Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-01-04, n. 202100105

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-01-04, n. 202100105
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202100105
Data del deposito : 4 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/01/2021

N. 00105/2021REG.PROV.COLL.

N. 07998/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7998 del 2012, proposto da
R.T.M. – Ripetitori Televisivi Montagni s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati F V ed A P, con domicilio eletto nello studio di quest’ultimo, in Roma, alla Piazza San Salvatore in Lauro, n. 10

contro

Comune di Sesto Fiorentino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F Z e C D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

nei confronti

- Pierattini Carla in Lastrucci;
- Teletoscana Uno s.r.l., in persona del legale rappresentante;
- Canale 48 S.p.A., in persona del legale rappresentante;
non costituiti in giudizio;
- TV Internazionale S.p.A. (ora: Telecom Italia Media S.p.A.), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Pace, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Piazza delle Muse, n. 8;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 570 del 26 marzo 2012.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sesto Fiorentino e di TV Internazionale S.p.A. (ora: Telecom Italia Media S.p.A.);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2020 (tenuta ai sensi dell’art. 84 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con legge 25 giugno 2020, n. 70) il Cons. Roberto Politi;

Nessuno presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Espone l’appellante R.T.M. – Ripetitori Televisivi Montagni (operante nel settore della installazione e manutenzione di strutture per impianti di trasmissione radiotelevisiva) di essere subentrata alla Cooperativa Immagine nella proprietà e gestione di una struttura a supporto di impianti di trasmissione, in Monte Morello nel Comune di Sesto Fiorentino, autorizzata con provvedimento del 6 giugno 1978.

Con diffida n. 10/1982, il Sindaco del Comune di Sesto Fiorentino intimava il ripristino dello stato dei luoghi entro trenta giorni;
e, con successiva ordinanza n. 83/1982 (in presenza del precedente rilascio alla Cooperativa Immagine dell'autorizzazione sopra indicata) annullava la diffida n. 10/1982 “limitatamente alla parte in cui si riferisce all'antenna televisiva ed alle apparecchiature oggetto dell'autorizzazione sopra menzionata”.

Lo stesso Comune di Sesto Fiorentino, con ordinanza n. 225/1990, ritenuto formatosi il silenzio-diniego, non impugnato da R.T.M., sull’istanza di sanatoria del 3 marzo 1986, intimava la demolizione del manufatto ed il ripristino dello stato dei luoghi.

2. Con ricorso N.R.G. 2634 del 1990, proposto innanzi al T.A.R. della Toscana, R.T.M. – Ripetitori Televisivi Montagni s.r.l. ha impugnato il provvedimento anzidetto.

Costituitasi l’Amministrazione comunale intimata, il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, stante la pendenza di nuova istanza di sanatoria, presentata in data 9 dicembre 2004.

3. Avverso tale pronuncia, R.T.M. ha interposto appello, lamentando, in primo luogo, che, avendo omesso il Tribunale di esaminare la documentazione versata agli atti del giudizio di primo grado, non avrebbe rilevato che l’opera, qualificata nell’avversata ordinanza n. 225/1990 come abusiva (in quanto realizzata in assenza di concessione edilizia), era, invece, stata autorizzata in favore della Cooperativa Immagine di Firenze, con provvedimento del 6 giugno 1978 del Sindaco del Comune di Sesto Fiorentino.

Al riguardo, con ordinanza del 6 aprile 1982, veniva annullata la precedente diffida n. 10/1982 relativamente alle apparecchiature della Cooperativa Immagine, già installate in base alla citata autorizzazione del 6 giugno 1978.

Tale atto avrebbe, in tal modo, riacquisito efficacia, non infirmata dal parere negativo (sotto il profilo della compatibilità paesaggistica dell’opera) formatosi per silenzio, al decorrere del termine di 180 giorni dalla presentazione (in data 3 marzo 1986) dell’istanza di condono.

