 13 luglio 2010, n. 4528, Sez. IV, 15 febbraio 2010, n. 835, 13 gennaio 2010, n. 92, 11 maggio 2009, n. 2880 e 11 luglio 2008, n. 3480)

Né sotto altro profilo la scelta di ragionevole discrezionalità legislativa sottesa all’indicazione, quale motivazione sufficiente ex art. 3 della legge n. 241 del 1990, della formula “non idoneo” può ritenersi collidente con il diritto di difesa e con i principi di efficienza, buon andamento e trasparenza dell’attività amministrativa, anche riferiti allo specifico settore dei concorsi pubblici, poiché anzi essa è razionalmente coordinata all’assoluta irrilevanza di una più ampia spiegazione delle ragioni per le quali il candidato non abbia conseguito, in una o più materie, la soglia minimale dell’insufficienza, cui si ricollega l’attribuzione del voto di 6/10.

Si tratta di formula sintetica adeguata ad esprimere, in rapporto ai criteri di valutazione, una considerazione complessiva negativa in ordine alla dimostrazione, nello svolgimento della prova orale, di un profilo minimamente adeguato di preparazione, come espresso dal voto almeno di sufficienza, in tutte o alcune delle materie in cui essa si articola.

La scelta legislativa sottesa alla previsione della mera indicazione della “non idoneità”, in presenza di prova orale che non consegua la soglia minima della sufficienza, non introduce, poi, alcuna disparità di trattamento, che possa essere sanzionata sotto il profilo dell’illegittimità costituzionale, rispetto ai candidati del concorso notarile, attesa la assoluta disomogeneità della posizione di questi ultimi nei confronti dei candidati del concorso per l’accesso in magistratura e, a fortiori, rispetto ai candidati all'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense (per i quali, peraltro, come visto, è prevista l'attribuzione di unico punteggio cumulativo in relazione all'interrogazione su gruppi di materie a scelta del candidato).

Si tratta, infatti, di procedure concorsuali del tutto eterogenee, l’una indirizzata alla "provvista" di liberi professionisti, ancorché, come nel caso dei notai, investiti di pubbliche funzioni, l’altra alla selezione di funzionari pubblici di elevata professionalità, onde difetta ogni possibilità di comparazione sulla quale fondare l’evocata violazione del principio costituzionale di eguaglianza, di cui all’art. 3 Cost., onde la questione d’illegittimità costituzionale non presenta il requisito della non manifesta infondatezza.

2.7) Non ha maggior fondamento l'evocata questione di illegittimità comunitaria.

Sotto questo aspetto, deve evidenziarsi che non si verte in materia di rinvio pregiudiziale obbligatorio per questione interpretativa e/o violazione di normativa comunitaria o di diritto derivato.

Al riguardo, non può, infatti non richiamarsi il chiarificante orientamento della Corte giustizia dell'Unione Europea, di cui alla sentenza della Sezione III, 21 dicembre 2011, n. 482, che ha chiarito come:

- "...la legge n. 241/1990, all'art. 1, rinvia in modo generale ai «principi dell'ordinamento comunitario», e non specificamente agli artt. 296, secondo comma, TFUE e 41, n. 2, lett. c), della Carta, a cui si riferiscono le questioni pregiudiziali od ancora ad altre disposizioni del diritto dell'Unione inerenti l'obbligo di motivazione dei provvedimenti";

- gli artt. 296, secondo comma, TFUE e 41, n. 2, lett. c), della Carta "...sono diretti, peraltro, alla luce della loro formulazione, non già agli Stati membri, bensì unicamente alle istituzioni ed agli organi dell'Unione...";

- sicché, quando "...venga in considerazione una situazione puramente interna", non si pone la questione di "...trattare in modo identico le situazioni puramente interne e quelle disciplinate dal diritto dell'Unione...";

- deve escludersi che, "... richiamandosi, all'art. 1 della legge n. 241/1990, ai principi del diritto dell'Unione, il legislatore nazionale abbia inteso, con riferimento all'obbligo di motivazione, realizzare un rinvio al contenuto delle disposizioni degli artt. 296, secondo comma, TFUE e 41, n. 2, lett. c), della Carta o ancora ad altre disposizioni del diritto dell'Unione inerenti all'obbligo di motivazione dei provvedimenti";

- "Non si può dunque concludere che, nel caso di specie, sussista un interesse certo dell'Unione a che sia preservata l'uniformità di interpretazione di dette disposizioni".

Su tali premesse la Corte si è dichiarata incompetente a risolvere una questione di supposta incompatibilità dell'art. 1 della legge n. 241/1990 e di una omologa disposizione legislativa regionale siciliana con l'art. 41 comma 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

In altri termini, la Corte comunitaria ha già avuto modo di chiarire che l'obbligo di motivazione, di cui all'art. 41 comma 2, attiene alla sfera dei poteri amministrativi esercitati dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione, non anche a quella di istituzioni e organi degli Stati membri, e quindi che la questione della disciplina normativa della motivazione dei provvedimenti amministrativi emanati da organi degli Stati membri è puramente "interna".

3.) In conclusione, l'appello in epigrafe deve essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.

4.) La relativa novità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese e onorari anche del giudizio d'appello.

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