Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-03-27, n. 202002152
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Pubblicato il 27/03/2020
N. 02152/2020REG.PROV.COLL.
N. 06445/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6445 del 2010, proposto dal signor M B, rappresentato e difeso dall’avvocato E P, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via di S. Basilio, n. 61,
contro
- il Comune di Ciampino, in persona del Sindaco in carica
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avvocato P S R, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, viale Mazzini, n. 11;
- la Commissione Urbanistica Interna del Comune di Ciampino, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, non costituitasi in giudizio;
- i signori G B e G B, non costituitisi in giudizio;
nei confronti
della Regione Lazio, in persona del Presidente
pro tempore
, non costituitasi in giudizio,
e con l'intervento di
ad opponendum
:
la società Alba Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’avvocato Michelino Luise, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Circonvallazione Clodia, n. 19,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, Sezione II quater , n. 5633 del 2 aprile 2010, resa inter partes , concernente una variante al P.R.G. ed il conseguente risarcimento dei danni.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ciampino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 marzo 2020 il consigliere Giovanni Sabbato e udito, per la parte appellante, l’avvocato Monica Squintu su delega dell’avvocato E P;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 749 del 2009, proposto innanzi al T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, il signor M B, avendo presentato - unitamente ai signori G B e G B, in qualità di proprietari di terreni tra loro adiacenti - l’osservazione n. 70 alla Variante Generale al P.R.G. del Comune di Ciampino per la “ Rimozione del vincolo F2 e perimetrazione delle rispettive aree dei ricorrenti nel loro complesso di una sottozona residenziale tipo C con convenzione e I.T. 1,30 m3/m2 ”, aveva chiesto quanto segue:
- l’annullamento dei seguenti atti:
a ) della deliberazione di Giunta comunale del Comune di Ciampino n. 149 del 5 settembre 2008 avente ad oggetto “ individuazione dell’area avente le caratteristiche descritte nel dispositivo di accoglimento dell'osservazione n. 70 presentata in data 16.11.1998, prot. n. 29857 ”;
b ) della deliberazione di Giunta comunale n. 157 del 12 settembre 2008 avente ad oggetto “ Integrazione Deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 5.9.2008 ”;
c ) della variante del P.R.G. del Comune di Ciampino avvenuta con atto del Consiglio comunale n. 66 del 17 luglio 1998;
d ) della deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 14 giugno 2000 di accoglimento dell’osservazione n. 70;
e ) della deliberazione della Giunta regionale n. 55 del 24 gennaio 2006, pubblicata sul B.U.R.L. n. 5, S.O. n. 5 del 20 febbraio 2006, con la quale è stata approvata la variante generale al P.R.G. di Ciampino;
- il risarcimento del danno consequenziale.
2. A sostegno dell’impugnativa aveva dedotto:
i) l’incompetenza della Giunta comunale, in quanto le delibere impugnate, nell’individuare le aree da cedere al Comune in relazione a ciascuna delle proprietà dei richiedenti, sarebbero modificative della Variante Generale al PRG che imponeva alla sola signora B detta cessione in regime di convenzione e, pertanto, richiedevano il nuovo intervento dell’organo consiliare del Comune;
ii) la conseguente mancata successiva trasmissione alla Regione Lazio per la loro approvazione;
iii) l’erronea applicazione da parte della Giunta comunale del dispositivo di accoglimento dell’osservazione n. 70, in quanto solo l’area confinante con quella scolastica, di esclusiva proprietà della controinteressata, avrebbe dovuto essere oggetto di cessione gratuita;
iv) il difetto di partecipazione procedimentale.
3. Costituitesi al fine di resistere sia l’Amministrazione comunale sia la signora G B, quest’ultima nella veste di controinteressata, il Tribunale ha così deciso il ricorso al suo esame:
- ha accolto l’eccezione di tardività dell’impugnazione della variante al P.R.G. di Ciampino;
- ha invece respinto l’eccezione di tardività dell’impugnazione delle deliberazioni della Giunta comunale di Ciampino n. 149 del 5 settembre 2008 e n. 157 del 12 settembre 2008;
- ha respinto il ricorso;
- ha compensato le spese di lite.