Né è controverso che l’odierna appellante sia succeduta, in epoca successiva alla primavera 1982, nella proprietà della struttura, in Monte Morello, già della Cooperativa Immagine (destinataria dell'autorizzazione provvisoria anzidetta), sulla quale erano stati installati apparati di trasmissione via etere terrestre tuttora in funzione.

La sentenza di prime cure, inoltre, non avrebbe valutato la genericità e la carenza di motivazione dell’addebito, mosso nell’ordinanza n. 225 del 1990 ad R.T.M., quanto alla collocazione del manufatto (asseritamente) abusivo in area vincolata ai sensi della legge n. 1497 del 1939 e del D.M. 23 dicembre 1952;
in proposito, rilevandosi come tale atto non rechi indicazione alcuna in ordine al pregiudizio da tale manufatto causato all’ambiente.

Lamenta, poi, parte appellante che la gravata sentenza del T.A.R. Toscana sia inficiata per violazione di legge (art. 31 della legge 47 del 1985), quanto alla mancata valutazione della circostanza, comprovata dalle due autorizzazioni rilasciate alla dante causa il 6 giugno 1978 ed il 6 aprile 1982, riguardante l’ultimazione dell’opera de qua anteriormente al 1° ottobre 1983.

Da ultimo, l’appellata sentenza viene censurata, con riferimento all’omessa considerazione, da parte del giudice di prime cure, della contraddittorietà del provvedimento gravato, rispetto ai precedenti atti del 6 giugno 1978 e del 6 aprile 1982, dello stesso Sindaco del Comune di Sesto Fiorentino, autorizzanti il manufatto per cui è controversia (assumendo, in proposito, R.T.M. che l’istanza presentata ai sensi dell'art. 31 della legge 47 del 1985 per la sanatoria delle opere acquistate dalla Cooperativa Immagine, abbia carattere meramente tuzioristico).

Conclude la parte per l’accoglimento dell’appello;
e, in riforma della sentenza impugnata, del ricorso di primo grado, con ogni statuizione conseguenziale anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio.

4. In data 3 dicembre 2012, l’Amministrazione comunale appellata si è costituita in giudizio.

5. Si è, inoltre, costituita in giudizio Telecom Italia Media S.p.A. (già TV Internazionale S.p.A.: interveniente nel giudizio N.R.G. 2634 del 1990, come sopra proposto da R.T.M.;
e ricorrente, quanto al giudizio N.R.G. 3537 del 1990, al primo riunito dal T.A.R. Toscana con la sentenza, oggetto di odierno appello, n. 570 del 2012), chiedendo – ove la sentenza da ultimo richiamata sia ritenuta “non completamente satisfattiva” degli interessi delle due parti anzidette – la riforma della stessa “in melius”.

6. In vista della trattazione nel merito del ricorso entrambe le parti hanno svolto difese scritte.

6.1. L’appellato Comune (con memoria depositata il 13 novembre 2020), nel replicare ai rilievi di controparte, ha ribadito la già sostenuta improcedibilità del mezzo;
e, nel merito, ha nuovamente confutato la fondatezza delle argomentazioni dedotte con l’atto introduttivo del giudizio.

6.2. Parte appellante ha depositato in atti (il 23 e 24 novembre 2020), conclusive memorie, con le quali, ribadite le argomentazioni già precedentemente esposte, ha insistito nelle prese conclusioni, per l’accoglimento del proposto mezzo di tutela.

7. L’appello viene trattenuto per la decisione alla pubblica udienza telematica del 15 dicembre 2020.

DIRITTO

1. Ritiene il Collegio di esaminare, prioritariamente, la posizione processuale di Telecom Italia Media S.p.A. (già TV Internazionale S.p.A.).

