Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-04-05, n. 202403136
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Pubblicato il 05/04/2024
N. 03136/2024REG.PROV.COLL.
N. 05526/2023 REG.RIC.
N. 05529/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5526 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A L D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via F.S. Abbrescia, 83/B;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
sul ricorso numero di registro generale 5529 del 2023, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Manzi, A L D e Giuseppe Miccolis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, n.33;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
quanto al ricorso n. 5526 del 2023:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione Seconda) -OMISSIS-, resa tra le parti, sul ricorso per il risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente, nella sua qualità di socio ed ex amministratore delegato della -OMISSIS-, in conseguenza:
del provvedimento -OMISSIS- 2016, con cui la Prefettura di Bari emetteva informativa antimafia nei confronti della -OMISSIS-;del conseguente diniego di iscrizione nella white list del -OMISSIS- della ridetta -OMISSIS-;del provvedimento -OMISSIS- 2017, con cui la Prefettura di Bari, disponeva, ex art. 32, co. 1 lett. b) e co. 10, del d.l. n. 90/14 convertito in L. n. 114/14, la misura della straordinaria e temporanea gestione dei rapporti contrattuali della -OMISSIS- con i Comuni di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, mediante la nomina di commissari (provvedimenti, successivamente, annullati dal Consiglio di Stato).
quanto al ricorso n. 5529 del 2023:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione Seconda) -OMISSIS-, resa tra le parti, sul ricorso per il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla -OMISSIS- in conseguenza:
- del provvedimento -OMISSIS- 2016, con cui la Prefettura di Bari emetteva informativa antimafia nei confronti della ricorrente;
- del conseguente diniego di iscrizione nella white list del -OMISSIS-;
- del provvedimento -OMISSIS- 2017, con cui la Prefettura di Bari disponeva, ex art. 32, co. 1 lett. b) e co. 10, del D.L. n. 90/14 convertito in L. n. 114/14, la straordinaria e temporanea gestione dei rapporti contrattuali con i Comuni di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, mediante tre commissari all'uopo nominati (provvedimenti, successivamente, annullati dal Consiglio di Stato);
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2024, il Cons. A R C e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – -OMISSIS-, società di cui il sig. -OMISSIS- era amministratore e socio -OMISSIS-, operante -OMISSIS- nel campo -OMISSIS- e ora in liquidazione, richiese nel 2014 l’iscrizione nella white list alla Prefettura di Bari, senonché a conclusione del procedimento, in data -OMISSIS- 2016, la Prefettura emetteva un provvedimento interdittivo, seguito da diniego di iscrizione, a causa di un ritenuto rischio di infiltrazione della criminalità organizzata. Conseguentemente, in data -OMISSIS- 2017, con decreto prefettizio di commissariamento, veniva anche disposta la straordinaria e temporanea gestione dei rapporti contrattuali con i Comuni di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 32, co. 10, d.l. 90/2014.