4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:
- “ L’eccezione di tardività dell’impugnazione della variante al P.R.G. di Ciampino è fondata. Come già precisato, la variante generale al P.R.G. di Ciampino è stata approvata con delibera della G.R. del Lazio n. 55 del 24/1/06 ed è stata pubblicata sul B.U.R.L. n. 55 del 20/2/06: secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, il termine per l'impugnazione del piano regolatore generale inizia a decorrere per tutti gli interessati, inclusi i proprietari di immobili oggetto delle previsioni limitative del piano, dall'avvenuto espletamento delle formalità di pubblicazione (T.A.R. Sicilia Sez. III Catania, 25/11/09 n. 1974;Cons. Stato, sez. IV, 21 agosto 2006 , n. 4858) ”;
- sono infondati i primi due motivi, in quanto, “ non essendovi stata da parte del Comune la previa concreta determinazione delle aree oggetto di cessione in seguito all’accoglimento dell’osservazione n. 70, le nuove delibere di Giunta che provvedono ad individuare l’area (delibere n. 149 e 157 del 2008) non costituiscono modifiche allo strumento urbanistico approvato dalla Regione, e quindi non integrano gli estremi di una nuova variante urbanistica ”;
- infondato è anche il terzo motivo, in quanto “ non pare al Collegio che possa sussistere alcuna contraddittorietà o illogicità manifesta nella scelta operata dalla Giunta Comunale in seguito all’istruttoria eseguita dalla Commissione urbanistica interna, non potendo - in considerazione dell’inscindibilità della proposta formulata con l’osservazione e del suo parziale accoglimento da parte del Consiglio comunale - predisporsi l’individuazione delle sole aree della richiedente Signora G.B., dovendo definirsi una volta per tutte quali fossero le zone oggetto di cessione privata, nell’interesse non soltanto dell’Amministrazione, ma degli stessi privati che avrebbero potuto utilizzare a fini edificatori la restante zona B2 anch’essa così delineata ”;
- infondato è anche il quarto motivo, in quanto “ risulta dagli atti che il Comune abbia convocato il ricorrente e che questi si sia recato presso gli uffici comunali unitamente ad un proprio tecnico di fiducia ”.
5. Avverso tale pronuncia il signor B ha interposto appello, notificato il 21 gennaio 2009 e depositato il 16 luglio 2010, lamentando, attraverso tre motivi di gravame (pagine 8-22) ai quali ha fatto seguito la reiterazione dei motivi di primo grado, quanto di seguito sintetizzato:
I) preliminarmente si osserva che il Tribunale avrebbe erroneamente respinto la censura relativa all’obliterazione della garanzie partecipative, in quanto andava comunicato all’appellante l’avviso di avvio del procedimento prima dell’adozione delle delibere in oggetto, stante la genericità dell’unica nota inviata dal Comune in data 17 gennaio 2008;avrebbe, altresì, errato il Tribunale nel ritenere in via pregiudiziale tardiva l’impugnazione dell’approvazione della variante al piano regolatore del Comune slegandola dall’impugnativa delle delibere di Giunta del 5 settembre 2008 e del 12 settembre 2008 atteggiandosi rispetto a questa quale atto presupposto;
II) il Tribunale, mancando di considerare che la deliberazione del Consiglio comunale n. 47/2005 di approvazione delle osservazioni è priva di tavole grafiche (circostanza che l’appellante avrebbe avuto modo di appurare dopo l’emissione dell’impugnata pronuncia a seguito di accesso documentale presso gli uffici regionali), avrebbe erroneamente respinto il vizio dell’incompetenza dell’organo giuntale, per la cui fondatezza invece si insiste in quanto, con le impugnate deliberazioni, la Giunta comunale avrebbe modificato il contenuto dell’osservazione dei signori B, sulla base di una interpretazione autentica della stessa, come recepita dalla deliberazione di approvazione della Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Ciampino con deliberazione della Giunta regionale n. 55/2006;il Tribunale non avrebbe, quindi, considerato che la signora B era ben consapevole che le sue particelle nn. 100 e 1364 avevano una destinazione F2, tanto da autonomamente ripresentare l’osservazione alla Regione, poi respinta, al fine di ottenere la nuova destinazione a zona B2 anziché F2, condizionata alla cessione gratuita di altra particella di sua proprietà (la n. 92);
III) avrebbe errato il Tribunale nel ritenere che il Comune di Ciampino, in sede di esame dell’osservazione n. 70, ha statuito che ciascuno dei proponenti la stessa avrebbe dovuto cedere metà delle proprie aree;
IV) si reiterano, pertanto, i motivi di primo grado disattesi dal Tribunale quali l’incompetenza relativa della Giunta comunale, la mancata trasmissione delle deliberazioni alla Regione Lazio per il controllo ossia per l’indicazione delle eventuali modificazioni, l’incompetenza della Giunta anche ai fini della pretesa individuazione dell’area avente le caratteristiche descritte nel dispositivo di accoglimento dell’osservazione n. 70.
6. Parte appellante ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l’annullamento degli atti impugnati in prime cure.
7. In data 24 luglio 2010, il Comune di Ciampino si è costituito in giudizio al fine di chiedere il rigetto dell’appello.