Va, in proposito, premesso che il T.A.R. Toscana, con sentenza n. 570 del 2012, qui appellata, ha preliminarmente riunito i ricorsi:

- N.R.G. 2634 del 1990, proposto da Ripetitori Televisivi Montagni s.r.l. (odierna appellante), nel quale T.V. Internazionale S.p.A. ha dispiegato intervento ad adiuvandum;

- N.R.G. 3537 del 1990, proposto da quest’ultima, con l’intervento ad adiuvandum di R.T.M.;

entrambi rivolti avverso l’ordinanza n. 225 del 4 luglio 1990, con la quale il Comune di Sesto Fiorentino ha ingiunto la demolizione del traliccio di proprietà della predetta società Ripetitori Televisivi Montagni, ubicato in località Monte Morello, sul quale si trovavano installati i ripetitori a servizio delle emittenti televisive gestite dalle ricorrenti ed intervenienti.

Come in narrativa indicato, i due suindicati ricorsi sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che:

- se, “secondo la normativa vigente al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria relativa al traliccio di proprietà della ricorrente Ripetitori Televisivi Montagni (3 marzo 1986), l’inutile decorso del termine per il rilascio del parere in ordine alla compatibilità con il vincolo ambientale, della cui esistenza si dà atto nella stessa istanza di condono, abbia provocato la formazione del parere negativo;
parere che, per il suo valore vincolante, impedisce di per sé il rilascio della concessione in sanatoria e pertanto … deve essere fatto oggetto di impugnazione immediata, senza attendere la conclusione del procedimento di sanatoria”;

- in ogni caso, “l’assetto di interessi determinato dal provvedimento impugnato deve reputarsi oramai superato per effetto della nuova domanda di “condono” presentata dalla Ripetitori Televisivi Montagni il 9 dicembre 2004, ai sensi dell’art. 32 co. 25 D.L. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003”, in quanto “è … assodato che la presentazione della domanda di rilascio di concessione in sanatoria per abusi edilizi impone al Comune la sua disamina e l'adozione dei provvedimenti conseguenti, di talché gli atti, repressivi dell'abuso, eventualmente già adottati in precedenza perdono efficacia, salvo il loro rinnovo in caso di rigetto dell'istanza di sanatoria”.

Impregiudicata la disamina dei contenuti motivazionali dell’appellata sentenza, sulla quale il Collegio si riserva di soffermarsi infra, va fin da ora rilevato come TV Internazionale (ora: Telecom Italia Media), con memoria di costituzione depositata il 10 gennaio 2013, abbia chiesto, “nel solo caso in cui” questo Consiglio “ritenga che la pronunzia n. 570 … del 2012 … non sia completamente satisfattiva degli interessi dedotti dall’appellante R.T.M. Ripetitori Televisivi Montagni s.r.l., ovvero della scrivente Telecom Italia Media S.p.A. nei giudizi riuniti di primo grado” di “riformare tale pronunzia in melius, in integrale accoglimento del gravame proposto in questa sede da R.T.M. Ripetitori Televisivi Montagni”.

La non perspicua decifrabilità della richiesta anzidetta, impone, innanzi tutto, di rilevare che, ove Telecom Italia Media avesse inteso gravare, in ragione degli autonomi profili di interesse che avevano indotto la stessa alla presentazione di autonomo ricorso dinanzi al T.A.R. della Toscana, la sentenza da quest’ultimo pronunziata, avrebbe dovuto necessariamente proporre appello;
e non, come avvenuto, limitarsi ad una mera costituzione nell’ambito della presente controversia, incardinata dalla sola R.T.M.

Né è riconoscibile, in capo alla stessa Telecom Italia Media, posizione legittimante l’intervento ad adiuvandum nel presente giudizio.

Come è noto, (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 29 novembre 2017, n. 5596), le condizioni che legittimano la proposizione dell'intervento adesivo sono rappresentate:

- dalla alterità dell’interesse vantato rispetto a quello che legittimerebbe alla proposizione del ricorso in via principale, visto che l’intervento è volto a tutelare un interesse diverso, ma collegato, rispetto a quello fatto valere dal ricorrente principale: con la conseguenza che la posizione dell’interessato è meramente accessoria e subordinata rispetto a quella della parte principale;

- e dalla configurabilità di un vantaggio derivante, anche in via mediata e indiretta, dall’accoglimento del ricorso principale.