1.1. – Tutti gli atti sono stati tempestivamente impugnati innanzi al TAR per la Puglia, sede di Bari e la sentenza di prime cure successivamente appellata al Consiglio di Stato con definitivo accoglimento delle doglianze della -OMISSIS- prevenuta a seguito della pubblicazione della sentenza -OMISSIS- maggio 2018 per effetto della quale la Prefettura ha immediatamente iscritto l’-OMISSIS- nella white list (v. provvedimento -OMISSIS- 2018 sub doc. 12 fascicolo primo grado). Il giudice di appello ha confutato tutti gli assunti fattuali su cui riposava il sillogismo inferenziale del provvedimento interdittivo e, segnatamente:
a ) “ la circostanza per cui -OMISSIS- avrebbe ricevuto pressioni da parte dell’-OMISSIS- al fine di far aggiudicare il servizio alla -OMISSIS- è smentita dagli atti, che, anzi, disvelano una realtà profondamente diversa ”;
b ) “ non sembra possa essere rintracciato alcun credibile collegamento fra attentati incendiari a danno della -OMISSIS- e aggiudicazione del contratto in favore della -OMISSIS- ”;
c ) “ non si può reputare anomala una figura come l’-OMISSIS- per il fatto che questi non risultasse strutturalmente inserito nella compagine societaria e che, nondimeno, agisse dinanzi agli enti locali per conto della -OMISSIS- […] In proposito, non può certamente dirsi stravagante che un’impresa di grosse dimensioni affidi compiti di supervisione e, per certi aspetti, di gestione a una figura locale che presenti una certa esperienza nel settore ”;
d) “ quanto all’assunzione dei dipendenti controindicati […] in assenza di meccanismi informativi predisposti dall’ordinamento, deve ritenersi secondo la logica del più probabile che non, e salvo quanto appresso si dirà in ordine alle singole posizioni lavorative, che è ben più probabile che l’assunzione di soggetti controindicati tra quelli già in servizio presso l’uscente, sia avvenuto in un quadro di inconsapevolezza delle ragioni di controindicazioni (diverse da quelle evincibili dalla certificazione penale). Né, del resto l’amministrazione ha fornito una prova contraria, ossia che le assunzioni siano avvenute per compiacenza o sottomissione agli ambienti malavitosi ”.
2. – La -OMISSIS- e il sig. -OMISSIS-, in qualità di amministratore e socio, hanno, quindi, promosso azioni autonome per il risarcimento dei danni asseritamente patiti in conseguenza dei provvedimenti prefettizi giudicati in via definitiva come illegittimi. Il TAR per la Puglia ritualmente adito, con due pronunce coeve di pressoché identico tenore, ha tuttavia escluso la sussistenza dell’illecito civile foriero di danno ingiusto: segnatamente, ha osservato il primo giudice “ dovendosi tener conto del quadro normativo esistente all’atto del fatto asserito come illecito civile, per come interpretato dall’orientamento giurisprudenziale all’epoca prevalente (e tale rimasto costante in seguito), secondo cui la legittimità dell’interdittiva va verificata alla stregua degli elementi esistenti al momento della sua adozione e l’infiltrazione può emergere anche dalla presenza di un solo dipendente “infiltrato” o “controindicato” (così Cons. St., sez. III, 14 settembre 2018 n. 5410) e può avere anche indole c.d. “soggiacente”, sotto lo stretto profilo della responsabilità civile, che qui rileva, la Prefettura di Bari ha istruito l’affare nei limiti in cui ha potuto, con la diligenza esigibile, ne ha fornito motivazione accurata e, quindi, ha adottato i conseguenti provvedimenti ”.
Sotto il profilo del danno risarcibile il primo giudice, esclusa ogni funzione ultronea a quella prettamente reintegratoria dell’illecito civile e bandita ogni figura di danno in re ipsa , ha concluso per l’insussistenza di un danno ingiusto, patrimoniale e non patrimoniale, compiutamente sostenuto da solide allegazioni probatorie. Infine, sul versante del nesso di causalità, il TAR ha escluso qualsiasi nesso di causalità tra il predicato fatto illecito, l’evento lesivo e i vantati danni, dei quali si richiede ristoro: non sarebbe stato dimostrato, infatti, “ tra la condotta (attiva od omissiva) e il danno-evento […] il nesso di causalità materiale, che quale condicio sine qua non , in assenza del concorso di altri fattori esterni causatrici soverchianti, determini che l’illecito (ricondotto “in ipotesi” al provvedimento) sia stato da solo o in via prevalente causa efficiente del danno-evento, tal da poterne ascrivere la responsabilità alla Prefettura (ossia l’ an della responsabilità) ”. Non sarebbe stato tantomeno “dimostrato “in tesi” il nesso di causalità giuridica, che secondo il parametro di giudizio dell’ id quod plerumque accidit , rappresenta la conseguenza immediata e diretta tra la l’evento lesivo e gli assunti, ma anch’essi indimostrati (come sopra rilevato), danni-conseguenza (art. 1223, richiamato dall’art. 2056 c.c.) per come procurati in concreto, tal da consentire la delimitazione dell’area del risarcibile (ossia il quantum della responsabilità) ”. A detta del primo giudice, varrebbe ad elidere i danni-conseguenza anche il mancato “ ricorso all’istituto del “controllo giudiziario” (art. 34-bis del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159), che avrebbe invece contribuito a salvaguardare la posizione e continuità aziendale, nel senso di consentire all’amministratore di essere semplicemente affiancato da un commissario deputato (soltanto) a “sorvegliare” l’azienda circa gli emersi fattori di pericolo da infiltrazione mafiosa ”.
