Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-04-13, n. 202202776

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-04-13, n. 202202776
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202202776
Data del deposito : 13 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/04/2022

N. 02776/2022REG.PROV.COLL.

N. 05662/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5662 del 2021, proposto da
Università degli Studi G. D'Annunzio - Chieti, Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



contro

C D L, rappresentato e difeso dall'avvocato M D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giacomo Romano in Roma, piazza di Campitelli, 2;



per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. 00269/2021, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di C D L;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2022 il Cons. Thomas Mathà e uditi per le parti l’Avvocato dello Stato Giovanni Greco;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con l’appello in esame il Ministero, odierna parte appellante, impugnava la sentenza n. 269 del 2021 del TAR Pescara, recante accoglimento dell’originario gravame. Quest’ultimo era stato proposto dall’odierna parte appellata, per l’annullamento degli atti di rigetto della domanda di iscrizione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, come studente ripetente o anche in sovrannumero, diniego motivato per indisponibilità dei posti e per assenza di avvisi e bandi ai quali partecipare.

2. All’esito del giudizio di prime cure il TAR, nell’accogliere il ricorso, ha ordinato all’Amministrazione l’ottemperanza a precedenti sentenze emanate dallo stesso TAR, relative ad istanze di iscrizione ad anni successivi al primo, al Corso di Laurea in Medicina dell’Università di Chieti, avanzate da altri ricorrenti (nonché alla sentenza n. 5429/2020 del Consiglio di Stato).

3. Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello:

- violazione dei principi espressi dagli artt. 112 c.p.c. e 34 c.p.a., vizio di ultrapetizione e mancata corrispondenza fra chiesto e pronunciato, in quanto il ricorso di primo grado era limitato all’annullamento del provvedimento emesso dell’Amministrazione ed alla conseguente immatricolazione ad anno successivo al primo, mentre il TAR Pescara ha accolto il ricorso esorbitando dalle domande formulate;

- illegittimità della sentenza in ordine all’asserita carenza istruttoria circa la determinazione dei posti;

- sull’ottemperanza della sentenza n. 5429 del 28 giugno 2020 di annullamento parziale del d.m. n. 524 del 28 giugno 2018 per l’a.a. 2018/2019, ininfluenza sui decreti ministeriali di determinazione del contingente per l’accesso a medicina per l’aa 2019/2020 e 2020/2021;

- illegittimità della sentenza impugnata in ordine all’asserita disponibilità dei posti;

- divieto di iscrizioni in sovrannumero e di iscrizioni con la qualifica di ripetente;

- sul riconoscimento dei c.f.u. e sulla validità dei criteri elaborati dall’ateneo ai fini dell’ammissione nella graduatoria degli studenti idonei al trasferimento.

4. C D L si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.

5. Con ordinanza n. 4451 del 2021, veniva accolta l’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, sulla scorta della seguente motivazione: “ Rilevato che, ad un primo esame, in conformità a quanto disposto dal d.m. 277/2019, agli Atenei è consentito di procedere all’iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti formativi nonché previo accertamento della documentata disponibilità dei posti presso il singolo polo universitario. Considerato che, nel caso in esame, tale disponibilità è stata espressamente esclusa, sicché il ricorso, allo stato, non pare assistito da elementi di fondatezza ”.

6. Alla pubblica udienza del 7 aprile 2022 la causa passava in decisione.

7. L’appello è fondato, nei termini prospettati in sede cautelare nonché sulla scorta di alcuni precedenti di questo Consiglio (cfr. ad es. sentenze nn. 1538 e 1544 del 2022), con conseguente applicabilità dell’art. 74 cod. proc. amm.

8. Preliminarmente, la parte appellata eccepisce l’inammissibilità dell’appello avversario, per effetto del giudicato già formatosi sulle sentenze precedenti che hanno imposto all’Università intimata, con effetti erga omnes , di procedere

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