Per apprezzare tali elementi, è necessario guardare alla effettiva causa petendi, come desumibile dal complesso delle affermazioni del soggetto che agisce in giudizio, e non già in concreto all’esito del giudizio: dimostrandosi, pertanto, inammissibile l’intervento ad adiuvandum promosso da chi sia ex se legittimato a proporre direttamente il ricorso giurisdizionale in via principale, considerato che in tale ipotesi l'interveniente non fa valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse personale all'impugnazione di provvedimenti immediatamente lesivi, che deve essere azionato mediante proposizione di ricorso principale nei prescritti termini decadenziali.

Nell’osservare, quanto alla posizione di Telecom Italia Media, come la presenza di un interesse autonomo, personale e diretto all’impugnazione della sentenza di prime cure non sia controvertibile (atteso che la stessa parte aveva separatamente impugnato, dinanzi al T.A.R. della Toscana, il provvedimento da R.T.M. – Ripetitori Televisivi Montagni gravato), va escluso che, con riferimento alla prima, sia configurabile un interesse derivato e/o collegato rispetto a quello fatto valere dall’odierna appellante.

Per l’effetto, l’intervento, come sopra dispiegato, va dichiarato inammissibile.

2. Quanto sopra doverosamente precisato, ritiene il Collegio che la sentenza di primo grado, qui gravata, meriti conferma.

2.1 In proposito, giova precisare che l’autorizzazione rilasciata in favore di R.T.M. il 6 giugno 1978 (depositata in atti il 3 novembre 2020) non soltanto operava dichiaratamente, a titolo “provvisorio”, ma riguardava la mera “installazione” di antenna trasmittente televisiva, della quale l’Amministrazione comunale si è peraltro riservata, in ogni momento, di chiedere la “rimozione completa”.

Va quindi escluso che il rilascio di siffatta autorizzazione possa essere assimilato al conseguimento di titolo edilizio.

E va, parimenti, rammentato che per le antenne di telecomunicazioni assumono valore determinante non la natura e la finalità della struttura, ma la dimensione e l’impatto dell'opera.

Si è affermato in giurisprudenza che, in una ottica generale, l'installazione di una antenna di una stazione radioelettrica di limitata consistenza non costituisce trasformazione del territorio comunale agli effetti delle leggi urbanistiche ed edilizie e non necessita di un titolo edilizio più di quanto ne necessitino le antenne televisive poste sui tetti delle case, ma tutto ciò risulta valido solo là dove ci si trovi di fronte ad impianti di modeste dimensioni;
mentre, a fronte di tralicci o antenne di notevoli dimensioni, la realizzazione di simili manufatti, in relazione alla loro obiettiva consistenza, richiede un titolo edilizio e, se del caso, la autorizzazione paesaggistica (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 15 gennaio 2014, n. 119).

Nel caso in esame, non è dubbio che l’installazione in questione dovesse essere assentita con titolo edilizio, attesa la sua funzionalità permanente, le sue caratteristiche (in quanto stabilmente infissa al suolo) e la sua rilevante altezza (15 metri): circostanze, queste, non smentite dalla appellante.

La quale, peraltro, presentava (3 marzo 1986) domanda di condono ai sensi dell’art. 31 della legge n. 47 del 1985 per le strutture ivi realizzate sine titulo (traliccio, platea in cemento e recinzione).

Tale richiesta veniva respinta dal Comune di Sesto Fiorentino con ordinanza sindacale n. 225 del 1990;
nella quale veniva rilevato che:

- l’impianto ricadeva in zona soggetta a vincolo paesaggistico;

- e non era stato espresso, nel previsto termine di 180 giorni ( ex art. 32 della stessa legge n. 47) il parere favorevole da parte dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo.