3. – Assumendo tale decisione ingiusta, la -OMISSIS- -OMISSIS- e il sig. -OMISSIS- hanno interposto separati appelli innanzi a questo Consiglio dolendosi di plurimi errores in iudicando per aver il primo giudice negato la sussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno.
3.1. – Negli atti di appello i due appellanti rivendicano la piena sussistenza di tutti i presupposti dell’illecito aquiliano principiando dallo scrutinio del nesso causale inteso come collegamento materiale tra condotta ed evento, posto che i provvedimenti annullati per illegittimità avrebbero direttamente inciso sulla sfera giuridica della -OMISSIS-, e di riflesso su quella del suo socio di maggioranza, inibendole una effettiva continuità d’impresa, assunto avvalorato in chiave controfattuale dalla circostanza che, a distanza di appena qualche giorno dalla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato, la -OMISSIS- ha ottenuto l’iscrizione nella white list (con provvedimento -OMISSIS- 2018) a dimostrazione del fatto che non vi erano – anzi non sarebbero mai esistite – “ ombre sull’-OMISSIS- ”.
Gli appellanti si spingono oltre predicando l’ipotizzabilità della responsabilità oggettiva della pubblica amministrazione secondo quell’indirizzo inaugurato dalla giurisprudenza comunitaria (Corte Giustizia UE, 30.9.2010, in causa C-314/09) in tema di affidamento di contratti pubblici, posto che i provvedimenti lesivi per cui è causa avrebbero inciso in via diretta e immediata sull’affidamento dei contratti pubblici e sulla concorrenza fra le imprese, quale causa di esclusione dalla partecipazione alle gare. Nella denegata ipotesi, gli appellanti prospettano la questione di pregiudizialità europea di una “ normativa nazionale la quale subordini il diritto a ottenere un risarcimento a motivo di una violazione di una norma di legge nazionale non nominativamente intitolata alla disciplina della assegnazione degli appalti pubblici, ma direttamente incidente sulla stessa e sulla effettività della tutela giurisdizionale in materia, a fronte altresì di una prassi applicativa di sostanziale attenuazione di concludenza istruttoria secondo la regola del più probabile che non riservata all’Amministrazione in detta materia ”.
Ad ogni buon conto, gli appellanti argomentano diffusamente anche in sostegno della configurabilità della colpa dell’amministrazione ravvisando un difetto istruttorio ed anche un errore di valutazione e, quindi, un colpevole comportamento della Prefettura nell’istruttoria dei provvedimenti illegittimi: i vizi istruttori sintomatici di atteggiamento colpevole scaturirebbero dal fatto che la Prefettura avrebbe omesso di considerare gli esiti del giudizio penale, avrebbe sopravvalutato la presenza di dipendenti controindicati e sarebbe incorsa in macroscopici errori di valutazione della posizione dell’-OMISSIS-. A dispetto di ciò, la sentenza di prime cure avrebbe inammissibilmente trasmodato nella rivalutazione di elementi già coperti dal giudicato.
