Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-01-29, n. 202100897

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-01-29, n. 202100897
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202100897
Data del deposito : 29 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/01/2021

N. 00897/2021REG.PROV.COLL.

N. 06944/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6944 del 2012, proposto dal signor
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato G S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato R G in Roma, v.le Ippocrate n. 92,

contro

Il Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n.12,

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente decadenza dalla ferma volontaria breve.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2020 il Cons. Carla Ciuffetti, dati per presenti i difensori delle parti ai sensi dell’art. 84, comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, richiamato dall’art. 25 decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il Tar ha respinto il ricorso dell’appellante avverso il provvedimento -OMISSIS-, dichiarativo di decadenza dalla ferma annuale contratta in data 22 marzo 2011. Tale provvedimento, adottato per carenza del requisito di moralità e condotta di cui all’art. 2, lett. f) del bando di reclutamento di volontari di truppa nell’Esercito italiano, in ferma prefissata di un anno, pubblicato in data 10 settembre 2010, era motivato dalla presentazione da parte dell’interessato di una -OMISSIS-in merito al giudizio conseguito con il diploma di istruzione secondaria di primo grado.

2. L’appellante deduce che l’indicazione del giudizio di buono, anziché sufficiente quale effettivamente ricevuto, non avrebbe dovuto essere considerata una -OMISSIS-, trattandosi di un errore materiale posto in essere dal congiunto che aveva compilato in sua vece la domanda di partecipazione al concorso. Tale errore avrebbe dovuto essere considerato irrilevante, in quanto alla domanda era allegato il diploma che attestava l’effettivo giudizio che, correttamente, era stato riportato nelle domande presentate in occasione della partecipazione a precedenti bandi di reclutamento. Sarebbe erronea la considerazione del Tar secondo la quale, il comportamento del ricorrente, anche a non considerarlo mendace, sarebbe stato comunque superficiale, giustificando quindi la disposta decadenza: infatti, l’eventuale superficialità non avrebbe potuto sostanziare l’assenza dei requisiti di moralità, ai cui fini sarebbe stata necessaria la possibilità di individuare un comportamento antisociale, non ravvisabile in una mera svista. Inoltre, il procedimento penale avviato per la falsa dichiarazione si era concluso con l’assoluzione e il giudice penale aveva considerato non raggiunta con la necessaria pienezza la prova dell’elemento psicologico, sia per essere stata la dichiarazione compilata per motivi d’urgenza da congiunto dell’imputato, sia per aver quest’ultimo presentato negli anni precedenti domande correttamente redatte, di cui l’Amministrazione aveva la disponibilità, essendo nel fascicolo personale dell’interessato.

3. L’Amministrazione, costituita in giudizio con atto depositato in data 11 ottobre 2012, ha chiesto il rigetto dell’appello.

4. Il Collegio ritiene che l’appello sia infondato e debba essere respinto.

Gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 stabiliscono che chiunque rilascia dichiarazioni -OMISSIS- tra i quali rientra anche la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al titolo di studio, oltre a decadere da tutti i benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Nella controversia in esame, la circostanza della non corrispondenza al vero del giudizio dell’esame di terza media riportato nella domanda di partecipazione alla selezione resta indiscussa, senza che possa attribuirsi alcun rilievo ai motivi di tale non corrispondenza. A differenza della sede penale - in merito alla quale merita ricordare che, in tema di falsità ideologica in atto pubblico, la Corte di cassazione ritiene sufficiente ai fini dell’elemento soggettivo il dolo generico, ossia la volontarietà e la consapevolezza della falsa attestazione (Cass. pen., Sez. V, sent. 25 ottobre 2018, n. 48898) -, sul piano amministrativo il mendacio assume un rilievo oggettivo. Sicché il ricorrente non può ritenersi sottratto alle conseguenze che ne derivano sul piano della relazione con l’Amministrazione, nela quale è tenuto a comportamenti ispirati ad auto responsabilità, diligenza e lealtà, tenuto conto che la dichiarazione in questione riguarda una procedura selettiva che richiede la salvaguardia della par condicio dei concorrenti.

Nella fattispecie, l’impugnata dichiarazione di decadenza si fonda su un presupposto di fatto la cui esistenza storica non è oggetto di contestazione e che, in ipotesi, avrebbe potuto alterare la graduatoria finale di merito. A tale presupposto, l’Amministrazione, che non era tenuta a valutare i motivi della non corrispondenza a realtà della suddetta dichiarazione, ha correttamente ricondotto l’assenza dei prescritti requisiti di qualità morale e di condotta, richiesti “ per l’accesso a posti nelle pubbliche amministrazioni che esercitano - come nel caso in esame - competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, da intendersi avuto riguardo a comportamenti riferibili all’aspirante che facciano dubitare che il medesimo possa mantenere un comportamento consono alle funzioni da espletare ” (Cons. Stato, sez. I, parere 4 marzo 2019 n. 654). In merito alla tesi dell’appellante per cui l’eventuale superficialità non avrebbe potuto sostanziare l’assenza dei requisiti di moralità, va evidenziato che l’Amministrazione militare è tenuta a compiere “ un rigoroso apprezzamento dei requisiti soggettivi dell’aspirante milite, a ragione dei delicati e particolari compiti di difesa cui il personale delle forze armate è destinato ” e che “ dalla persona del ricorrente era giusto esigere niente altro che l’ordinaria diligenza, propria dell’uomo medio, nella compilazione della domanda di partecipazione al concorso de quo ” (cfr. parere n. 654/2019, cit.).

Pertanto, l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata deve essere confermata.

Il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi, date le questioni trattate, per disporre la compensazione tra le parti delle spese del grado di giudizio.

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