Altra richiesta di sanatoria – questa volta, ai sensi del decreto legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003 – veniva presentata dalla stessa R.T.M. (protocollata dal Comune appellato l’11 dicembre 2004);
in essa, espressamente, dandosi conto della piena conoscenza, in capo all’odierna appellante, della esistenza sulla zona di vincoli di carattere paesistico, idrogeologico e sismico.

2.2 Puntualizzato, quindi:

- che l’impianto di trasmissione non aveva, in precedenza, formato oggetto di rilascio di concessione edificatoria;

- e che sull’area interessata dalla installazione grava vincolo ambientale (elemento, questo, inter partes incontroverso);

va rammentato come il comma 1 dell’art. 32 della legge n. 47 del 1985 (come modificato dall’art. 4 del decreto legge n. 146 del 1985, convertito in legge n. 298 del 1985), preveda che il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo, sia subordinato al parere favorevole delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso, da intendersi reso negativamente, ove non intervenuto entro centottanta giorni dalla domanda.

L’art. 12 del decreto legge n. 2 del 1988, convertito in legge n. 68 del 1988, ha, poi, sostituito la locuzione (di cui all’originario testo dell’art. 32) “si intende reso in senso negativo”, con la seguente: “il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto della relativa amministrazione”.

Se, per effetto della novella sopra riportata, la sollecitazione del sindacato giurisdizionale viene ad essere “anticipata” al momento dell’inutile decorso del termine anzidetto (senza che la reazione in sede giudiziale debba essere, diversamente, intermediata dalla conclusiva effusione provvedimentale, con la quale la competente Amministrazione comunale neghi il rilascio del condono), in ogni caso, quanto alla presente controversia, va rilevato come l’autorità preposta alla tutela del vincolo non si sia mai favorevolmente pronunziata in ordine alla compatibilità paesaggistica dell’installazione di che trattasi.

Né parte appellante ha mai gravato in sede giurisdizionale (il parere negativamente espresso per silentium, al decorso del 180° giorno;
ovvero) il tacito diniego di sanatoria, consolidatosi a seguito della presentazione della (ulteriore) istanza in data 11 dicembre 2004.

Per l’effetto, anche una pronunzia favorevole, resa a fronte del diniego di sanatoria (in prime cure avversato) in data 4 luglio 1990 (ordinanza sindacale n. 225), non potrebbe in alcun modo consolidare, in capo all’appellante stessa, il conseguimento del titolo ad aedificandum (e, con esso, soddisfare l’interesse sostanziale della quale la parte stessa è portatrice), in ragione della valenza, comunque (ed insuperabilmente) preclusiva dimostrata dal (successivo) diniego tacito formatosi su ulteriore istanza di sanatoria.

2.3 A nulla rileva, in contrario avviso, la valenza asseritamente tuzioristica dell’ultima domanda di condono presentata dalla parte appellante;
né la circostanza, dalla medesima pure dedotta, relativa al completamento funzionale delle opere anteriormente alla data del 1° ottobre 1983, con riveniente conseguibilità, ai sensi dell’art. 31 della legge n. 47 del 1985, della concessione in sanatoria.

Se l’argomento da ultimo richiamato si rivela palesemente inconferente, atteso che, in presenza di vincolo paesaggistico, non opera alcun automatismo ai fini della sanabilità degli interventi posti in essere anteriormente alla data citata (necessitando la formazione del titolo ad aedificandum del parere favorevole da parte della Autorità preposta alla tutela del vincolo), deve parimenti disattendersi quanto da R.T.M. argomentato in ordine alla carenza motivazionale del diniego avversato: osservandosi sul punto come, pur ribadita la carenza di interesse all’impugnazione (in presenza di successivo diniego formatosi per silentium sulla ulteriore istanza di sanatoria), trovi evidenti elementi di emersione la tutela del valore paesistico, in presenza di opera strutturalmente impattante sul circostante complesso ambientale.

3. Quanto esposto, conduce alla reiezione del proposto, con conseguente conferma della sentenza di prime cure.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

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