Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2022-11-09, n. 202201753
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Testo completo
Numero 01753/2022 e data 09/11/2022 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 4 ottobre 2022
OGGETTO:
Ministero dell'interno – Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari.
Schema di decreto ministeriale recante “Regolamento concernente le modalità di funzionamento, accesso, consultazione del sistema di tracciabilità delle armi e delle munizioni, istituito ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104”.
LA SEZIONE
Vista la relazione ministeriale, pervenuta con nota n. 0018358 in data 26.9.2022, con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere R A
Premesso:
Perviene alla Sezione, a mezzo relazione ministeriale vistata dal Ministro, lo schema di decreto ministeriale recante “Regolamento concernente le modalità di funzionamento, accesso, consultazione del sistema di tracciabilità delle armi e delle munizioni, istituito ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104”.
Alla relazione al Ministro sono allegate: a) relazione illustrativa; b) relazione tecnica; c) analisi tecnico-normativa (A.T.N.); d) dichiarazione di sussistenza delle cause di esclusione dall’analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.), assentita dal Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri; e) formale concerto espresso d’ordine del Ministro dell’economia e delle finanze; f) parere favorevole del Ministero della difesa; g) parere favorevole con condizioni reso dal Garante per la protezione dei dati individuali.
Lo schema di regolamento è adottato ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, “ Attuazione della Direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che modifica la Direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione delle armi ”; l’articolo 11 “ Norme di semplificazione in materia di tracciabilità delle armi e delle munizioni ” al comma 1, stabilisce che “ è istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, un sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni ”; il successivo comma 6, stabilisce che “ con decreto del Ministro dell’interno, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministero della difesa e il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate …. le modalità di funzionamento del sistema informatico ”.
Considerato:
Il provvedimento proposto, di natura regolamentare, mira a dare attuazione all’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 104/2018, teso a recepire la direttiva (UE) n. 217/853 che ha modificato la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi; inoltre, istituisce presso il Dipartimento della pubblica sicurezza un sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni prodotte, importate, esportate o comunque commercializzate nel territorio nazionale, al fine di assicurare standard uniformi nell’Unione europea degli strumenti di controllo e garantire lo scambio di dati ed informazioni tra gli Stati membri, allo scopo di innalzare il livello di capacità di prevenzione dei reati. Il Ministero ha chiesto l’esclusione dall’AIR del provvedimento in quanto le disposizioni contenute incidono su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato.
Lo schema è composto da 36 articoli, ripartiti in 6 capi, e da 4 allegati.
La Sezione esprime preliminarmente due osservazioni di carattere generale; in primo luogo, nell’articolato mancano indicazioni programmatiche sui tempi e sui modi delle fasi realizzative del SITAM; questa previsione è rilevante anzitutto ai fini della verifica della effettiva realizzabilità delle disposizioni regolamentari (vedasi al riguardo il recente parere di questa