3.2. – Gli appellanti sottopongono a critica anche il passaggio argomentativo in cui il primo giudice ha ritenuto la -OMISSIS- corresponsabile della produzione del danno per non essersi diligentemente attivata con il ricorso al controllo giudiziario ex art. 34- bis d.lgs. 159/2011: la critica si fonda sull’assorbente considerazione che l’istituto del controllo giudiziario è stato introdotto, nel nostro ordinamento, dalla L. n. 161/2017 ed è entrato in vigore il 17 novembre 2017 e cioè -OMISSIS- dopo l’interdittiva (-OMISSIS- 2016) e -OMISSIS- dopo il commissariamento del -OMISSIS- 2017 (oltre che -OMISSIS- prima del definitivo annullamento giurisdizionale dei provvedimenti prefettizi).
3.3. – Sul piano del quantum debeatur , gli appellanti dissentono dal costrutto argomentativo del primo giudice, secondo il quale l’interdittiva non avrebbe prodotto effettivi danni alla -OMISSIS- le cui condizioni economico/finanziarie erano già precarie prima della misura del -OMISSIS- 2016 come dimostrerebbe il bilancio 2016 che registra una perdita di circa -OMISSIS-: obiettano gli appellanti che l’eventuale condizione di decozione del danneggiato non può certamente elidere tout court la risarcibilità del danno e comunque il TAR, da un lato, avrebbe sostanzialmente misconosciuto sia la perdita di talune commesse (-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-) sia i risultati largamente positivi degli anni 2014 e 2015 (con un utile medio di -OMISSIS-) e, dall’altro lato, avrebbe completamente ignorato l’ulteriore trend di crescita per gli anni futuri.
Venendo alle voci risarcitorie, la società ha riproposto le voci di danno oggetto della domanda risarcitoria distinguendo analiticamente tra il danno riveniente dall’illegittima cessazione di contratti pubblici e privati e/o l’illegittimo mancato affidamento di altri appalti, i maggiori costi sopportati dalla -OMISSIS-, la mancata possibilità di partecipare a nuove gare e, in ultimo, il danno all’immagine: in via cumulativa, la -OMISSIS- domanda a titolo di ristoro del danno patrimoniale la condanna dell’Amministrazione al pagamento di -OMISSIS- cui si somma il somma a ristoro del danno non patrimoniale prudenzialmente stimata nel 20% di tale ultimo importo, ossia -OMISSIS-. Parallelamente, il sig. -OMISSIS- domanda il ristoro della perdita di valore della società incidente negativamente sul patrimonio personale;i mancati guadagni a titolo sia di utili aziendali sia di compensi quale Amministratore Delegato e infine, il danno all’immagine patito asseritamente in proprio.
4. – In entrambi i giudizi si è costituito ritualmente in giudizio il Ministero dell’interno che ha diffusamente controdedotto ponendo particolare enfasi sulla scusabilità degli errori commessi, sulla fallacia delle quantificazioni risarcitorie e sul concorso di colpa del danneggiato per mancato esperimento dei rimedi volti a mitigare il danno (tra cui il ridetto controllo giudiziario).
5. – Espletato lo scambio di memorie difensive ex art. 73 cod. proc. amm. le cause sono state chiamate alla discussione congiuntamente alla pubblica udienza del giorno 8 febbraio 2024 e sono state trattenute in decisione.
DIRITTO
1. – Il Collegio deve preliminarmente disporre la riunione dei due ricorsi in appello qui in scrutinio (Rg 5526/2023 e 5529/2023), atteso che la vicenda fattuale è identica per entrambi, attengono alla medesima controversia sostanziale (perfettamente identica in fatto e analoga in diritto) e hanno quale bersaglio due sentenze coeve del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (-OMISSIS- e -OMISSIS- del -OMISSIS- 2022) dal contenuto decisionale pressoché tra di loro sovrapponibile.