8. Con ordinanza n. 3694 del 29 luglio 2010, il Collegio ha respinto la domanda di sospensione cautelare degli effetti della sentenza impugnata.
9. In data 18 aprile 2011, la società Alba Immobiliare S.r.l., ha spiegato intervento ad opponendum nella documentata qualità di avente causa dalla signora B, controinteressata nel giudizio di prime cure, evidenziando che anche l’appellante, secondo il tenore dell’atto di accoglimento dell’osservazione n. 70, era gravato dall’obbligo di cessione gratuita al Comune di una parte del fondo e chiedendo quindi il rigetto del gravame.
10. In vista della trattazione nel merito del ricorso l’appellante ed il Comune appellato hanno svolto difese scritte insistendo per le rispettive conclusioni;da un lato il primo ha ribadito che l’originaria osservazione, presentata congiuntamente dai fratelli B, non sarebbe stata accolta dal Comune di Ciampino con conseguente insussistenza dell’obbligo di cessione gratuita a carico degli stessi, mentre, dall’altro, la difesa comunale ha eccepito l’inammissibilità del motivo d’appello col quale si avversa la statuizione di irricevibilità ed ha opposto l’infondatezza nel merito dei motivi ex adverso articolati già solo per il fatto che l’osservazione n. 70 sarebbe stata in realtà accolta con l’individuazione dell’area da cedere al Comune di dimensioni superiori a quelle di proprietà della signora B.
11. La causa, chiamata per la discussione alla pubblica udienza del 3 marzo 2020, è stata ivi trattenuta in decisione.
12. Ritiene il Collegio che l’appello sia infondato e sia pertanto da respingere.
12.1 L’infondatezza delle deduzioni sollevate dall’appellante, suscettibili per il loro tenore di trattazione congiunta, consente di soprassedere alla disamina dell’eccezione d’inammissibilità sollevata da parte appellata in ordine al motivo col quale si avversa la declaratoria di irricevibilità dell’impugnativa della variante al P.R.G. del Comune di Ciampino di cui alla deliberazione n. 66 del 17 luglio 1998.
12.2 L’impalcato argomentativo su cui si fonda il complesso dei rilievi sollevati dall’appellante trae fondamento dall’assunto secondo cui l’osservazione n. 70, presentata dai fratelli B al Comune di Ciampino in data 16 novembre 1998 a seguito dell’adozione della Variante Generale al P.R.G. (delibere C.C. n. 37 del 2 aprile 1998 e n. 66 del 17 luglio 1998), sarebbe stata disattesa (con riferimento alla posizione giuridica dell’appellante) dall’organo consiliare accedendo così ad una ricostruzione della vicenda di causa esattamente contraddetta dalla difesa delle parti resistenti, secondo cui l’osservazione, sia pure con la prescrizione riportata nel suo dispositivo, sarebbe stata sì parzialmente accolta ma rispetto a tutti e tre i proponenti, con conseguente obbligo di cessione gratuita a carico di ciascuno di essi. Trattasi di una circostanza fattuale, come traspare dalle stesse contrapposte articolazioni difensive, avente rilievo preliminare e dirimente, potendosi inferire, in termini di immediata ineluttabile consequenzialità, la fondatezza o, al contrario, l’infondatezza dei temi censorii sollevati postulando questi l’esito sfavorevole della proposta formulata in sede di osservazione. La disamina di tale ineludibile passaggio della dinamica della vicenda non può prescindere dalla presa d’atto del tratto testuale dell’osservazione n. 70, con la quale i germani B – rispettivamente proprietari: della particella n. 99 di mq 1095 ca (proprietà signor G B);delle particelle nn. 1630, 1632 e 1633 di mq. 3023 ca (proprietà signor M B);delle particelle nn. 100 e 1634 di mq. 2930 ca (proprietà signora G B) – dopo aver invitato l’Amministrazione “ a rimuovere il vincolo F2 in quanto reiterazione non motivata di un precedente vincolo ed a destinare l’area in questione a zona residenziale di completamento B con gli stessi parametri e indici delle aree limitrofe ”, hanno formulato la seguente proposta: “ Rimozione del vincolo F2 e perimetrazione delle rispettive aree dei ricorrenti nel loro complesso di una zona residenziale di tipo C con convenzione e I.T. 1,30 m3/m2 ”. All’osservazione dei signori B ha fatto seguito la Deliberazione n. 46 del 14 giugno 2000, che, in relazione alla proposta negli anzidetti termini formulata, così si esprime testualmente: “ Da sottozona F2 a sottozona B2 limitatamente ad una porzione di terreno prospiciente via Genova ed in continuità fino a chiudere il rientro compreso tra la sottozona B2 e BS2 per una superficie complessiva di mq.