Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-10-05, n. 202208535

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-10-05, n. 202208535
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202208535
Data del deposito : 5 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/10/2022

N. 08535/2022REG.PROV.COLL.

N. 03380/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3380 del 2022, proposto dai signori P S e P S, rappresentati e difesi dall'avvocato L B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, presso gli uffici di via dei Portoghesi, n.12;

nei confronti

del signor P U, nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione Passarelli, e di Federan S.r.l. e, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Fimmanò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sede di Napoli (Sezione Prima), n. 491/2022, resa tra le parti, sul ricorso di primo grado proposto per l'annullamento del silenzio serbato dalla Prefettura di Napoli sulla diffida ad annullare in

autotutela il decreto del Prefetto di Napoli concernente l’approvazione delle modifiche al vigente statuto della Fondazione Passarelli;

nonché per la declaratoria di nullità del decreto prefettizio n. 93299/2017 ai sensi dell'art. 21 septies della 1. n. 241/1990.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, del signor P U, della Fondazione Passarelli e di Federan S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2022 il Cons. A D M e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza e vista l'istanza di passaggio in decisione depositata dall'avvocato L B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.-Gli appellanti, rispettivamente nella qualità di presidente e consigliere della Fondazione Passarelli, in data 30 marzo 2021, hanno notificato all'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli una istanza di annullamento in autotutela del decreto n. 93299/2017, con cui il Prefetto di Napoli ha approvato il verbale di modifica della Fondazione Passarelli e il suo nuovo statuto.

2.-Avverso il silenzio dell'Amministrazione, gli interessati hanno proposto ricorso al TAR per la Campania sede di Napoli, chiedendo l’accertamento del mancato esercizio del potere, con declaratoria dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere. Essi, altresì, hanno chiesto che fosse rilevato il difetto di attribuzione della Prefettura di Napoli ad emanare il decreto n. 93299/2017, dichiarando ex art. 31, comma 4, del c.p.a. la nullità del decreto ex art. 21 septies 1. n. 241/90.

3.-Il TAR , con la sentenza n. 491/2022, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso avverso il silenzio e, per quanto attiene alla domanda di declaratoria di nullità ex art. 21 septies della 1. n. 241/1990, ha disposto il mutamento di rito ai sensi dell'art. 32, comma 2, del c.p.a.

4.-Avverso tale sentenza gli interessati hanno proposto l’appello in esame, deducendo:

error in judicando - violazione art. 2 l. n. 241/90;
violazione artt. 15, 25 c.c. e 97 Cost.;
violazione del giusto procedimento di legge.

Gli appellanti censurano la sentenza, perché il TAR non avrebbe tenuto conto che con l’atto di diffida era stato chiesto alla Prefettura di esercitare i poteri di controllo e vigilanza di cui all’art. 25 del codice civile, i quali – come sottolineano gli stessi appellanti- “ esprimono una funzione di vigilanza preordinata a salvaguardare l’interesse istituzionale dell’ente con particolare riferimento alla preservazione del vincolo di destinazione del patrimonio allo scopo voluto dal fondatore e a suo tempo stimato meritevole di separazione di responsabilità con l’atto di riconoscimento giuridico della fondazione (cfr. CdS n. 4288/2018 e n. 2709/2019)”.

A miglior comprensione della vicenda gli interessati riferiscono che:

- la Fondazione Passarelli è stata riconosciuta come persona giuridica con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 febbraio 1990;

- l'ente è proprietario di un cospicuo compendio immobiliare;

- la Fondazione svolge attività di formazione scolastica, di ospitalità, preordinata alla promozione del territorio, e di valorizzazione di giovani musicisti;

- il Ministero, con decreto del 9 febbraio 1999, ha approvo il nuovo statuto della Fondazione che: - all’art.

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