1.1. – Va a tal proposito rammentato, in via generale e per completezza espositiva, che nel processo amministrativo, con riferimento al grado di appello, sussiste l'obbligo per il giudice di disporre la riunione degli appelli solo allorquando questi siano proposti avverso la stessa sentenza (art. 96, comma 1, c.p.c.), mentre in tutte le altre ipotesi la riunione dei ricorsi connessi attiene ad una scelta facoltativa e discrezionale del giudice, come si desume dalla formulazione testuale dell'art. 70 c.p.a., con la conseguenza che i provvedimenti adottati al riguardo hanno carattere meramente ordinatorio, sono privi di valenza decisoria e restano conseguentemente insindacabili in sede di gravame con l'unica eccezione del caso in cui la medesima domanda sia proposta con due distinti ricorsi dinanzi al medesimo giudice ( cfr ., tra le ultime, Cons. Stato, Sez. V, 24 maggio 2018 n. 3109).
1.2. – Nel caso di specie emergono evidenti profili di connessione soggettiva e oggettiva tra i due ricorsi in appello, recando quali parti processuali la -OMISSIS- interdetta e il suo amministratore nonché socio di maggioranza ed avendo ad oggetto la delibazione di motivi di appello dal contenuto pressoché sovrapponibile.
1.3. – Deriva da quanto sopra che va disposta la riunione del ricorso in grado di appello n. R.g. 5529/2023 al ricorso in grado di appello n. R.g. 5526/2023, in quanto quest'ultimo ricorso (in appello) è stato proposto in epoca antecedente rispetto al precedente, perché siano decisi in un unico contesto processuale e ciò sia per evidenti ragioni di economicità e speditezza dei giudizi sia al fine di prevenire la possibilità (eventuale) di un contrasto tra giudicati ( cfr ., ancora, Cons. Stato, sez. VI, 5 settembre 2022, n. 7707).
2. – La res controversa che viene all’attenzione del Collegio d’appello concerne la discussa configurabilità di una fattispecie risarcitoria per responsabilità aquiliana da informativa antimafia ritenuta illegittima e, per l’effetto, caducata all’esito del vaglio giurisdizionale del giudice amministrativo.
3. – La disamina deve prendere l’abbrivio dai fatti incontrovertibili.
4. – L’informazione antimafia interdittiva, emessa dalla Prefettura di Bari il -OMISSIS- 2016, unitamente agli atti conseguenti (diniego di iscrizione nella white list , commissariamento prefettizio, ecc.), è stata annullata a seguito della sentenza di questo Consiglio di Stato -OMISSIS- che, in riforma della pronuncia di prime cure, ha accolto il ricorso originario promosso da -OMISSIS- -OMISSIS-.
4.1. – Questa Sezione ha ascritto la ritenuta illegittimità ad una serie di incongruenze fattuali e motivazionali che inficiano in definitiva la tenuta del sillogismo indiziario sulla scorta del canone del “ più probabile che non ”: si è acclarato, infatti, che le presunte pressioni subite dal -OMISSIS- sono clamorosamente smentite dagli atti dell’indagine penale, né emerge alcun credibile collegamento fra gli attentati incendiari e l’aggiudicazione del contratto in favore della -OMISSIS-;inoltre, l’alone di sospetto che circondava la figura dell’-OMISSIS- è stato diradato dagli approfondimenti istruttori mentre, per quanto attiene ai dipendenti controindicati, non risulta comprovato, secondo il richiamato criterio del “ più probabile che non ”, né che le assunzioni siano avvenute per effetto di tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata né che per mezzo di quei dipendenti si sia verificato un siffatto tentativo.
3.2. – Di tale illegittimità provvedimentale non si può, dunque, dubitare in forza della res iudicata calata sulla pronuncia, talché risulterebbe inappropriato tentare improbabili riletture del compendio indiziario di segno contrario ai soli fini della disamina della domanda risarcitoria.
4. – Si tratta ora di meglio indagare se il provvedimento per cui è causa, annullato in quanto illegittimo, si innesti quale co-elemento strutturale della fattispecie risarcitoria di stampo aquiliano di cui all’art. 2043 cod. civ. allo scopo di assentire o meno alla domanda di ristoro dei danni promossa dalla -OMISSIS- illegittimamente interdetta e dal suo amministratore nonché socio di maggioranza.
4.1. – Come nitidamente tratteggiato dalla giurisprudenza nomofilattica dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio nel recente arresto n. 7 del 2021, il paradigma cui è improntato il sistema della responsabilità dell'amministrazione per l'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o per il mancato esercizio di quella doverosa, devoluto alla giurisdizione amministrativa, è quello della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 cod. civ.. L’organo di nomofilachia ha, infatti, puntualizzato i profili di ontologica difformità della responsabilità dei pubblici poteri dal modello strettamente contrattuale in ragione dell’intrinseca posizione di supremazia necessaria a perseguire “ i fini determinati dalla legge ” (art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990), con atti di carattere autoritativo in grado di incidere unilateralmente sulla sfera giuridica del privato. Difatti, nel rapporto amministrativo contraddistinto da tale asimmetria delle posizioni si manifesta ad un tempo l'essenza dell'ordinamento giuridico di diritto amministrativo e allo stesso tempo si creano le condizioni perché la pubblica amministrazione - per ragioni storiche, sistematiche e normative - non possa essere assimilata al "debitore" obbligato per contratto ad "adempiere" in modo esatto nei confronti del privato.
Tale costrutto si invera in modo particolarmente calzante nella fattispecie della documentazione antimafia, ove si esprime in modo spiccato l’incisione unilaterale della sfera giuridica dei consociati, nella specie delle imprese, da parte della pubblica autorità in ragione di preminenti finalità di salvaguardia dell’ordine pubblico economico dalle insidiose infiltrazioni delle organizzazioni criminali: la potestà pubblica, in questa delicata materia, si muove in un’ottica di natura dichiaratamente preventiva e cautelare, nel prudente bilanciamento tra la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e la libertà di iniziativa economica, spingendosi sino al punto di infliggere una “ particolare forma di incapacità ex lege, parziale (in quanto limitata a specifici rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione) e tendenzialmente temporanea ” ( cfr . Ad. Pl. n. 3 del 2018).
Il carattere particolarmente incisivo dello strumento dell’interdittiva nella sfera giuridica degli operatori economici e nell’esercizio della libertà costituzionalmente garantita di iniziativa economica conduce ad attribuire un particolare rilievo alla tutela risarcitoria, in un’ottica eminentemente rimediale, in affiancamento a quella demolitoria che sconta un inevitabile limite strutturale nell’impossibilità di elidere i profili di pregiudizio che siano già maturati a seguito dell’emissione dell’interdittiva, in special modo con riguardo ai riflessi economico-patrimoniali rivenienti dalla ridetta forma di incapacità, pur se parziale e temporanea.
4.2. – Il primo elemento del paradigma aquiliano che deve essere passato al vaglio riguarda la configurabilità del “fatto colposo” foriero di danno ingiusto. Come costantemente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, l’illegittimità dell’atto non integra ex se l’illiceità del comportamento, occorrendo appurare la ricorrenza di altri elementi che concorrano a inscrivere l’acclarata illegittimità provvedimentale in una cornice più ampia e complessa (Cons. St., sez. II, 4 maggio 2022 n. 3481;Cons. St. sez. II, 20 maggio 2019 n. 3217;Cons. St., sez. IV, 31 gennaio 2012 n. 482).
Occorre dunque concentrare il fuoco della disamina sul coefficiente soggettivo che connota o meno i provvedimenti prefettizi annullati all’esito della pronuncia di questo Consiglio.
4.3. Deve, infatti, essere recisamente respinta la prospettiva propugnata dalla difesa delle parti appellanti circa la ritenuta applicabilità della responsabilità oggettiva inaugurata dalla giurisprudenza unionale nella materia degli affidamenti pubblici con la nota pronuncia “ Stadt Graz ” (